Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-09-2011) 24-11-2011, n. 43631

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di B. A. avverso la sentenza emessa in data 19.10.2010 dalla Corte di Appello di Caltanissetta con la quale veniva confermatala sentenza in data 8.6.2009 del Giudice monocratico del Tribunale di Caltanissetta che aveva condannato il B., in concorso di circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 300,00 di multa per il reato di cui all’art. 624 bis c.p. (fatto del (OMISSIS)).

Deduce il vizio motivazionale in ordine al rigetto del motivo di appello con il quale si era richiesto il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, non avendo il Giudice motivato "in ordine al "valore intrinseco ed economico della cosa".

Il ricorso è inammissibile essendo al censura mossa manifestamente infondata ed aspecifica.

La Corte distrettuale ha disatteso la richiesta di applicazione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità "in considerazione della situazione economica della vittima a cui, comunque, sono stati sottratti vari oggetti in oro e due orologi", il ricorrente ritiene che questa sia una motivazione insufficiente.

Se il significato delle parole deve avere un senso compiuto quali sono espresse nella loro consecuzione letterale e logica e senza necessità che il giudicante ricorra ad analisi di mercato o listini di borsa circa il valore dei beni trafugati, analizzando nelle più intime anfrattuosità semantiche la connessione logica dei termini adoperati, di certo è di palmare evidenza e notorietà che il valore di "vari oggetti in oro e due orologi" non possa giammai essere ritenuto di tenuità per giunta speciale, tanto più che è stata evidenziata anche la situazione economica della vittima.

Quindi la motivazione addotta è del tutto congrua ed esente da vizi logici o giuridici sicchè oltre alla manifesta infondatezza della censura se ne deve rilevare, altresì l’aspecificità, essendo stato affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), all’inammissibilità" (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv.

216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv.

240109).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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