T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 30-12-2011, n. 1833

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente Consorzio Fisco.Net Caaf CGIL ha presentato il 14 luglio 2006 al Ministero dello Sviluppo Economico tramite l’ente gestore U.M.C. spa due istanze per accedere alle agevolazioni sotto forma di crediti di imposta ai sensi dell’art. 103 comma 5 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (nell’ambito della disciplina comunitaria degli aiuti de minimis).

2. Le suddette istanze riguardano due progetti di commercio elettronico denominati fisco.net (posizione n. 20203) e fiscoservice.net (posizione n. 20255). I progetti sono stati elaborati in conformità al IV bando delle agevolazioni, regolato dalla circolare ministeriale n. 946056 del 10 marzo 2006.

3. In base a questa circolare il gestore opera secondo la procedura automatica di cui all’art. 4 del Dlgs. 31 marzo 1998 n. 123, e quindi accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni presentate dalle imprese. Eventuali controlli, a tappeto o a campione, possono essere disposti in una fase successiva con le modalità previste dall’art. 8 del medesimo Dlgs. 123/1998.

4. Il Ministero ha approvato la graduatoria dei progetti ammissibili relativi al IV bando con DM 1 dicembre 2006. In tale graduatoria sono inseriti anche i progetti del Consorzio ricorrente, precisamente al n. 95 il progetto fisco.net (posizione n. 20203) e al n. 135 il progetto fiscoservice.net (posizione n. 20255). Nel primo caso il contributo concedibile è quantificato in Euro 45.000, nel secondo in Euro 22.500.

5. Con DM 23 gennaio 2008 il termine di completamento dei progetti è stato prorogato al 1 agosto 2008. In base al punto 4.5 della circolare del 10 marzo 2006 le imprese entro 2 mesi dal completamento del progetto dovevano presentare la dichiarazione/domanda (corredata della documentazione contabile e di una perizia giurata) per la fruizione del finanziamento. Il Consorzio ricorrente ha presentato al gestore la suddetta documentazione per entrambi i progetti in data 25 settembre 2008.

6. Nonostante la puntuale esecuzione degli adempimenti prescritti il Consorzio ricorrente non ha ottenuto l’erogazione del finanziamento. Inutili si sono rivelate le note di sollecito trasmesse al gestore (22 aprile 2009, 6 maggio 2010) e al Ministero (11 marzo 2011).

7. Di conseguenza il Consorzio ricorrente, con atto notificato il 2 agosto 2011 e depositato il 9 agosto 2011, ha attivato il rito del silenzio ex art. 117 cpa per far accertare in via principale la fondatezza della propria pretesa economica nei confronti del Ministero, e in via subordinata l’illegittimità del silenzio così lungamente mantenuto.

8. Il Ministero si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. Nella relazione del dirigente della Divisione II Affari Giuridici e Normativi (Direzione Generale per l’Incentivazione delle Attività Imprenditoriali) depositata il 10 ottobre 2011 sono esposte le seguenti circostanze:

(a) in seguito ad alcune denunce presentate dal gestore nel 2007 e nel 2008 è stata avviata un’indagine da parte della Procura della Repubblica di Roma;

(b) l’indagine riguardava inizialmente i bandi anteriori al IV, ma progressivamente sembra essersi estesa all’intera gestione dei finanziamenti di cui all’art. 103 comma 5 della legge 388/2000;

(c) il Ministero ha quindi incaricato il gestore di eseguire scrupolose verifiche su tutta la documentazione relativa ai bandi emanati dal 2001 al 2006;

(d) con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55260 del 3 agosto 2011 sono state reiscritte a bilancio le somme a suo tempo stanziate (e poi finite in perenzione) riguardanti le agevolazioni in oggetto;

(e) pertanto una volta che il gestore avrà concluso le sue verifiche sarà possibile liquidare ed erogare le agevolazioni spettanti alle singole imprese.

9. La dilatazione dei tempi della procedura è stata registrata nella disciplina dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico. L’allegato A del DPCM 22 dicembre 2010 n. 273 stabilisce infatti che il termine finale del procedimento di concessione degli incentivi per i progetti di commercio elettronico rimane aperto ("(p)oiché la gestione di tale misura riveste carattere straordinario a causa di un procedimento penale in corso, non sono stimabili termini del procedimento").

10. Mediante l’istruttoria disposta da questo TAR con l’ordinanza n. 1443 del 20 ottobre 2011 sono state acquisite le seguenti informazioni (v. nota del Ministero depositata il 12 dicembre 2011):

(a) in seguito a scissione di ramo d’azienda, con decorrenza dal 1 settembre 2010 le funzioni di gestore delle agevolazioni di cui all’art. 103 comma 5 della legge 388/2000 sono state trasferite, assieme alle strutture competenti, da U.M.C. spa (oggi M.C. spa) a U.C.B. spa (oggi U. spa);

(b) le strutture competenti sono denominate Team Fruition Centro Sud, Team Changes & Payments Centro Sud, e Team Checks Centro Sud, e sono collocate nel Department Subsidized Loans, quest’ultimo dotato di competenza su tutto il territorio nazionale;

(c) con riferimento ai bandi del 2006 (IV bando eCommerce e III bando Quick Response) sono stati finora esaminati 621 progetti;

(d) di tali progetti 48 hanno avuto parere finale positivo, 18 hanno avuto parere finale negativo, 28 sono stati dichiarati improcedibili a causa di ritardi nell’invio della documentazione, 43 sono stati sospesi, e 484 sono ancora in corso di istruttoria essendo stata ravvisata la necessità di integrazioni documentali e chiarimenti;

(e) i due progetti del Consorzio ricorrente ricadono in quest’ultimo gruppo;

(f) le strutture competenti non hanno ancora esaminato i restanti 190 progetti, per i quali si ipotizza il completamento delle verifiche entro il primo semestre del 2012;

(g) l’ufficio ministeriale competente ad autorizzare l’erogazione delle agevolazioni, subordinatamente all’esito favorevole delle verifiche del gestore, è la Divisione X della Direzione Generale per l’Incentivazione delle Attività Imprenditoriali;

(h) una volta superata positivamente la verifica del gestore non vi sono ulteriori fattori di rallentamento della liquidazione delle agevolazioni, ferma restando la necessità di provare la regolarità contributiva e assicurativa delle imprese beneficiarie tramite l’acquisizione del DURC;

(i) non sono noti gli sviluppi del procedimento penale che è stato all’origine del ritardo nell’erogazione dei finanziamenti.

11. Così chiarita la situazione di fatto, sulle questioni proposte nel ricorso si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) per quanto riguarda l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura dello Stato per decorrenza del termine annuale di cui all’art. 31 comma 2 cpa, la tesi non appare condivisibile. La suddetta norma consente di proporre l’azione contro il silenzio finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso in esame la stessa amministrazione riconosce che non esiste più un termine finale del procedimento a causa delle verifiche necessarie dopo l’avvio dell’indagine penale (v. sopra ai punti 8 e 9). Il Consorzio ricorrente non aveva quindi l’onere di presentare nuovamente le domande relative alle medesime agevolazioni e poteva legittimamente limitarsi a sollecitare l’amministrazione e il gestore affinché fosse presa una decisione sui progetti inoltrati;

(b) la formalizzazione del prolungamento del termine procedimentale non giustifica un differimento sine die della decisione sulle domande presentate;

(c) certamente la ragione che ha indotto l’amministrazione a rendere generale la verifica sulle posizioni dei richiedenti è grave e seria, in quanto si tratta di un’indagine penale partita da segnalazioni dello stesso gestore. Il dubbio che i finanziamenti pubblici potessero essere erogati a una pluralità di soggetti privi dei requisiti era concreto, e questo poteva giustificare la dilatazione dei tempi della procedura in attesa delle necessarie verifiche;

(d) in proposito occorre però sottolineare che non vi è alcuna pregiudizialità ipotizzabile tra l’indagine penale e il procedimento amministrativo. Dunque non è possibile agganciare i termini di quest’ultimo alla conclusione degli accertamenti in sede penale, e tantomeno alla conclusione di un eventuale processo. Lo stesso Ministero, da quanto emerge nella risposta all’ordinanza istruttoria di questo TAR, sembra orientato verso la tesi dell’autonomia dei controlli amministrativi, con la conseguente possibilità di liquidare le singole agevolazioni subito dopo la conclusione delle verifiche operate dal gestore;

(e) occorre poi evidenziare che il tempo trascorso è ormai incompatibile con i normali canoni di ragionevolezza e stride con le legittime aspettative dei soggetti che hanno presentato domanda di finanziamento investendo risorse nella predisposizione dei progetti. Tali aspettative, fondate sulla lex specialis della procedura, erano sorte già al momento dell’inserimento in graduatoria dei progetti ammissibili relativi al IV bando, il che è avvenuto tramite il DM 1 dicembre 2006, e si sono consolidate con il completamento dei progetti entro il termine del 1 agosto 2008 stabilito dal DM 23 gennaio 2008. Un’attesa di più di 3 anni per la definizione delle singole posizioni e l’ammissione al finanziamento di quelle positivamente scrutinate appare sproporzionata ed eccessiva, pur a fronte di una platea molto vasta di richiedenti;

(f) si deve quindi ritenere sussistente la condizione di inadempimento che legittima gli interessati a proporre azione contro il silenzio;

(g) non vi sono tuttavia i presupposti per ordinare al Ministero l’erogazione delle agevolazioni a favore del Consorzio ricorrente. Il gestore non ha infatti esaurito l’istruttoria tramite le strutture competenti, e dunque non è stato ancora accertato se siano soddisfatti in concreto i requisiti del finanziamento;

(h) la pronuncia è quindi necessariamente limitata a una condanna nei confronti del Ministero e del gestore affinché le domande relative ai due progetti del Consorzio ricorrente siano istruite e decise entro un termine ragionevole;

(i) più in dettaglio, la competente struttura del gestore ha a disposizione 60 giorni per trasmettere al Consorzio ricorrente la richiesta di elementi integrativi. Una volta ricevuta la risposta del Consorzio ricorrente vi sono ulteriori 60 giorni per la conclusione dell’istruttoria, la formulazione del parere definitivo e la trasmissione dello stesso al Ministero. In caso di esito positivo della verifica il Ministero ha a disposizione 30 giorni per chiedere al Consorzio ricorrente l’ulteriore documentazione necessaria ai fini della liquidazione, e un identico termine per autorizzare la liquidazione una volta ricevuta la documentazione richiesta.

12. In conclusione il ricorso deve essere accolto come precisato sopra al punto 11(i). Data la complessità della vicenda le spese di giudizio possono essere compensate. Il contributo unificato deve essere posto a carico del Ministero ai sensi dell’art. 13 comma 6bis.1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso come precisato in motivazione. Spese compensate. Contributo unificato a carico del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 13 comma 6bis.1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *