Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-09-2011) 24-11-2011, n. 43337

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 19 novembre 2010 il Tribunale di Bergamo applicava a F.B., su richiesta delle parti, la pena di mesi due, giorni venti di reclusione in ordine al reato di ricettazione, accertato in (OMISSIS), ravvisata l’ipotesi attenuata prevista dall’art. 648 c.p., comma 2, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva e con la riduzione per il rito.

Avverso la predetta sentenza il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione. Con il ricorso si deduce la violazione di legge, con riferimento all’errata valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale e, comunque, per la mancata corrispondenza della pronuncia alla pena richiesta dalle parti che si erano accordate, come risultava dalla verbalizzazione in atti, nel senso dell’esclusione della recidiva contestata e della semplice concessione delle circostanze attenuanti generiche senza alcun giudizio di valenza.

Il ricorso è fondato.

E’ principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che in tema di patteggiamento non è consentito al giudice di modificare unilateralmente i termini dell’accordo intervenuto tra le parti, poichè in tal modo verrebbe meno la base consensuale su cui si fonda il rito semplificato (Cass. sez. 6^ 15 ottobre 2010 n. 39213, Nasri;

sez. 2^ 7 aprile 2004 n. 18044, Zappaterra; sez. 3^ 22 giugno 1999 n. 2322, Mannini). Nel caso di specie -come risulta dal verbale dell’udienza del 19 novembre 2010- le parti espressamente si erano accordate nel senso dell’esclusione della recidiva contestata e del riconoscimento, senza alcun giudizio di comparazione, delle circostanze attenuanti generiche oltre che di quella della particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 648 c.p., comma 2.

Il giudice di merito, ritenendo la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, ha mostrato chiaramente di non aver preso in considerazione i precisi termini dell’accordo intervenuto tra le parti. Infatti l’espressione del giudizio di prevalenza, che presuppone il concorso di circostanze attenuanti e aggravanti, è cosa ben diversa dalla ritenuta inidoneità della recidiva ad influire sul trattamento sanzionatorio, con conseguente mancata applicazione del relativo aumento di pena (come era stato concordato tra le parti), in quanto tale determinazione non avrebbe lasciato spazio nel caso in esame (essendo la recidiva l’unica aggravante contestata) ad alcun giudizio di comparazione e avrebbe comportato solo la riduzione per le riconosciute circostanze attenuanti (ex plurimis Cass. Sez.Un. 27 maggio 2010 n. 35738, P.G., Calibe; sez. 5^ 15 maggio 2009 n. 22871, Held; sez. 6^ 17 settembre 2008 n. 37169, P.G. in proc. Orlando; sez. 6^ 7 febbraio 2008 n. 10405, P.G. in proc. Goumri).

Peraltro la ritenuta sussistenza della recidiva contestata ("recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale di cui all’art. 99 c.p., comma 2, nn. 1 e 2 e comma 4, per avere commesso un nuovo delitto essendo già recidivo e avendo riportato l’ultima condanna nel quinquennio precedente") avrebbe impedito, ai sensi dell’art. 69 c.p., comma 4, come novellato dalla L. n. 251 del 2005, il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti e, ove in ipotesi le parti si fossero accordate in tal senso, il giudice di merito avrebbe dovuto trame le dovute conseguenze rientrando nei suoi compiti anche quello di verificare, in ordine alla pena richiesta dalle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la corretta applicazione e comparazione delle circostanze.

La motivazione della sentenza impugnata, tendente a giustificare il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva ex art. 99 c.p., comma 4, non potrebbe del resto essere ritenuta idonea a dare conto delle ragioni giustificatrici dell’esclusione della rilevanza della recidiva, esclusione che nel caso in esame non è stata recepita dal giudice e che comunque avrebbe richiesto specificamente "di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali" (Cass. Sez. Un. 27 maggio 2010 n. 35738, P.G., Calibe).

La sentenza annullata va pertanto annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *