T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 30-12-2011, n. 1837

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società ricorrente P. srl ha svolto sulla base di una convenzione stipulata nel 1983 con il Comune di Castelli Calepio, per un periodo di 12+12 anni, l’attività di installazione della segnaletica industrialecommercialeartigianale (preinsegne ex art. 47 comma 2 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495). In conseguenza di questo rapporto la ricorrente ha posizionato e mantenuto circa 50 impianti per preinsegne. I titoli che legittimavano questi impianti sono però ormai scaduti.

2. Con ricorso notificato il 29 marzo 2011 e depositato il 12 aprile 2011 la ricorrente ha impugnato i seguenti atti: (i) l’ordinanza del responsabile del Settore ManutenzioniPatrimonio n. 7 del 28 gennaio 2011, con la quale è stata disposta la rimozione delle preinsegne non autorizzate o non conformi al codice della strada e al regolamento edilizio; (ii) la deliberazione giuntale n. 147 del 22 novembre 2010, che ha affidato alla controinteressata P. srl l’incarico di censire le preinsegne esistenti, di rimuovere quelle non conformi, e di gestire il servizio di segnaletica industrialeartigianalecommerciale; (iii) la convenzione tra il Comune e la controinteressata sottoscritta il 30 novembre 2010.

3. La ricorrente censura alcuni aspetti formali dei provvedimenti impugnati, e nel merito contesta la stessa possibilità di affidare in monopolio a una singola impresa l’installazione delle preinsegne su tutto il territorio comunale, trattandosi di impianti pubblicitari che le ditte specializzate installano in regime di concorrenza, procurandosi i relativi contratti con la clientela, nelle zone considerate idonee dalla pianificazione comunale.

4. Questo TAR con ordinanza n. 419 del 28 aprile 2011, pur respingendo la domanda cautelare della ricorrente, ha formulato considerazioni che in parte condividevano l’impostazione del ricorso. Le suddette considerazioni si possono rielaborare qui nei termini che seguono:

(a) la gestione delle preinsegne sul territorio comunale non può costituire oggetto di un servizio pubblico affidato a un singolo operatore economico tramite privativa. Si tratta al contrario di normale attività economica in ambito pubblicitario, svolta in regime di concorrenza e sottoposta ad autorizzazione comunale per i profili che attengono alla pianificazione urbanistica e al decoro urbano;

(b) il primo imprenditore pubblicitario che individua uno spazio idoneo e se ne procura la disponibilità è dunque legittimato a chiedere al Comune l’autorizzazione al posizionamento delle preinsegne in tale sito, e successivamente può ottenere il rinnovo dell’autorizzazione scaduta;

(c) il rapporto intercorso in passato tra il Comune e la ricorrente ha consentito a quest’ultima di installare numerosi impianti per preinsegne e di stipulare con i propri clienti i relativi contratti di affitto di spazi pubblicitari;

(d) poiché l’autorizzazione degli impianti per preinsegne è intrinsecamente limitata nel tempo e sottoposta al pagamento dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, gli impianti della ricorrente devono ora essere regolarizzati oppure rimossi;

(e) in questo quadro l’incarico affidato dal Comune alla controinteressata non può essere interpretato come attribuzione del monopolio delle preinsegne sul territorio comunale;

(f) dunque l’adozione di un’ordinanza di rimozione degli impianti non conformi non implica che i relativi spazi siano già stati attribuiti alla controinteressata: la rimozione delle preinsegne esistenti potrà essere effettuata solo qualora sia respinta la domanda di regolarizzazione.

5. La ricorrente ha in effetti chiesto la regolarizzazione delle preinsegne (si tratta più precisamente della sostituzione dei vecchi impianti con nuovi impianti, ciascuno in grado di ospitare diverse preinsegne). In data 12 dicembre 2011 il Comune ha depositato 45 provvedimenti di autorizzazione dei nuovi impianti.

6. I fatti sopravvenuti modificano la situazione giuridica della ricorrente e fanno cadere l’interesse a una pronuncia di merito, che sostanzialmente (in conformità all’impostazione assunta da questo TAR in sede cautelare) si sarebbe tradotta in una condanna del Comune a provvedere sull’istanza di regolarizzazione. Con la regolarizzazione degli impianti della ricorrente viene di riflesso definita anche la posizione della controinteressata, la quale parimenti non ha più interesse a ottenere una pronuncia di merito in questo giudizio, conservando peraltro la possibilità di tutelare le proprie aspettative nei confronti del Comune in un ricorso autonomo.

7. Il presente ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile. La complessità di alcune questioni consente l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Per quanto riguarda il contributo unificato, il relativo onere deve essere posto a carico del Comune ai sensi dell’art. 13 comma 6bis.1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso. Spese compensate. Contributo unificato a carico del Comune ai sensi dell’art. 13 comma 6bis.1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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