T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 31-12-2011, n. 1680 Legittimità o illegittimità dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato

che il ricorrente espone che il Comune di Cerzeto ha affidato direttamente all’ing. Nicolino Baffa l’incarico per la realizzazione del piano strutturale comunale;

che tale modalità procedurale ha impedito al ricorrente di partecipare, in qualità di professionista del settore, alla procedura di gara;

che secondo il ricorrente gli atti impugnati sarebbero illegittimi per violazione: degli artt. 53, 56 e 91 del d.lgs. n. 163 del 2006; dell’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000; dell’art. 69 della legge della Regione Calabria n. 19 del 2002;

che si è costituito in giudizio il Comune chiedendo il rigetto del ricorso;

che, con ordinanza del 27 febbraio 2009 n. 211, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare rilevando che "ad un primo sommario esame, appaiono suscettibili di favorevole considerazione le censure relative al mancato espletamento di procedura di evidenza pubblica".

Considerato che, in via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’amministrazione resistente fondata sul fatto che il ricorrente non avrebbe presentato domanda di partecipazione;

che l’eccezione non è fondata;

che, infatti, nei casi in cui la pubblica amministrazione affida un determinato incarico mediante procedura negoziata la legittimazione ad agire e dunque la identificazione di una posizione giuridica differenziata e qualificata sussiste in presenza di un operatore di settore senza che sia necessario dimostrare che sia stata presentata rituale domanda di partecipazione (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen. n. 4 del 2011);

che con una seconda eccezione la difesa del Comune rileva che il ricorrente comunque non potrebbe ottenere l’incarico in quanto si troverebbe in una situazione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2000, essendo dipendente del Ministero dell’istruzione;

che anche tale eccezione non è fondata;

che, infatti, l’aspetto posto in rilievo dall’amministrazione, non rappresentando una preclusione assoluta bensì integrando gli estremi di una situazione di fatto che dovrà poi essere oggetto di accertamento, non può in alcun modo incidere sulla legittimazione ad agire;

che, nel merito, il ricorso è fondato;

che, infatti, non sussiste alcuna delle ragioni eccezionali che consente ad una pubblica amministrazione di affidare un incarico professionale mediante affidamento diretto dell’incarico stesso;

che, pertanto, l’ente comunale, in ossequio ai principi generali di concorrenza "per il mercato", avrebbe dovuto rispettare le regole che presiedono allo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica;

che, sotto altro aspetto, il provvedimento amministrativo è illegittimo per incompetenza della Giunta in quanto, pur trattandosi di una attività di gestione, gli atti del procedimento sono stati adottati non dall’organo burocratico ma dall’organo politico, con conseguenza violazione dell’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000;

che, in ragione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando:

a) accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;

b)dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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