Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
G.P., ispettore della Polizia di Stato, è stato chiamato a rispondere dinanzi al Tribunale di Trapani del delitto di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 2, per aver illegittimamente detenuto tre cartucce marca G.F.L cal. 9M38, munizioni da guerra, rinvenute in un cassetto della sua abitazione il 12 ottobre 2005.
Con sentenza in data 20.10.2009 il Tribunale di Trapani dichiarava la penale responsabilità di G.P. in ordine al reato di cui all’art. 697 c.p. e lo condannava alla pena di Euro 100,00 di ammenda.
Il Tribunale condivideva le conclusioni del perito nominato ex art. 507 c.p.p., secondo il quale:
– dette cartucce erano destinate al Moschetto Automatico Beretta mod.
38 (M.A.B.), utilizzato dall’Esercito italiano fino alla metà degli anni settanta e dalla Polizia di Stato fino al 1991;
– il M.A.B. era un’arma di reparto e non di ordinanza, e pertanto era nella disponibilità del personale solo nel corso dell’attività di servizio;
-le cartucce in sequestro dovevano essere restituite dal G. al proprio comando fin dal 1991, quando il M.A.B. era stato dismesso dalla Polizia di Stato;
– le munizioni hanno un periodo massimo di stoccaggio pari a dieci anni, in quanto dopo tale periodo inizia una progressiva alterazione dei componenti della cartuccia che ne pregiudica il corretto funzionamento, alterazione che peggiora con il passare degli anni fino ad una sostanziale inutilizzabilità delle munizioni stesse;
– le cartucce 9M38 in sequestro non rientravano tra le munizioni per arma da guerra, stante la remota dismissione del M.A.B., la sostanziale inutilizzabilità come munizionamento di pistole calibro 9 ed il sicuro deterioramento conseguente al lunghissimo periodo trascorso dalla fabbricazione (32 anni).
Alla stregua delle riportate conclusioni, il Tribunale riteneva che la condotta dell’imputato integrasse gli estremi del reato di cui all’art. 697 c.p. e non il delitto contestato.
Avverso la sentenza ha proposto appello – convertito in ricorso per cassazione – il difensore dell’imputato, chiedendo di annullare la sentenza impugnata ed assolvere l’imputato; in subordine ha chiesto di consentire all’imputato di esercitare la facoltà prevista dall’art. 162 bis c.p..
Il Tribunale, secondo la difesa dell’imputato, era pervenuto ad una soluzione illogica, ritenendo che, a seguito della degradazione delle cartucce per il lunghissimo periodo di tempo passato dalla loro costruzione, le stesse si fossero trasformate in munizioni per armi comuni da sparo. Alla stregua delle conclusioni del perito, invece, avrebbe dovuto ritenere come conseguenza logica giuridica che si fosse annullata la potenzialità della munizione, che aveva perso la sua natura ontologica, non essendo più impiegabile nè per l’uso per il quale era stata costruita, cioè per il funzionamento del M.A.B., nè per una pistola calibro 9.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale ha condiviso quanto accertato dal Perito sulle tre cartucce in sequestro, accettando la conclusione che le stesse non potevano rientrare tra le munizioni per arma da guerra, stante la remota dismissione del fucile M.A.B. come arma in dotazione alle Forze Armate e la non utilizzabilità delle stesse come munizionamento di pistole calibro 9.
Ha quindi derubricato il delitto contestato nel reato di cui all’art. 697 c.p. che, a seguito delle modifiche introdotte nella legislazione sulle armi con la L. 14 ottobre 1974 n. 497, ha un ambito di applicazione limitato soltanto alle cd. armi bianche e alle munizioni comuni da sparo.
Non ha tenuto conto, però, che le munizioni per armi comuni da sparo, per essere definite tali, devono possedere almeno un minimo di efficienza che le renda atte all’impiego.
Nel caso di specie, il Perito ha ritenuto che le munizioni in sequestro, in conseguenza al lunghissimo periodo trascorso dalla fabbricazione (trentadue anni), non erano più in alcun modo utilizzabili, e quindi avevano perso le loro caratteristiche, non essendo più idonee ad essere sparate con un qualsiasi tipo di arma comune da sparo.
Il Tribunale, condividendo anche quest’ultima conclusione del Perito, avrebbe dovuto trame la logica conseguenza che quanto in sequestro era divenuto del tutto inservibile per il munizionamento di un’arma comune da sparo.
Pertanto, poichè le munizioni detenute dall’imputato non possono più essere definite tali per lo stato di totale inefficienza in cui erano ridotte, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e l’imputato deve essere assolto per insussistenza del fatto addebitatogli.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
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