T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 30-12-2011, n. 3375

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti indicati in epigrafe impugnano l’ordinanza con cui il Comune di Villasanta ha ingiunto loro la demolizione di alcune opere e la relazione di accertamento di violazione urbanisticoedilizia del 14.9.2010, redatta dall’Ufficio Tecnico a seguito di sopralluogo svolto il 7.9.2010, articolando una pluralità di censure di violazione di legge ed eccesso di potere. Essi chiedono, inoltre, il risarcimento dei danni subiti.

L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio deducendo l’infondatezza delle censure dedotte.

All’udienza del 15 dicembre 2011, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Nel corso dell’udienza il difensore ha dichiarato, per conto dei suoi assistiti, di non avere più interesse a ricorrere contro gli atti impugnati.

Il ricorso è divenuto, pertanto, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi – in considerazione anche dell’accordo delle parti – per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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