Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-10-2011) 24-11-2011, n. 43464

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza emessa il 19/01/011, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Pescara, in data 18/02/010 – appellata da O.P., imputato dei reati di cui all’art. 609 bis c.p., art. 609 septies c.p., comma 4, n. 1, (capo A) della rubrica); art. 605 c.p., e art. 61 c.p., nn. 1 2 e 5 (capo B)) (il tutto come contestato in atti per fatti commessi sino al (OMISSIS)) – ritenuto assorbito il delitto di cui al capo B) in quello di cui al capo A), rideterminava la pena in anni quattro e mesi due di reclusione; confermava la condanna al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile C.D. in proprio e quale rappresentante legale della figlia minore O. S..

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. e).

In particolare il ricorrente esponeva che la decisione impugnata era priva di motivazione, quantomeno non era congruamente motivata in ordine: a) al mancato riconoscimento dell’attenuante del fatto di minore gravità e delle attenuanti generiche; b) alla misura della pena che era da contenere nei minimi edittali, con eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

La difesa di parte civile C.D., presentava, in data 16/09/011, memoria difensiva con la quale chiedeva il rigetto del ricorso.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza dell’11/10/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

O.P., all’esito dei giudizi di 1 e 2 grado (sentenza del Tribunale di Pescara in data 18/02/010; sentenza della Corte di Appello di L’Aquila in data 19/01/011) è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 609 bis c.p. in danno di O. S., nipote (OMISSIS) dell’imputato.

In particolare i giudici di merito hanno accertato che O. P. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva posto in essere con violenza, nella tarda serata del (OMISSIS) una grave condotta libidinosa in danno della nipote (OMISSIS), O.S.. Detta condotta libidinosa si era protratta oltre un’ora; la stessa era iniziata con reiterati palpeggiamenti del seno e delle gambe della minore; era poi proseguita con toccamenti del pene dell’ O., imposti coattivamente alla minore ed infine con un coito orale conclusosi con la eiaculazione sul viso e nella bocca della minore.

Tanto premesso sulla ricostruzione degli elementi essenziali dei fatti in esame, si rileva che le censure dedotte nel ricorso – peraltro circoscritte al solo trattamento sanzionatorio – sono generiche e comunque infondate.

Sono generiche perchè il ricorrente si è limitato a censurare la omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, dell’attenuante del fatto di minore gravità nonchè alla misura della pena, senza indicare in concreto le ragioni in fatto ed in diritto da porre a sostegno delle proprie censure.

Anche in sede di Appello, peraltro, l’attuale ricorrente si era limitato a chiedere genericamente la modifica del trattamento sanzionatorio senza esporre specificamente le ragioni attinente a detta richiesta.

Le censure, comunque, sono infondate poichè la Corte Territoriale – sia pure con motivazione sintetica ed implicita – ha evidenziato (come già motivato dal giudice di 1 grado in modo esaustivo) la rilevante gravità dei fatti in esame posti in essere dall’imputato in danno della nipote adolescente (figlia del fratello deceduto dell’attuale ricorrente quindi orfana del padre già all’epoca dei fatti), con abuso del rapporto fiduciario sussistente con la nipote.

Trattasi di circostanze fattuali ostative alla concessione sia delle attenuanti generiche che di quelle del fatto di minore gravità, essendo derivato dalla condotta violenta e libidinosa dell’imputato, grave turbamento psichico in danno della nipote, parte offesa.

All’uopo si rileva, altresì, che la Corte Territoriale, quanto alle statuizioni civili – in considerazione della gravità delle negative conseguenze psichiche degli abusi sessuali, perpretati dal ricorrente – ha aumentato la originaria misura della provvisionale (Euro 30.000,00) portandola a complessive Euro 50.000,00. Parimenti va disattesa la censura relativa alla misura della pena, essendo quella inflitta (anni quattro e mesi due di reclusione) proporzionata all’entità dei fatti ed alla personalità dell’imputato", nonchè conforme ai parametri di cui all’art. 133 c.p.. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da O.P., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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