Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-09-2011) 24-11-2011, n. 43638 Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Milano ricorre per Cassazione avverso la sentenza emessa, all’esito del giudizio abbreviato, in data 22.3.2011 dal GUP del Tribunale di Milano con la quale T.A., riconosciuto colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 81 cpv. e art. 73, comma 1 bis per detenzione di 100 grammi circa di cocaina e complessivi 4 chilogrammi di marijuana (fatto del (OMISSIS)), veniva condannato, con circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa.

Deduce la violazione dell’art. 62 bis c.p. ed il vizio motivazionale, dolendosi della concessione delle circostanze attenuanti generiche, fondata sulla incensuratezza, sulla giovane età e sulla confessione (ancorchè scontata e tardiva), evidenziando la gravità del fatto e le "professionali modalità di commissione del reato", riconosciute dallo stesso Giudicante. Il ricorso è infondato e va respinto.

"La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo" (Cass. pen., sez. 6, 28.10.2010, n. 41365, Rv 248737 ed altre conformi). A tale incombente la motivazione della sentenza impugnata ha adeguatamente ottemperato, tenendo conto sia del comportamento processuale dell’imputato sia della sua età che non può certo qualificarsi come non giovane a 33 anni, oltre all’incensuratezza, in tal modo, comunque, non valutata isolatamente.

Nè le predette argomentazioni si pongono in alcuna decisiva contraddizione in relazione alle ritenute professionali modalità di commissione del reato, apprezzate al fine di escludere l’attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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