Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-10-2011) 24-11-2011, n. 43475 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Pavia, con ordinanza emessa il 18/05/011 – provvedendo sull’Appello del PM presso detto Tribunale, proposto ex art. 321 bis c.p.p., avverso l’ordinanza, in data 21/04/011, del Gip del Tribunale di Pavia, con cui veniva respinta la richiesta di sequestro preventivo in relazione all’area sita nel Comune di Pavia ed individuata come in atti – respingeva il gravame.

Il PM presso il Tribunale di Pavia proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare il PM ricorrente esponeva che – diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale – sussisteva in concreto il periculum in mora, trattandosi di opere edili abusive che avevano modificato la destinazione dell’area trasformando la zona da area verde ad area commerciale.

Tanto dedotto, il PM ricorrente chiedeva l’annullamento con rinvio della decisione impugnata.

La difesa di G.B., G.G., G.A. G., F.G. presentava il 04/10/011 memoria difensiva con la quale chiedeva il rigetto del ricorso.

Il PG della Cassazione, nell’udienza in Camera di Consiglio dell’11/10/011, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il PM presso il Tribunale di Pavia chiedeva il sequestro preventivo dell’area recintata sita nel Comune di (OMISSIS) (identificata catastalmente al foglio 11 mappale 57 ed in parte mappale 1262), avendo ravvisato nella fattispecie i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c); D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1; art. 734 c.p.; artt. 633 e 639 bis c.p., il tutto nei confronti di G.B., G.G., G. A.G., F.G..

Il Gip con ordinanza in data 21/04/011 respingeva la richiesta del PM, che proponeva Appello ex art. 322 bis c.p.p..

Il Tribunale di Pavia, con provvedimento del 18/05/011, respingeva l’appello del PM che proponeva l’attuale ricorso per Cassazione.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda, si rileva che nella fattispecie non è contestato il fumus commissi delicti relativo ai reati ipotizzati nella imputazione elevata dal PM. Trattasi di una serie di opere edili abusive – ossia: a) una recinzione di mt. 112 circa composta da un muro in c.l.s. alto mt.

0,50, sormontato da una ringhiera con altezza di mt. 1,00 con cancello pedonale in ferro zincato di mt. 1,60 x 2,40; b) un capanno in legno di mt. 240 x 2,40; c) lo spianamento e disboscamento dell’area recintata, con successivo posizionamento di pavimentazione tipo "autobloccante" – con le quali si era determinato il cambio di destinazione del terreno de quo da area verde inedificabile, ex art. 25 bis NTA del PRG a parcheggio per attività commerciali. Orbene a fronte della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, il Tribunale ha ritenuto che la realizzazione delle citate opere abusive non aveva determinato un aggravio urbanistico rilevante, con conseguente esclusione della concreto ed attuale pericolosità delle condotte in esame ai fini del sequestro preventivo.

Trattasi di decisione priva, nella sostanza, di motivazione, essendo quella espressa nell’ordinanza meramente apparente. Invero nella decisione impugnata non è individuabile in modo idoneo ed esaustivo l’iter logico/giuridico seguito dal Tribunale al fine di escludere che l’uso ai fini commerciali di un’area di circa 3000 mq – in palese contrasto con la destinazione ad area verde privata prevista dal PRG vigente nella zona – possa determinare un aggravio urbanistico. Va annullata, pertanto, l’ordinanza emessa in data 18/05/011 del Tribunale di Pavia con rinvio a detto Ufficio Giudiziario per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte, annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pavia per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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