Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-10-2011) 24-11-2011, n. 43465 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 21/12/09, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, in data 05/12/08, appellata da P.A., imputato dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), artt. 83 e 95; D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, lett. a), (il tutto come contestato in atti, per fatti commessi sino al (OMISSIS)) e condannato alla pena come determinata in atti.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, ex art. 606 c.p.p., deducendo censure varie.

In particolare il ricorrente esponeva che la decisione impugnata era priva di motivazione e comunque non congruamente motivata in ordine:

a) alla responsabilità penale dell’imputato relativa alla realizzazione della tettoia; b) alla mancata concessione delle attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza delle stesse; c) alla misura della pena.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

La difesa del ricorrente, con memoria difensiva in data 13/09/011, insisteva nelle sue richieste.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza dell’11/10/011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare i giudici di merito quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, hanno accertato che P. A. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva realizzato: a) una tettoia di mq. 33,75; b) una sopraelevazione di preesistente manufatto (anch’esso abusivo) mediante un ulteriore manufatto di mq 627; il tutto ubicato in zona paesaggistica dichiarata di notevole interesse pubblico (ai sensi della L. n. 1497 del 1939 e del D.M. 28 marzo 1986 in G.U. n. 98 del 26/04/85) in assenza dei prescritti titoli abilitativi ed in violazione delle prescrizioni in materia di disciplina antisismica di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95.

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); artt. 83 e 95; D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, lett. a), come contestati in atti.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sul punto inerenti alla responsabilità del ricorrente – circoscritte, peraltro, alla sola tettoia – sono generiche e comunque infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito.

Parimenti vanno disattese le censure relative al trattamento sanzionatorio.

La Corte Territoriale ha indicato con precisione le ragioni ostative alla concessione delle attenuanti generiche, alla riduzione della pena ed alla sospensione condizionale della pena; ed ossia: la rilevante dimensione delle opere abusive (aventi una dimensione di circa 650 mq.); i precedenti penali specifici.

Trattasi di valutazioni di merito, prive di errori di diritto, conformi ai parametri di cui all’art. 133 c.p..

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da P.A., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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