Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova avverso la sentenza emessa in data 22.2.2010 dal Giudice monocratico del Tribunale di La Spezia con la quale P.F. veniva condannato alla pena di Euro 500,00 di ammenda oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi tre, avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 per aver guidato in stato di ebbrezza ed essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico, pur avendo evidenziato sintomi dello stato di ebbrezza in cui guidava (accertato il (OMISSIS)).
Deduce l’erronea applicazione della pena di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) laddove avrebbe dovuto essere applicata quella del comma 7 per l’ipotesi del rifiuto di sottoporsi all’accertamento etilometrico. Rappresenta, inoltre, l’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del mezzo, ovvero, in caso di proprietà dell’auto in capo a terza persona e la sua reale estraneità al fatto, la mancata applicazione del raddoppio del periodo di sospensione della patente di guida. A prescindere dall’esame della fondatezza o meno delle censure mosse dal ricorrente, va immediatamente e preliminarmente rilevato, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1, che la fattispecie di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), la cui pena è stata applicata perchè più favorevole di quella vigente all’epoca dei fatti ed in considerazione dell’accertamento dello stato di ebbrezza solo sulla base di elementi sintomatici, non è più previsto dalla legge come reato, essendo stata depenalizzata ai sensi della L. n. 120 del 2010, art. 33, comma 1. Inoltre, la pena invocata dal P.G. ricorrente per l’ulteriore reato contestato è stata correttamente pretermessa dal Giudice di merito essendo stata la relativa fattispecie depenalizzata dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, sicchè, attesa l’epoca del fatto ((OMISSIS)), la sanzione penale era preclusa ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 2. Infatti, l’ipotesi del rifiuto di sottoporsi all’accertamento etilometrico rappresentava a quel tempo una violazione amministrativa alla quale si accompagnava la sospensione della patente di guida per la durata da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del mezzo per un periodo di 180 giorni, mentre le modifiche della natura (con passaggio ai rigori penali) delle sanzioni previste per l’art. 186, comma 2 e 7 sono intervenute per effetto del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4 e quindi successivamente ai fatti di cui alla contestazione.
Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
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