Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-01-2012, n. 18 Sanzione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Forma oggetto di appello la sentenza n. 10 del 13 gennaio 2000 con la quale il T.A.R. della Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha accolto il ricorso proposto da Ma.Fr. per l’annullamento dell’ordinanza n. 27/1985 del Comune di San Giovanni La Punta, concernente l’ingiunzione del pagamento della somma di lire 2.106.120.000 (lire duemiliardicentoseimilionicentoventimila) quale sanzione amministrativa prevista dall’art. 51, comma 10, della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e irrogata per la "lottizzazione abusiva", eseguita dal dante causa della ricorrente, Di.Do., di una superficie di una superficie di mq. 105.306.

Il giudice di primo grado ha osservato che era fondato il primo motivo di censura con il quale la ricorrente aveva lamentato la violazione dell’art. 7 della L. 24 novembre 1981, n. 689, posto che l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione (amministrativa) non si trasmette agli eredi.

2) Ad avviso del Comune appellante, l’esame della disciplina posta dall’art 51 della L.R. n. 71/1978 evidenzia come la sanzione in esso prevista abbia natura risarcitoria.

In tal senso deporrebbero le seguenti circostanze:

a) ai sensi dell’art. 68 della L.R. n. 71/1978 i proventi ricavati dall’applicazione delle sanzioni comminate "sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria". Sarebbe, pertanto, evidente che l’applicazione della sanzione è diretta a consentire ai comuni la percezione di somme destinate a eliminare gli effetti negativi derivanti dall’abuso edilizio e, pertanto, a risarcire i danni da esso provocati;

b) l’ultimo comma dell’art. 51 della L.R. n. 71/1978 dispone espressamente che la mancata applicazione della sanzione costituisce danno per il comune;

c) l’art. 47 della citata legge regionale impone la notifica dell’ordinanza di sospensione dei lavori anche a soggetti diversi da quelli tenuti al pagamento della sanzione e che non sono considerati responsabili solidali ai sensi della legge n. 689/1981.

3) Resistono all’appello le sig.re Fr.Ma. e Gi.Ca., quest’ultima intervenuta ad adiuvandum nel giudizio di primo grado nella qualità di erede legittimaria del sig. Di.

4) L’appello è infondato.

Come già osservato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., Sezione I, sentenza n. 10823 del 4 dicembre 1986), è innegabile che il legislatore, nell’affrontare la materia delle sanzioni amministrative ha inteso introdurre il principio della loro intrasferibilità agli eredi dell’obbligato. Tale principio, già affermato dall’art. 4 della legge 3 maggio 1967, n. 317 e ribadito dall’art. 4 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è diventato un principio generale con l’art. 7 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto l’art. 12 di questa ne ha esteso l’applicabilità, "salvo che non sia diversamente stabilito", a tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale.

In particolare, detto principio è stato contemplato per le sanzioni amministrative pecuniarie in materia di disciplina valutaria (art. 23, primo comma, D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148); è stato esteso alle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato; è stato introdotto nel nuovo codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), nel quale è disposto che "l’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi" (art. 199); è stato affermato anche con riferimento alle leggi in materia finanziaria (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 10823 del 1996, cit.).

L’intenzione del legislatore è, dunque, univoca: l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, e quindi a titolo di sanzione amministrativa, non si trasmette agli eredi.

Tale conclusione s’impone anche con riferimento alla sanzione stabilita dall’art. 51, comma 10, della L.R. n. 71/1979, la quale non ha la finalità di assicurare il ripristino dell’area abusivamente lottizzata o di supplire, per equivalente, al ripristino, bensì una peculiare funzione puramente "punitiva" (cfr., questo C.G.A., sentenze n. 4 del 31 gennaio 1995 e n. 1026 del 24 ottobre 2007).

Quanto agli argomenti addotti dall’Amministrazione appellante avverso la sentenza impugnata, gli stessi non possono essere condivisi per le seguenti ragioni:

a) la sanzione in questione non ha carattere ripristinatorio, posto che la disposizione di cui all’art. 51, comma 10, non prevede l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, ma consente all’Amministrazione solo di irrogare una sanzione pecuniaria che ha finalità punitive, come pure di prevenzione generale;

b) l’utilizzazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie resta estranea alla definizione del carattere ripristinatorio o punitivo della sanzione amministrativa: lo conferma la circostanza che la funzione punitiva delle sanzioni contenute nel codice della strada non viene meno per il fatto che i proventi di dette sanzioni sono destinate a finalità di sicurezza e di educazione stradale (cfr. art. 208 del D.Lgs. n. 285 del 1992);

c) la circostanza che il ripetuto art. 51 statuisca, all’ultimo comma, che la mancata applicazione della sanzione costituisce "danno nei confronti del Comune" serve solo a specificare che l’inosservanza dell’obbligo dà luogo a responsabilità erariale;

d) l’ordine di sospensione dei lavori ha finalità cautelare e non sanzionatoria, in quanto si fonda sul semplice sospetto della commissione di un abuso.

5) In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Si ravvisano, comunque, giustificati motivi per compensare tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 19 ottobre 2011, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Guido Salemi, estensore, Pietro Ciani, Alessandro Corbino, Componenti.

Depositata in Segreteria il 2 gennaio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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