Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-09-2011) 24-11-2011, n. 43632

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di T.S. avverso la sentenza emessa in data 12.10.2010 dalla Corte di Appello di Torino che, in parziale riforma di quella in data 26.6.2008 del Giudice monocratico del Tribunale di Torino, che lo aveva condannato, con attenuanti generiche, alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 800,00 di multa per numerosi (ad eccezione del capo sub 11) delitti di furto aggravato di autovetture dall’interno dei garage di abitazioni (artt. 624 e 624 bis c.p. e art. 625 c.p., n. 2) escludeva l’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 2 quanto ai reati di cui ai capi 2), 3) e 8) della rubrica e riconosceva anche l’attenuante di cui all’art. 625 bis c.p. prevalente, con le attenuanti generiche, su recidiva ed aggravanti, rideterminando la pena in anni tre e mesi 2 di reclusione ed 500,00 di multa.

Denunzia la violazione di legge in relazione all’art. 81 c.p., essendo stato applicato sulla pena base (di mesi otto di reclusione ed Euro 200,00 di multa) un aumento superiore al triplo e, cioè, di anni due e mesi sei di reclusione oltre alla multa di Euro 500,00.

Si duole, inoltre, della violazione di legge in relazione all’art. 157 c.p. per la mancata declaratoria di estinzione del reato sub capo 1) (commesso in data antecedente e prossima al 22.1.2003), attesa la compiuta integrazione dei termini prescrizionali. Il ricorso è fondato.

Invero, l’aumento per la continuazione va operato sulla pena stabilita per il reato più grave previa applicazione delle circostanze attenuanti e del relativo giudizio di comparazione con le contestate aggravanti, ivi compresa la recidiva (cfr. Cass. pen. Sez. 1, n. 1153 del 18.3.1993, Rv. 193973).

Infatti la sanzione edittale, ovverosia la pena prevista in astratto (per il reato più grave) alla quale occorre far riferimento per la determinazione della pena base, è sempre quella comminata per il reato contestato o ritenuto (in concreto) in sentenza, secondo il titolo e le circostanze predicate esistenti (salvo che disposizioni particolari e tassative escludano a certi effetti la rilevanza delle circostanze o di alcune di esse), tenuto conto del loro bilanciamento e dei minimi e massimi edittali così risultanti. Una volta che le circostanze attenuanti sono state riconosciute e sia stato effettuato il pure doveroso giudizio di bilanciamento rispetto alle aggravanti contestate, è al risultato di tale giudizio che deve farsi riferimento per l’individuazione in astratto della pena edittale per il reato circostanziato. E a tale consolidato principio risulta, da ultimo, essersi rifatta la pronuncia delle S.U. n. 3286 del 27.11.2008, Chiodi (punto 5, ultimo periodo). (Cass. pen. Sez. 1, n. 24838 del 15.6.2010, Rv. 248047). Deve quindi ritenersi errata l’applicazione dell’aumento di anni due e mesi sei di reclusione rispetto alla pena base che deve ritenersi non quella edittale di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 450,00 di multa che è quella edittale di partenza, bensì la risultante dalle riduzioni operate su quella edittale per effetto delle circostanze attenuanti riconosciute e cioè quella di mesi otto di reclusione ed Euro 200,00 di multa il cui triplo, stabilito come limite invalicabile dall’art. 81 c.p., è pari ad anni due di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

Quanto alla seconda censura, va rilevato che i reati sub nn. 2) e 3) della rubrica, commessi entro il (OMISSIS), sono rimasti estinti per prescrizione alla luce del novellata e più favorevole formulazione dell’art. 157 c.p. e art. 161 c.p., comma 2 applicabile ai sensi della L. n. 251 del 2005, art. 10), entro il 5.4.2011, essendo decorso il termine prescrizionale di anni sette e mesi sei di reclusione ed in assenza di cause di sospensione per un periodo utile alla data odierna.

Per i reati sub 1) e 4) della rubrica, invece, pur risalendo anche la loro commissione al 2003, non è decorso il termine prescrizionale.

Per gli stessi, infatti, è rimasta in piedi la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 2, sicchè, sia con la disciplina previgente della prescrizione attesa la pena edittale di cui all’art. 625 bis c.p., comma 1 (sei anni: prescrizione di dieci anni + cinque per interruzione), sia con quella vigente (per la quale, non potendosi tener conto del giudizio di comparazione a norma del novellato art. 157 c.p., comma 3 ed operando, ai sensi del citato art. 157 c.p., comma 2, l’aumento di pena edittale di cui all’art. 624 bis c.p., comma 3 trattandosi di aggravante ad effetto speciale, il termine prescrizionale è pari ad anni 12 e mesi 6).

Consegue, in conclusione, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 2) e 3) della rubrica perchè estinti per prescrizione, non ravvisandosi evidenti condizioni per l’assoluzione piena ex art. 129 c.p.p., comma 2, e l’annullamento della stessa sentenza limitatamente alla determinazione della pena per i residui reati, con rinvio alla Corte di Appello di Torino, altra sezione.

Il ricorso, va nel resto, rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle imputazioni di cui ai numeri 2) e 3) della rubrica perchè estinti i reati per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla determinazione della pena per gli altri reati, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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