T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 30-12-2011, n. 10359

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Comune di Guidonia Montecelio agisce per ottenere l’accertamento:

– dell’inadempimento da parte dell’Impresa V.R. alle obbligazioni assunte nei confronti del Comune medesimo sulla base della deliberazione di C.C. n. 16 del 12.2.2001 e della concessione edilizia n. 221 del 6.4.2001;

– del diritto al trasferimento in proprio favore delle aree per le superfici destinate a verde e a strade, con la conseguente condanna della signora V.R. a trasferire le relative particelle al Comune medesimo.

2. L’Impresa V.R. non si è costituita in giudizio e non ha ottemperato all’ordine istruttorio impartito con l’ordinanza n. 2426/2011 di questo Tribunale, volta all’acquisizione della documentazione in suo possesso.

3. Il ricorso è stato infine chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 3 novembre 2011, e quindi trattenuto in decisione.

4. Il Collegio rileva che, alla stregua degli atti di causa, sussistono – allo stato – sufficienti elementi atti a comprovare i fatti costitutivi del diritto del Comune di Guidonia Montecelio al trasferimento in proprio favore delle aree individuate al punto 3) delle prescrizioni inserite nella concessione edilizia n. 221 del 6.4.2001.

Ciò è sufficiente per l’accertamento del relativo diritto in favore del Comune di Guidonia Montecelio e per la conseguente condanna dell’Impresa Edile V.R. a trasferire le aree al Comune: infatti il creditore che agisca per l’adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 27 settembre 2007, n. 20326).

Non sussistono invece gli elementi per pervenire, in questa sede, a una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., sia perché occorre un’ulteriore attività di rilevazione delle superfici e dei relativi riferimenti catastali aggiornati, sia perché parte ricorrente non ha chiesto la pronuncia di tale tipo di sentenza (come sarebbe stata necessario alla stregua del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato).

5. Il ricorso va quindi accolto con l’accertamento del diritto del Comune di Guidonia Montecelio ad acquisire le aree in questione e con la conseguente condanna dell’Impresa V.R. al relativo adempimento.

In applicazione dei criteri ricavabili dall’art. 34, comma 1, lettere c) ed e) del codice del processo amministrativo, che prescrivono l’adozione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica dedotta in giudizio e comunque ad assicurare l’attuazione della pronuncia di questo giudice, si dispone:

a) che l’Amministrazione effettui, a propria cura e spese, l’attività volta a individuare con maggiore esattezza le aree interessate alla cessione, specificandone l’attuale consistenza mediante misurazione, indicazione catastale e descrizione planimetrica, anche con particolare riguardo alle eventuali trasformazioni fisiche intervenute ed alle attuali utilizzazioni, nonché alle vicende traslative eventualmente trascorse;

b) che l’Impresa V.R. ponga in essere ogni ulteriore attività volta a cooperare agli adempimenti necessari per pervenire alla stipula dell’atto notarile di trasferimento delle aree.

6. Sussistono i motivi per dichiarare irripetibili le spese di giudizio, in assenza della costituzione della controparte intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con gli effetti di cui in motivazione.

Dichiara irripetibili le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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