Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-09-2011) 24-11-2011, n. 43308 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 4 dicembre 2008 il Tribunale di Rimini dichiarava, all’esito del giudizio abbreviato, M.R. colpevole di due distinte violazioni della normativa sugli stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis), per aver venduto hashish in (OMISSIS) (capo A) e dal (OMISSIS) (capo B), e lo condannava, ritenuta la continuazione, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata, ritenuta l’ipotesi lieve prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e tenuto conto della diminuente per il rito, alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa.

La Corte di cassazione, con sentenza del 14 maggio 2009, accoglieva il ricorso presentato dal pubblico ministero avverso la predetta sentenza, che veniva annullata limitatamente alla misura della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Rimini. La Corte rilevava che – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito – l’ipotesi lieve prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 costituiva una circostanza attenuante ad effetto speciale, anzichè un’ipotesi autonoma di reato, e che, in presenza di una circostanza aggravante (la recidiva), si sarebbe dovuto procedere al giudizio di comparazione secondo le regole previste dall’art. 69 c.p..

Il Tribunale di Rimini, in sede di rinvio, con sentenza emessa il 21 maggio 2010 rideterminava la pena e – "invariata ogni altra statuizione della sentenza riformata, non tenuto conto della recidiva reiterata ai fini del calcolo della pena, riconosciuta l’ipotesi lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, esclusa la continuazione interna nel più grave delitto contestato al capo A, ritenuta la continuazione fra i reati di cui ai capi A) e B), con la riduzione per il rito" – condannava il M. alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa.

Avverso la predetta sentenza l’imputato ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione.

Con il ricorso si deduce:

1) la mancanza di motivazione, per quanto riguarda la valutazione di congruità della pena secondo i criteri fissati dall’art. 133 c.p.;

2) l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 133 c.p., anche sotto il profilo del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che avrebbe consentito di ridurre la pena nei limiti di applicabilità del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il ricorso è fondato nella parte riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, mentre le restanti doglianze del ricorrente sono del tutto generiche essendo le censure formulate in modo stereotipato, senza riferimenti alla fattispecie concreta e senza alcun collegamento con i passaggi della motivazione della sentenza impugnata.

Il giudice di rinvio nella sentenza impugnata ha determinato la pena nella misura di anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa, previa esclusione della continuazione interna al capo A, confermando il vincolo della continuazione tra i due reati ed escludendo ai fini del calcolo della pena la recidiva contestata. Una volta esclusa la recidiva, non è stato effettuato alcun giudizio di comparazione e la pena base per il più grave reato contestato al capo A è stata determinata, prendendo in considerazione esclusivamente l’attenuante del fatto di lieve entità (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5), in anni tre di reclusione ed Euro 9.000,00 di multa, pena aumentata per la continuazione ad anni tre, mesi nove di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa e poi ridotta di un terzo per il rito abbreviato.

Il giudice di rinvio – rileva la Corte – erroneamente non ha tenuto conto, nel calcolo della pena sopra indicato, delle circostanze attenuanti generiche riconosciute, nella sentenza annullata, unitamente all’attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Poichè la sentenza di annullamento con rinvio riguardava solo la determinazione della pena, con particolare riferimento al giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti già riconosciute (la cui sussistenza non era stata messa in discussione dal pubblico ministero ricorrente) e la recidiva, la Corte osserva che – una volta esclusa l’applicazione della recidiva e venuta meno, pertanto, la necessità di procedere al giudizio di comparazione con la predetta aggravante ai sensi dell’art. 69 c.p. – si sarebbe dovuto procedere alle riduzioni di pena conseguenti al concorso di entrambe le circostanze attenuanti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e art. 62 bis c.p.). Nella sentenza del giudice di rinvio l’omessa riduzione di pena per effetto delle circostanze attenuanti generiche, peraltro del tutto priva di motivazione, ha inciso su elementi di determinazione della pena che non avevano formato oggetto del ricorso originariamente proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza (parzialmente) annullata con rinvio e la cui sussistenza non avrebbe, comunque, potuto costituire materia di nuova valutazione ostandovi il giudicato implicito su aspetti relativi al trattamento sanzionatorio non interessati dall’annullamento.

La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla determinazione della pena (fermo rimanendo l’accertamento sulla responsabilità, vertendo sia l’originario ricorso del pubblico ministero sia il ricorso dell’imputato esclusivamente sulla pena), in relazione al calcolo della riduzione per effetto delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Rimini.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Rimini.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *