T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 30-12-2011, n. 3374

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Sig. S.F. ha presentato in data 2.9.2009 domanda di emersione a favore del ricorrente, che svolgeva attività lavorativa come domestico.

L’istanza veniva respinta per la mancanza del requisito dell’art 1 ter comma 6 L. 102/2000, che limita, per ciascun nucleo familiare la possibilità di regolarizzare una sola unità, nel caso di lavoro domestico.

Avverso il provvedimento di rigetto vengono articolate le seguenti censure:

1) violazione dell’art 1 ter comma 6 L. 102/2009 e art 3 L. 241/90, per assoluta carenza di motivazione e violazione della buona fede del lavoratore;

2) violazione dell’art 7 L. 241/90; art 10 bis D. lvo 286/1998.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2012 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Come si deduce dal provvedimento gravato, il datore di lavoro ha presentato sette domande di regolarizzazione, in violazione al limite posto dall’art 1 ter comma 6 L. 102/2009.

In assenza di ulteriori elementi, l’Amministrazione non poteva che respingere le domande, secondo il criterio cronologico di presentazione delle stesse.

Per tale ragione il primo motivo di ricorso risulta inconferente.

Parimenti da respingere la lamentata violazione dell’art 7 L. 241/90, atteso che, come riportato nello stesso atto, il contenuto non poteva essere comunque diverso da quello adottato.

Per tali ragioni, il ricorso deve essere respinto, con compensazione delle spese di giudizio, sussistendone giuste ragioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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