Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-06-2012, n. 9289 Assicurazione della responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 7-10 gennaio 1995 C.S. ha citato in giudizio davanti Tribunale di Ravenna P.M. F., la Tirrena Assicurazioni in l.c.a. in persona del commissario liquidatore e la AUSL di Ravenna, per ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni riportate a seguito di un incidente stradale avvenuto in data (OMISSIS), dovuto ad esclusiva responsabilità del P., e per l’aggravamento dei postumi invalidanti conseguenti a responsabilità professionale dei sanitari dell’Ospedale (OMISSIS), che non avevano tempestivamente diagnosticato una frattura all’anca destra riportata nell’incidente.

Rimasto contumace il P., si è costituita in giudizio la Tirrena in l.c.a. eccependo la carenza di legittimazione passiva per non essere la società assicuratrice al momento del sinistro.

E’ intervenuta nel giudizio l’INAIL a titolo di rivalsa per le prestazioni previdenziali erogate al C..

Il Tribunale di Ravenna ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Fondiaria-Sai per conto del F.G.V.S., adempimento effettuato dal C. con citazione del 17/2/2000.

Al procedimento è stato riunito un successivo giudizio intentato dal C. nei confronti della Regione Emilia Romagna, che a sua volta ha evocato in garanzia la Milano Assicurazioni e la AUSL di Ravenna, per i danni dovuti alla responsabilità dei sanitari dell’Ospedale (OMISSIS).

Il Tribunale di Ravenna, ritenuta la responsabilità esclusiva del P. per l’incidente e la responsabilità professionale dei sanitari, ha accolto le domande proposte dal C. nei confronti del P., della Fondiaria-Sai e della AUSI di Ravenna, e la domanda di rivalsa dell’INAIL, condannandoli a restituire all’INAIL la somma di Euro 64.522,00.

A seguito di impugnazione principale della AUSL di Ravenna ed incidentale della Regione Emilia Romagna e della Milano Assicurazioni, di impugnazione incidentale dell’INAIL, nella contumacia del P., la Corte di Appello di Bologna, a modifica della decisione di primo grado, ha dichiarato "la prescrizione del diritto al risarcimento del danno proposto da C.S. contro P.M.F., della Fondiaria Sai, quale impresa designata dal F.G.V.S.,nonchè contro la Regione Emilia Romagna, della Ausl di Ravenna e Milano Assicurazioni s.p.a, con l’intervento dell’INAIL. Respinge ogni altra domanda avanzata dalle parti".

La Corte di appello, per quello che ancora interessa, ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno nei confronti della Fondiaria Sai, quale impresa designata dal F.G.V.S, sul rilievo che questa era stata evocata in giudizio con citazione del 17-2-2000, quando erano trascorsi oltre cinque anni dall’incidente, e che nei confronti della stessa non costituiva valido atto interruttivo della prescrizione l’atto di citazione notificato tempestivamente al P..

Propone ricorso l’INAIL con due motivi e presenta memoria.

Resiste la Regione Emilia Romagna.

Non presentano difese gli altri intimati.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denunzia violazione della L. n. 990 del 1969, art. 26 e dell’art. 1916 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte di merito ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno nei confronti della Fondiaria Sai, quale impresa designata dal F.G.V.S., sul rilievo che questa era stata evocata in giudizio tardivamente con citazione del 17-2-2000, non tenendo conto che l’atto interruttivo della prescrizione nei confronti del responsabile civile produceva i suoi effetti anche nei confronti dell’impresa designata.

2. Il Motivo è fondato.

La Corte di appello ha ritenuto che nei confronti della Sai, chiamata in giudizio a seguito dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva della Tirrena, il diritto si era prescritto, non essendo applicabile alla fattispecie la disposizione dell’art. 1310 c.c., sugli effetti dell’interruzione della prescrizione nei confronti dei condebitori solidali.

3. Si osserva che nel caso di specie va applicato la L. n. 990 del 1969, art. 26, che assoggetta espressamente l’azione del danneggiato contro l’impresa designata alla medesima prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione che il danneggiato ha iniziato contro il responsabile del fatto illecito.

Questa Corte ha già affermato che il legislatore non ha operato per i unificare i termini di prescrizione nei confronti di tutti i soggetti passivi dell’azione risarcitoria con la tecnica del richiamo all’art. 2947 c.c., comma 2, bensì con quella del riferimento alla durata del termine di prescrizione dell’azione esperita dal danneggiato nei confronti del danneggiante e ciò in coerenza con la ratio di impedire la estinzione anticipata dell’azione proposta nei confronti di quegli organismi attraverso i quali si intende garantire il danneggiato (Cass. n. 8007/09 che richiama in motivazione Cass. n. 320/02).

Si tratta cioè di un termine unico di prescrizione per i soggetti passivi dell’azione di danno (Cass. n. 15562/02): termine, che, quindi, si "estende", anche all’impresa designata, per cui il termine di prescrizione contro l’assicuratore (nella specie, l’INAIL) e l’impresa designata non può individuarsi in via autonoma. Cass., Sentenza n. 4943 del 02/03/2010 4. In conclusione, la L. n. 990 del 1969, art. 26, estende all’azione diretta contro l’assicuratore ed a quella contro l’impresa designata a norma dell’art. 20 (nelle ipotesi di veicolo non identificato o non coperto da assicurazione) il termine prescrizionale dell’azione verso il responsabile ed – anche in relazione alla "ratio" di impedire l’estinzione anticipata proprio nei confronti di quegli organismi attraverso i quali si intende garantire il danneggiato – va interpretato nel senso che – a prescindere dalla solidarietà tra le varie obbligazioni – operano nei confronti dell’assicuratore e dell’impresa designata le cause di interruzione e sospensione che si verificano in relazione all’azione contro il responsabile.

5. Con il secondo motivo viene denunziata violazione degli artt. 1916, 2053, 2938, 1943, 2947 c.c., dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 3 e 4.

Sostiene il ricorrente che la Corte di merito ha pronunziato la prescrizione del diritto azionato dal C. nei confronti del P., senza che quest’ultimo avesse mai eccepito la prescrizione.

6. Il motivo è fondato.

La Corte di appello ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno azionato dal C. nei confronti del danneggiante P., senza che quest’ultimo, rimasto contumace durante i due gradi di giudizio, avesse eccepito la prescrizione.

Nè può ritenersi che tale eccezione è stata formulata dalla Sai – Fondiaria, che ha limitato espressamente l’eccezione di prescrizione solo alla domanda proposta dal C. nei suoi confronti indicando come fatto costitutivo della dedotta eccezione la notifica della citazione nei suoi confronti effettuata oltre cinque anni dall’incidente.

7. L’eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio (e non mera difesa) e come tale deve essere sollevata dalla parte, alla quale soltanto spetta di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento (v, Cass. n. 3578/2004), con la conseguenza che non è rilevabile d’ufficio (v. Cass. n. 5970/1995).

8. Sussiste il dedotto vizio di violazione di legge in quanto in materia di procedimento civile, ricorre il vizio di "ultra" o "extra" petizione ex art. 112 cod. proc. civ., quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;cassa e rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012

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