Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-06-2012, n. 9300

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- I.C.S. s.p.a. incaricò Schenker Italiana s.p.a. di trasportare per via aerea merci da (OMISSIS), in provincia di (OMISSIS), nel cui aeroporto l’aereo avrebbe dovuto atterrare.

Schenker affidò il trasporto ad un sub vettore, che però sbarcò la merce in (OMISSIS).

Schenher incaricò allora la società Arthur Welter del trasporto via terra della merce a (OMISSIS). Parte del carico venne sottratta dall’autocarro mentre l’autista riposava in un’area di servizio nei pressi di Como.

Assicurazioni Generali s.p.a. indennizzò l’assicurata I.C.S. e, surrogatasi alla stessa ex art. 1916 c.c., agì giudizialmente per il risarcimento nei confronti del vettore aereo Schenker, che eccepì la decadenza dell’attrice dall’azione in base alla Convenzione di Varsavia del 1929 e chiamò comunque in manleva Welter, che pure resistette ed alla quale Assicurazioni Generali estese la domanda risarcitoria.

Con sentenza n. 11688/2005 l’adito Tribunale di Milano, ritenuta inapplicabile la citata Convenzione per la natura multimodale (aereo e terrestre) del trasporto, condannò solidalmente Shenker e Welter a pagare a Generali la somma di Euro 224.338,72, oltre accessori, nonchè Welter a tenere indenne Shenker.

2.- La Corte d’appello di Milano, decidendo con sentenza n. 704 del 2010 sull’appello delle società soccombenti, ha riformato la sentenza, dichiarando inammissibile la domanda di Generali per intervenuta decadenza ex art. 29 della citata Convenzione, assorbita la domanda di manleva di Shenker verso Welter ed inammissibile per tardività quella di Generali verso la stessa Welter. Ha inoltre condannato Generali a restituire a Shenker quanto dalla stessa ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado.

3.- Ricorre per cassazione Assicurazioni Generali s.p.a., affidandosi a due motivi.

Resistono le società Shenker e Welter con distinti controricorsi. La seconda propone anche ricorso incidentale condizionato.

Motivi della decisione

1.- Col primo motivo sono dedotte "omessa, insufficiente o comunque contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5", affermandosi che:

a) "i principi e le interpretazioni formulati dalla Corte in relazione alla normativa applicabile alla presente fattispecie non sono assolutamente condivisibili, anche e soprattutto alla luce della stessa giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza impugnata" (pagine 8-12 del ricorso);

b) "la ricorrente ritiene inoltre che la sentenza della Corte abbia ulteriormente errato laddove non ha ritenuto di condividere l’interpretazione data da Generali al comma 3 dell’art. 18 della Convenzione laddove esso, come già visto, indica la possibilità di fornire la prova contraria circa il verificarsi di danni alla mercè in occasione del trasporto aereo effettuato a completamento di un trasporto aereo" (pagine 12-18 del ricorso);

c) "le più recenti dottrina e giurisprudenza di legittimità hanno affermato che anche nel contratto di trasporto possono trovare applicazione contemporaneamente regole differenti soprattutto alla luce della mutata realtà economica che grandemente ha influenzato e influenza il trasporto".

2.- Col secondo motivo sono denunciate "insufficienza e contraddittorieta della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5" in relazione alla affermata inammissibilità della estensione da parte di generali della domanda di risarcimento danni anche nei confronti della terza chiamata Welter" (pagine 21-24 del ricorso), sostenendosi che l’estensione ad altro soggetto della stessa domanda integra una mera emendatio e non una mutatio libelli, ove non sia esteso il thema decidendum.

3.- Le controricorrenti fondatamente eccepiscono l’inammissibilità di entrambi i motivi.

Tutti i profili sopra sintetizzati attengono, infatti, a presunti errori di interpretazione della legge sostanziale e processuale, in relazione ai quali la sentenza non è censurabile per vizi della motivazione, che non possono concernere altro che la valutazione dei fatti.

Le quaaestiones iuris vanno invece denunciate esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, essendo del tutto irrilevante che l’interpretazione della legge che si assuma violata o falsamente applicata lo sia stata con motivazione omessa, o insufficiente, o contraddittoria, giacchè ciò che viene in considerazione è che la legge sia stata o no violata o falsamente applicata, quali che ne siano le ragioni addotte.

L’art. 384 c.p.c., u.c., stabilisce infatti che "non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme a diritto; in tal caso la corte si limita a correggere la motivazione".

Il ricorso è dunque inammissibile.

2.- E’ conseguentemente assorbito il ricorso incidentale condizionato di Welter.

3.- Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE pronunciando sui ricorsi riuniti, dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale; condanna la ricorrente principale alle spese, che liquida in Euro 8.200, di cui Euro 8.000 per onorari per ciascuna controricorrente, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012

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