Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-09-2011) 24-11-2011, n. 43633

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Bolzano condannava R.K. alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 189 C.d.S., comma 6, ma lo assolveva, con la formula "perchè il fatto non sussiste" dall’addebito relativo alla contestata violazione dell’art. 189 C.d.S., comma 7; a tale ultimo riguardo, il giudicante dava conto del proprio convincimento sostenendo che l’imputato non aveva percepito che, a seguito dell’incidente stradale in cui era rimasto coinvolto, talune persone avevano riportato lesioni. In ordine alla pronuncia assolutoria proponeva appello il Procuratore Generale territorialmente competente sollecitando la condanna del R. anche per il reato di omissione di soccorso, muovendo dal rilievo che il medesimo, a seguito della collisione tra l’auto da lui condotta ed altra autovettura, non sì era nemmeno avvicinato al veicolo antagonista per verificare se i suoi occupanti avessero riportato lesioni nonostante detto veicolo avesse perso una portiera e fosse stata scaraventata fuori della sede stradale. La Corte d’Appello di Trento, Sez. Dist. di Bolzano, in accoglimento del proposto gravame, faceva propri i rilievi dell’appellante, e – sottolineando che l’imputato non si era curato di avvicinarsi ai passeggeri dell’autovettura antagonista i quali, feriti, erano stati soccorsi da terzi e da costoro accompagnati in ospedale – dichiarava il R. colpevole anche per l’omissione di soccorso e, ritenuta la continuazione con il reato di cui all’art. 189 C.d.S., comma 6, rideterminava la pena in complessivi mesi quattro e giorni dieci di reclusione che sostituiva con la corrispondente pena della multa pari ad Euro 4.940,00.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore, denunziando: A) violazione di legge nella procedura per la "vocatio in ius" relativamente al giudizio di primo grado, celebrato nella dichiarata contumacia dell’imputato, con conseguente nullità assoluta deducibile in ogni stato e grado del procedimento, sotto un duplice profilo: 1) il decreto di citazione, per l’udienza del 31 marzo 2009 sarebbe stato notificato all’imputato presso in luogo diverso dal domicilio eletto e ritirato da persona diversa dall’imputato stesso; 2) l’udienza era stata poi anticipata al giorno 24 marzo 2009 e di ciò non sarebbe stato dato avviso all’imputato; B) vizio motivazionale in ordine alla ritenuta colpevolezza, sull’asserito rilievo che non sarebbe emerso alcun concreto elemento da cui poter dedurre che l’imputato si fosse reso conto che le parti offese avevano riportato lesioni e necessitavano di soccorso; dai referti ospedalieri era risultato che le parti lese avevano riportato lesioni "lievi e bagatellari" (così si legge testualmente nel ricorso), dunque non percepibili "ictu oculi", e pertanto l’imputato non aveva potuto percepire la necessità di un eventuale soccorso da prestare agli occupanti dell’autoveicolo antagonista.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.

Vanno preliminarmente esaminate, per il loro evidente carattere pregiudiziale, le censure in rito.

Quanto alla notifica del decreto di citazione a giudizio, dagli atti si rileva che il decreto di citazione per il primo grado è stato notificato ad un indirizzo diverso da quello dichiarato nell’atto di nomina del difensore (nel ricorso si parla impropriamente di elezione di domicilio, posto che nella specie si trattava di mera dichiarazione di domicilio); la doglianza è peraltro priva di fondamento tenuto conto che: a) la ricevuta della raccomandata risulta sottoscritta nella parte riservata alla firma del destinatario, e l’affermazione del ricorrente, secondo cui l’atto sarebbe stato ricevuto da persona diversa, si risolve in una mera asserzione in mancanza dell’indicazione della persona che avrebbe effettivamente sottoscritto la ricevuta (qualificandosi come destinatario), e non avendo l’imputato formalmente disconosciuto quella sottoscrizione; b) la irritualità della notifica al domicilio diverso da quello dichiarato può dar luogo ad una nullità a regime intermedio, che, in quanto tale, deve intendersi sanata se non tempestivamente dedotta: nella concreta fattispecie detta irritualità (concernente la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado) non era stata eccepita neanche nel corso del giudizio di appello (scaturito dall’impugnazione del Procuratore Generale) e non poteva dunque essere più dedotta in questa fase del giudizio (cfr. in termini: Sez. 5, n. 8826/05, imp. Bozzetti ed altro, RV. 231588). Per quel che riguarda la seconda eccezione, dall’esame degli atti si rileva quanto segue: 1) nel decreto di citazione era stata indicata la data dell’udienza del 31 marzo 2009;

2) il giudizio era stato celebrato anticipatamente in data 24 marzo 2009; 3) l’udienza era stata così anticipata "a richiesta della difesa" (vale a dire l’avv. Dall’Aglio, che era presente) come risulta dal relativo verbale di udienza da cui si rileva altresì che: a) era stata dichiarata la contumacia dell’imputato; b) il difensore avv. Dall’Aglio aveva osservato che si trattava di opposizione a decreto penale e che quindi il giudizio doveva essere definito sulla base degli atti di indagini (una sorta di sostanziale – per quanto atipica ed irrituale – richiesta di rito abbreviato); c) il P.M. aveva depositato il suo fascicolo; d) le parti avevano concluso ed il Giudice aveva emesso la sentenza. Orbene, anche l’eccezione al riguardo sollevata dall’avv. Dall’Aglio non può trovare accoglimento sulla base delle seguenti considerazioni: 1) in primis va sottolineato come sia singolare che lo stesso difensore che aveva chiesto al giudice – evidentemente per proprie esigenze – di anticipare l’udienza, trovando la disponibilità del magistrato ad accogliere tale richiesta, abbia poi sollevato un’eccezione di nullità in proposito, così fondando la propria tesi proprio su quella disponibilità del giudice; 2) deve peraltro escludersi che l’iniziativa del difensore di anticipare l’udienza non fosse stata concordata con l’imputato, avuto riguardo al rapporto fiduciario esistente tra i due; più volte questa Corte ha sottolineato la rilevanza del rapporto fiduciario che intercorre tra imputato e difensore di fiducia, anche ai fini della conoscenza effettiva di atti nello svolgimento delle varie fasi del processo (ad esempio, in tema di sentenza contumaciale in relazione alla restituzione nel termini: cfr., "ex plurimis", Sez. 1, n. 29482 del 20/06/2006 Ud. – dep. 01/09/2006 – Rv. 235237): è del tutto ragionevole ritenere, infatti, che, anche successivamente alla nomina del difensore di fiducia da parte dell’imputato, il perdurante rapporto professionale intercorrente tra quest’ultimo ed il difensore stesso continua a consentire al primo di mantenersi informato sugli sviluppi del procedimento e di concordare con il difensore le scelte e le strategie difensive ritenute più idonee (mette conto sottolineare che nel caso in esame dagli atti emerge all’evidenza l’effettività della difesa fiduciaria dell’avv. Dall’Aglio a favore del R., nel corso del procedimento e fino al ricorso per cassazione); 3) infine, dagli atti a disposizione di questo ufficio risulta che in data 13 novembre 2007 il R., nel nominare quale proprio difensore l’avv. Dall’Aglio, rilasciò a quest’ultimo anche "procura speciale" per il compimento di vari atti (richiesta di riti alternativi, proposizione di impugnazione, atti concernenti l’attività difensiva, età), per cui ben può ritenersi che l’avv. Dall’Aglio abbia inteso agire in tale specifica veste anche per la richiesta di anticipazione dell’udienza e svolgimento del giudizio con le modalità sopra ricordate.

Passando infine all’esame delle censure di vizio motivazionale, il Collegio ne rileva la infondatezza. In primo luogo, si tratta di doglianze finalizzate ad una rivalutazione delle risultanze probatorie non consentita in questa sede di legittimità. Deve ancora una volta ribadirsi, anche in questa circostanza, in via di principio, che le deduzioni concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da un percorso motivazionale che risulti comunque esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata; le argomentazioni (prevalentemente di merito) svolte dal ricorrente non valgono a scalfire la motivazione fornita dalla Corte d’Appello, sopra sinteticamente ricordata, in punto di responsabilità: ed invero la Corte distrettuale non ha mancato di richiamare espressamente gli elementi acquisiti a carico dell’imputato, ed in particolare i gravi danni riportati dall’auto sulla quale viaggiavano le parti lese – tali da far fondatamente presumere che all’interno della stessa vi fossero persone bisognose di soccorso – e di sottolineare quindi le deduzioni logiche tutte univocamente riconducenti alla sicura consapevolezza da parte dell’imputato della concreta possibilità che qualcuno avesse riportato lesioni. In secondo luogo, mette conto sottolineare, in punto di diritto, che la più recente giurisprudenza di legittimità, cui il collegio ritiene di aderire condividendone appieno le argomentazioni, ha affermato che nel reato di omissione di soccorso, previsto dall’art. 189 C.d.S., comma 7, pur essendo richiesto il dolo, "la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza" (in termini, "ex plurimis", Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007 – dep. 06/09/2007 – Rv.

237239, imp. Agostinone; conf.: Sez. 4 n. 21445 del 10/04/2006 – dep. 21/06/2006 – Rv. 234570, imp. Marangoni; Sez. 4, Sentenza n. 8103 del 10/01/2003 – dep. 19/02/2003- Rv. 223966, imp. Fanello); nella concreta fattispecie, la fuoriuscita dell’auto dalla sede stradale, e la perdita di una sua portiera, facevano largamente ritenere la possibilità della presenza di persone ferite a bordo dell’auto stessa: circostanza poi confermata in concreto dal trasporto in ospedale dei feriti ad opera di terzi, a nulla rilevando ovviamente l’entità delle lesioni refertate presso il nosocomio.

Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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