Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-09-2011) 24-11-2011, n. 43637

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 29 maggio 2008 il Tribunale di Lanciano dichiarava D.R.S. responsabile del reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, commi 1 e 2 per essersi posto, in data 26.11.2006, alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza conseguente all’ingestione di sostanze alcoliche, e lo condannava alla pena di giorni venti di arresto ed Euro 800 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza datata 4 ottobre 2010, oggetto del presente ricorso, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Lanciano, appellata dall’imputato D.R.S., che condannava al pagamento delle spese del grado.

Avverso tale sentenza il D.R. proponeva ricorso per Cassazione, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1) violazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all’art. 178, lett. b e c, art. 179, art. 552 comma 2, lett. c; nullità del decreto di citazione a giudizio per incompleta contestazione del fatto. Osservava sul punto il ricorrente che la contestazione che gli era stata effettuata nel decreto di citazione a giudizio era lacunosa, carente e incompleta, dal momento che gli era stata contestata la contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, assumendo che lo stato di alterazione era dipeso dall’assunzione di sostanze alcoliche, ma il capo di imputazione non conteneva alcun elemento da cui desumere la pregressa assunzione di sostanze alcoliche. Tale insufficienza della contestazione, contrariamente a quanto scritto nella sentenza impugnata, era stata eccepito nell’atto di appello.

2) inosservanza della legge penale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt. 186 e 187 C.d.S.; mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), in quanto la Corte territoriale non aveva indicato elementi da cui poter desumere che il D.R. si trovasse effettivamente alla guida dell’autovettura.

3) Inosservanza della legge penale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all’art. 186 C.d.S., artt. 132 e 133 c.p., art. 99 c.p.. Secondo il ricorrente il giudice non avrebbe potuto negare le circostanze attenuanti generiche sulla base dei suoi precedenti penali, non essendogli stata mai contestata la recidiva, nè sulla base del fatto che egli non aveva mai conseguito la patente di guida, dal momento che tale comportamento riceve un trattamento sanzionatorio autonomo, che non può incidere sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Motivi della decisione

Il proposto ricorso è palesemente infondato.

Per quanto attiene al primo motivo di ricorso osserva la Corte che, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, il fatto che nel capo di imputazione non sia stato indicato l’esito del test alcolemico che denota un evidente superamento dei limiti di legge (pari a 02,12 e 02,00 gr/l) evidenzia soltanto una sua incompleta formulazione, che la difesa dell’imputato non aveva affatto pregressamente eccepito fermo restando che sulla compiuta condotta addebitatagli e riconosciutagli è stato posto pienamente in grado di difendersi.

Per quanto poi attiene al secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata ha spiegato chiaramente le ragioni che hanno indotto a ritenere che il D.R., allorquando fu fermato, si trovasse alla guida della sua autovettura. In particolare i giudici della Corte territoriale hanno fatto riferimento alle dichiarazioni del teste V.V., che ha riferito che l’odierno ricorrente, all’atto del controllo, aveva appena parcheggiato l’autovettura.

Per quanto infine attiene al terzo motivo di ricorso, osserva la Corte che correttamente non sono state concesse al D.R. le circostanze attenuanti generiche in considerazione dei suoi numerosi precedenti penali e della circostanza che egli si era posto alla guida della sua autovettura, senza avere mai conseguito la patente di guida e in condizioni di ebbrezza alcolica.

Pertanto nè rispetto ai capi nè rispetto ai punti della sentenza impugnata, nè rispetto all’intera tessitura motivazionale che nella sua sintesi è coerente e completa, è stata in alcun modo configurata la protestata assenza della motivazione.

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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