Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-06-2012, n. 9291

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Il giudice di pace di Cagliari accolse la domanda di E. F., titolare di un’attività di autocarrozzeria ed autofficina, volta alla condanna della Fondiaria SAI s.p.a. al pagamento di 2.582,28, quale indennizzo che assunse dovutogli in base ad un contratto di assicurazione che ne copriva la responsabilità civile per i danni arrecati a terzi. Il danno in questione era stato provocato alla vettura di un cliente, il cui cofano si era improvvisamente aperto nel giro di prova su strada successivo alle eseguite riparazioni.

Il Tribunale di Cagliari ha invece respinto la domanda, compensando le spese del doppio grado, sulla scorta del sostanziale rilievo che dalla complessiva interpretazione del contratto risultava che erano esclusi dalla garanzia i danni che fossero conseguenza diretta dell’attività lavorativa dell’assicurato.

2.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione il soccombente affidandosi ad un unico motivo, illustrato anche da memoria, cui resiste con controricorso la società di assicurazioni.

Motivi della decisione

1.- Sono dedotte violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1371, 1895 c.c., ed ogni possibile vizio della motivazione, in definitiva assumendosi l’erroneità dell’interpretazione del contenuto operata dal tribunale giacchè, se fosse stato escluso il rischio connesso ai danni arrecati ai clienti nell’esercizio della sua attività di carrozzeria, allora il ricorrente non avrebbe avuto alcuna ragione di sottoscrivere una polizza che, nel libretto illustrativo, si affermava realizzata per dare all’azienda artigianale "la più ampia copertura assicurativa contro i rischi che possono pregiudicarne l’integrità e lo sviluppo", a pagina 28 precisandosi poi che "La SAI si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell’attività, dichiarata in scheda copertura".

2.- La censura è infondata.

Il Tribunale – nel compiere un analitico scrutinio del contratto assicurativo – riconosce bensì che il sinistro rientrerebbe in via generale tra le garanzie generali previste (essendo quanto sopra riportato a pag. 28 del libretto illustrativo esattamente quanto in sentenza, a pag. 4, si afferma essere affermato nelle Condizioni di assicurazione, quadro 4^, voce Garanzie), ma rileva che le parti hanno espressamente escluso i danni "alle cose che l’Assicurato detiene per qualsiasi motivo, comprese le cose trasportate, rimorchiate o sollevate, nonchè le cose portate da clienti e frequentatori nei luoghi ove si svolge l’attività esercitata e dichiarata in scheda copertura".

Sostiene poi che, così interpretato, il contratto non è affatto privo del rischio assicurato poichè "la garanzia copre i danni cagionati a cose di terzi che non rientrino nella sfera della disponibilità dell’assicurato in ragione di un titolo di detenzione" (così la sentenza impugnata, a pag. 5, quarto capoverso); e, ancora, che l’espressa esclusione della garanzia per i danni "alle opere in costruzione ed in manutenzione, a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori" confermerebbe la volontà delle parti di escludere dalla copertura i danni che siano conseguenza diretta dell’attività lavorativa dell’assicurato e che abbiano riguardato beni non in rapporto di mera occasionalità con lo svolgimento di detta attività.

Ne trae infine conferma dall’esclusione della garanzia per i danni "conseguenti a lavori di riparazione o manutenzione meccanica".

Di tali considerazioni – e in particolare dell’ultima – il ricorrente non si fa carico alcuno in ricorso, bensì dolendosi che il contratto non sia stato interpretato in modo da ridurlo a ragionevolezza e sostenendo che il rischio era solo "apparentemente" escluso dalle previsioni contrattuali ulteriori rispetto alla prima (così nelle indicazioni conclusive di pag. 15 del ricorso), ma del tutto omettendo di spiegare quanto di diverso quella esclusione potesse significare se non ciò che il tribunale ha ritenuto.

Ed in difetto di tale prospettazione non è dato cogliere nè la prospettata violazione di legge, nè la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione della sentenza sottoposta (essa e non il contenuto del contratto di assicurazione) al vaglio della Corte di legittimità.

Neppure considera il ricorrente che i danni subiti dai veicoli oggetto di riparazione e verificatisi dopo l’esecuzione dei lavori erano espressamente esclusi dall’art. 19 delle condizioni generali relative alle garanzie aggiuntive e che quelli comunque subiti dai veicoli in deposito (con esclusione in ogni caso di quelli conseguenti a lavori) erano coperti solo in quanto i medesimi si trovassero nell’area dell’azienda dove era svolta l’attività assicurata, secondo quanto prescritto dall’art. 20. Quand’anche, dunque, fosse stato in ipotesi possibile concludere che la sentenza era effettivamente censurabile per aver interpretato il contratto nel senso dell’esclusione dei danni arrecati alle vetture dei clienti durante i lavori di riparazione, resterebbe il dato che la garanzia comunque non si estendeva ai danni verificatisi all’esterno dell’officina meccanica, com’è invece pacifico che nella specie sia avvenuto.

3.- Le spese possono essere compensate in considerazione della difformità tra le decisioni di merito, fondate sull’interpretazione di un contratto oggettivamente suscettibile di indurre dubbi ermeneutici.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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