Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-06-2012, n. 9310 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Investito il (OMISSIS), in ora notturna, mentre attraversava una strada statale nella zona industriale di (OMISSIS), nel 1993 G.V. agì giudizialmente per il risarcimento nei confronti del proprietario dell’Alfa Romeo investitrice e della società di assicurazioni Sara s.p.a., che resistettero.

Con sentenza del 2003 il tribunale di Macerata condannò i convenuti al risarcimento della metà dei danni subiti dal G., del quale ravvisò il paritetico apporto causale colposo.

2.- Con sentenza n. 644 del 18.2.2006 la corte d’appello di Ancona ha rigettato il gravame del G., cui aveva resistito la sola Sara, ed ha compensato le spese del grado.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione il G., affidandosi ad un unico motivo.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Il Collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata.

Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo di ricorso sono denunciati violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2054 c.c., nonchè ogni possibile tipo di vizio della motivazione.

2.- Il ricorso, inammissibile in ordine alle prospettate violazioni di legge che sono formalmente prospettate ma in nessun modo illustrate, è manifestamente infondato in ordine a tutti i prospettati vizi della motivazione.

2.1.- Non è affatto omessa la valutazione della possibilità del reciproco avvistamento preventivo di automobilista e pedone (pagina 7 del ricorso), ma è solo diversa la conclusione che, con ampia ed analitica motivazione, la Corte di merito ne trae, rispetto a quella prospettata dal ricorrente.

Non è punto insufficiente la motivazione (pag. 11 del ricorso) in punto di valenza attribuita all’eccesso di velocità dell’automobilista (120-130 km/h in luogo dei consentiti 90 km/h), al quale soltanto è d’altronde ancorata la sua responsabilità, in una percentuale che è stata motivatamente ritenuta pari a quella del pedone, che omise di dare la precedenza alla vettura, non si curò di accertarsi che stesse sopraggiungendo (benchè i fari ne segnalassero la presenza addirittura prima che la strada divenisse rettilinea), continuò l’attraversamento anche dopo che la stessa era uscita dalla curva.

Non sussiste alcuna contraddittorietà (pag. 12 del ricorso) nella ricostruzione della dinamica del sinistro.

Ogni altra critica concerne la valutazione degli elementi acquisiti, in quanto tale del tutto estranea all’ambito del possibile sindacato della Corte di Cassazione, siccome concernente la ricostruzione della dinamica dell’incidente (cfr., ex multis, Cass., n. 6752/2011).

3.- Il ricorso è respinto.

Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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