Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-10-2011) 24-11-2011, n. 43474

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.A., legale rappresentante delle Ferriere Nord Spa. propose richiesta di riesame al tribunale di Udine avverso il provvedimento del Gip del tribunale di Tolmezzo del 25.3.2011, che aveva disposto il sequestro preventivo, in relazione al reato di cui all’art. 323 cod. pen. contestato originariamente dal PM, nonchè anche ai reati di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 137, ed all’art. 356 c.p., di un impianto depuratore di pertinenza del CIPAF, nonchè avverso il successivo provvedimento 12.4.2011 del PM, che aveva nominato un amministratore e custode dell’impianto.

Con ordinanza 5 maggio 2011 il tribunale del riesame rigetto l’istanza confermando il provvedimento di sequestro.

L’indagato propone ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 321 per insussistenza del fumus del reato. Osserva che l’ordinanza impugnata è motivata solo apparentemente, perchè il tribunale ha affermato che le argomentazioni e gli elementi probatori offerti dalla difesa erano apprezzabili – ossia in sostanza che nessun illecito era ravvisabile in relazione al complesso industriale dell’indagato non ravvisandosi i presupposti del fumus – e ciò nonostante ha confermato apoditticamente il decreto di sequestro.

Osserva poi che gli scarichi dal complesso industriale erano stati accertati come del tutto regolari e come non siano raffigurabili i reati ipotizzati, anche perchè non vi era alcun interesse delle Ferriere Nord a favorire l’una o l’altra soluzione.

Ricorda infine che erroneamente non è stato ritenuto abnorme il provvedimento del GIP, dato che il PM non aveva mai contestato il reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 137.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato perchè effettivamente l’ordinanza impugnata è affetta da mancanza di motivazione o comunque da motivazione meramente apparente.

Secondo la più recente e prevalente giurisprudenza di questa Corte, alla quale questo Collegio aderisce, il tribunale del riesame, per espletare il ruolo di garanzia che la legge gli demanda, non può avere riguardo solo alla astratta configurabilità del reato, ma deve prendere in considerazione e valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato(cfr., ex plurimis, Sez. 1, 9 dicembre 2003, n. 1885/04, Cantoni, m. 227.498; Sez. 3, 16.3.2006 n. 17751; Sez. 2, 23 marzo 2006, Cappello, m. 234197; Sez. 3, 8.11.2006, Pulcini; Sez. 3, 9 gennaio 2007, Sgadari; Sez. 4, 29.1.2007, 10979, Veronese, m. 236193;

Sez. 5, 15.7.2008, n. 37695, Cecchi, m. 241632; Sez. 1, 11.5.2007, n. 21736, Citarella, m. 236474; Sez. 4, 21.5.2008, n. 23944, Di Fulvio, m. 240521; Sez. 2, 2.10.2008, n. 2808/09, Bedino, m. 242650; Sez. 3, 11.6.2009, Musico; Sez. 3, 12.1.2010, Turco; Sez. 3, 24.2.2010, Normando; Sez. 3, 11.3.2010, D’Orazio; Sez. 3, 20.5.2010, Bindi; Sez. 3, 6.10.2010, Kronenberg-Widmer).

Nella specie il tribunale del riesame ha in sostanza eluso il suo compito istituzionale avendo tralasciato di verificare "in concreto" la legittimità del provvedimento di sequestro e soprattutto di valutare gli elementi a discarico e le argomentazioni svolte dalla difesa. Il tribunale del riesame ha infatti espressamente qualificato come "favorevolmente apprezzabili" tali argomentazioni("supportate da puntuale consulenza tecnica") e tali elementi, soprattutto documentali, ma ha poi in pratica totalmente omesso di esaminarli e di valutarli e si è limitato alla affermazione meramente apodittica(in quanto non supportata da alcuna motivazione) che gli stessi "non valgono a superare, allo stato, gli esiti delle consulenze disposte dal PM… a prescindere dalla ravvisabilità di una qualche responsabilità della realtà imprenditoriale… rispetto alla obiettiva alterazione ambientale".

D’altra parte, la mancanza di motivazione si rivela anche sotto altro profilo, ed in particolare in riferimento al ritenuto reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 137. L’ordinanza impugnata, invero, non indica nemmeno quale delle differenti ipotesi di reato previste da detta disposizione è stata nella specie ravvisata e del resto nemmeno indica la concreta condotta addebitata al ricorrente che integrerebbe il fumus di detto non specificato reato. Il che poi rileva anche in relazione alla altra eccezione della difesa – cui pure non è stata data adeguata risposta – secondo cui tale condotta non sarebbe stata contestata dal PM e quindi non avrebbe potuto essere ritenuta d’ufficio dal GIP (il quale quindi, secondo la difesa, non si sarebbe limitato a dare una diversa qualificazione al fatto contestato ma avrebbe preso in considerazione un fatto non contestato).

L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata per carenza di motivazione con rinvio al tribunale di Udine per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Udine per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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