T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 30-12-2011, n. 3380

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. R.M. impugna il permesso di costruire n. 21/2008 del 13.11.2008, rilasciato dal Comune di Ierago con Orago al sig. P.M., articolando le seguenti doglianze: violazione dell’art. 11, d.P.R. n. 380/2001 e difetto di istruttoria in quanto le opere incidono su mappali di proprietà del ricorrente, violazione degli artt. 7 e 21, l. n. 241/1990, mancanza di conformità rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico, violazione dell’art. 30, l. reg. Lombardia n. 12/2005, incompetenza.

Il ricorrente chiede, inoltre, il risarcimento dei danni subiti.

All’udienza del 15 dicembre 2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Con provvedimento del 12.7.2011, il Comune di Ierago con Orago ha annullato il permesso di costruire impugnato.

Ai sensi dell’art. 34, c. 5 cod.proc.amm, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere a seguito dell’adozione, da parte della p.a., di provvedimenti integralmente satisfattivi della pretesa fatta valere in giudizio. In particolare, la declaratoria consegue al ritiro in autotutela dell’atto impugnato che, in aderenza alle istanze del ricorrente, realizza in via amministrativa l’interesse che questi voleva ottenere in sede giurisdizionale.

Poiché l’annullamento del provvedimento impugnato soddisfa integralmente le ragioni di parte ricorrente, al Collegio non resta altro che dare atto della cessazione della materia del contendere.

La domanda di risarcimento dei danni va respinta in quanto – per effetto della sospensione del permesso di costruire disposta da questo Tribunale con ordinanza n. 33/2009 – come ammesso dallo stesso ricorrente, nessun intervento edilizio è stato eseguito.

In considerazione della fondatezza del primo motivo di ricorso, poiché il permesso di costruire è stato rilasciato ad un soggetto privo di alcun titolo, le spese sono poste a carico dell’amministrazione comunale e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Respinge la domanda risarcitoria.

Condanna il Comune di Ierago con Orago al pagamento, a favore del sig. R.M., delle spese di giudizio che quantifica in euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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