Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-10-2011) 24-11-2011, n. 43463

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Catania, con sentenza emessa il 16/02/011, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania, in data 2)9/06/07 – appellata da M.A., imputato dei reati di cui al L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett. a), ed ossia commercializzazione di supporti privi del contrassegno SIAE, nonchè abusivamente riprodotti (capo a) della rubrica); art. 61 c.p., n. 2, art. 648 c.p. (capo b)); (il tutto come contestato in atti per fatti commessi sino al (OMISSIS)) e condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 500,00 di multa; pena sospesa – assolveva l’appellante dal reato di commercializzazione di supporti privi del contrassegno SIAE e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante del nesso teleologico, determinava la pena per i restanti reati in anni uno di reclusione ed Euro 300,00 di multa. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva che non ricorrevano gli elementi costitutivi dei reati ritenuti in sentenza e di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 173, comma 1, lett. c), e art. 648 c.p..

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata. Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza dell’11/10/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

All’esito dei giudizi di 1 e 2 grado, i giudici del merito hanno accertato, mediante un esame puntuale delle risultanze processuale che M.A. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – è stato sorpreso dagli operanti della Guardia di Finanza di Catania nel mentre poneva in vendita o comunque deteneva per la vendita circa 400 supporti informatici riprodotti abusivamente.

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi dei reato di cui al L. n. 633 del 1941, art. 171, comma 1, lett. c), art. 648 c.p., come ritenuto nella sentenza di 2 grado della Corte di Appello di Catania del 16/02/011.

Le censure dedotte nel ricorso sono generiche perchè non correlate in modo giuridicamente pertinente alle ragioni poste a base della decisione impugnata.

Peraltro, la doglianza inerente alla sussistenza del reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c) è stata dedotta per la prima volta in sede di legittimità.

Dette censure, comunque, sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito.

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da M. A., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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