Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-06-2012, n. 9285 Concordato preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

S.G.C, s.r.l., mandataria di Ares Finance s.r.l. e B.N.L. s.p.a., entrambe titolari di crediti garantiti da ipoteca, con distinti atti, intervennero, all’udienza del 19 ottobre 2006, nella procedura esecutiva immobiliare promossa da Banca del Fucino s.p.a. nei confronti di C.P., Co.Pi., D.P. e D.G.R.A.. Chiesero al giudice dell’esecuzione di modificare il progetto di distribuzione in atti, assegnando a loro stessi, in quanto creditrici privilegiate, le somme ricavate dalla vendita del bene sottoposto ad esecuzione.

Con provvedimento del 17 febbraio 2007 il giudice dichiarò approvato il supplemento del progetto di distribuzione redatto dal notaio delegato in data 11 luglio 2006 – progetto che non contemplava le società intervenute all’udienza del 19 ottobre – ordinando alla cancelleria di emettere i relativi mandati di pagamento.

Avverso detto provvedimento propose opposizione ex art. 617 c.p.c., comma 2, S.G.C., mandataria di Ares, deducendo la tempestività del suo intervento.

Disposta la sospensione della procedura e introdotto il giudizio di merito, ex art. 618 cod. proc. civ., si costituirono Carispaq – Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila – s.p.a. e Banca del Fucino s.p.a., contestando l’avverso mezzo.

Con sentenza del 2 dicembre 2009 il Tribunale di Sulmona ha rigettato l’opposizione, dichiarando tardivo l’intervento di Ares Finance s.r.l..

Così ha motivato il giudicante il suo convincimento. L’intervento di Ares – al pari di quello di B.N.L. s.p.a. – doveva ritenersi tardivo.

E invero il progetto di distribuzione era stato discusso e approvato dal giudice dell’esecuzione all’udienza del 4 maggio 2006, con ordine alla cancelleria di predisporre i relativi mandati di pagamento.

Secondo la consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio l’intervento è valido e operante, ai fini della partecipazione dei creditori iscritti o privilegiati alla distribuzione delle somme conseguite dalla vendita dei beni espropriati, se spiegato prima dell’udienza prevista dall’art. 596 c.p.c., e cioè dell’udienza che il giudice dell’esecuzione, depositato in cancelleria il progetto di distribuzione, fissa per l’audizione delle parti. Ha aggiunto che il predetto termine è perentorio, essendo condizionato soltanto all’effettiva celebrazione dell’udienza, di talchè, ove questa venga rinviata, l’intervento è ancora possibile; che nella fattispecie nessun rinvio vi era stato, atteso che il progetto di distribuzione approvato all’udienza del 19 ottobre 2006 costituiva una mera integrazione di quello precedente, tanto vero che con esso, senza revocare neppure implicitamente il primo piano di riparto, ci si era limitati a distribuire, con i medesimi criteri, gli importi successivamente acquisiti alla procedura, di talchè il giudice avrebbe potuto assegnare le somme aggiunte senza riconvocare le parti; che neppure poteva essere accolta la richiesta degli intervenienti di partecipare al secondo progetto di distribuzione, essendo questo meramente integrativo del primo; che i creditori, tardivi già all’udienza del 4 maggio 2006, non potevano che restare tali anche alla successiva udienza del 19 ottobre.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione S.G.C., nella qualità, formulando tre motivi, illustrati anche da memoria, e notificando l’atto a Carispaq s.p.a., a Banca del Fucino s.p.a., a Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., a La Rinascente s.p.a., a Co.Pi., C.P., D’.Pi., D.G. R.A. nonchè a SMA, quale conferitaria del ramo di azienda di Rinascente.

Solo Banca del Fucino s.p.a. e Carispaq s.p.a. hanno resistito con distinti controricorsi, mentre nessuna attività difensiva hanno svolto gli altri intimati.

Motivi della decisione

1.1 Con il primo motivo l’impugnante denuncia violazione degli artt. 566 e 596 c.p.c.. Assume che lo sbarramento di cui all’art. 566 c.p.c., non si era determinato all’udienza del 4 maggio, ma a quella successiva del 19 ottobre, posto che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, la prima, stabilita per l’approvazione del riparto, non aveva avuto attuazione, non essendo stati emessi mandati di pagamento. Non a caso nel verbale si leggeva che il giudice dell’esecuzione, letto il progetto di distribuzione, fissa(va) per la sua approvazione l’udienza del 19 ottobre 2006, così implicitamente revocando quello precedente.

1.2 Con il secondo mezzo la ricorrente lamenta carenza di motivazione con riferimento a punti decisivi della controversia, avendo il decidente apoditticamente affermato il carattere meramente integrativo del secondo piano, senza considerare che in realtà questo aveva revocato, assorbito e sostituito il primo.

1.3 Con il terzo torna a denunciare violazione degli artt. 566 e 596 c.p.c., nonchè vizi motivazionali, per avere il Tribunale ritenuto tardivo l’intervento anche con riferimento alla somma di Euro 2.189,84, oggetto del secondo progetto di distribuzione, per la cui approvazione era stata fissata l’udienza del 19 ottobre 2006. 2 Le critiche, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono inammissibili.

Come innanzi esplicitato, il ricorso nasce dagli interventi spiegati da S.G.C. – Società Gestione Crediti – s.r.l., mandataria di Ares Finance s.r.l. e da B.N.L. s.p.a., nella procedura esecutiva immobiliare promossa da Banca del Fucino s.p.a. nei confronti di C.P., Co.Pi., D’.Pi. e D.G. R.A..

Nel momento in cui le predette società intervennero nella procedura, il bene sottoposto a esecuzione era già stato venduto; era stato depositato il progetto di riparto del denaro ricavato dalla vendita;

ed era stata altresì fissata e celebrata, il 4 maggio 2006, l’udienza per l’audizione delle parti in ordine al progetto.

Sennonchè, rinvenute in cancelleria ulteriori somme di pertinenza della procedura, venne stabilita dal G.E. altra udienza per l’approvazione del progetto comprensivo anche delle stesse. In detta udienza, svoltasi il 19 ottobre 2006, intervennero le due banche, creditrici ipotecarie, chiedendo di partecipare alla distribuzione, richiesta respinta dal giudice di merito, in ragione della ritenuta tardività dell’intervento.

3 Per una piena comprensione della scelta decisoria del giudice di merito – e del giudizio di inammissibilità del ricorso che si va qui a formulare – occorre muovere dalla considerazione che, a norma dell’art. 566 c.p.c., i creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l’udienza indicata nell’art. 564, ma prima di quella prevista nell’art. 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, potendo altresì, ove muniti di titolo esecutivo, provocare atti di espropriazione.

Ora, in disparte il rilievo che, in base al chiaro dettato della norma, nell’espropriazione immobiliare, il creditore iscritto o privilegiato, per concorrere alla distribuzione del ricavato, deve intervenire prima dell’udienza che il giudice dell’esecuzione o il professionista delegato fissa per l’esame e l’approvazione del progetto, e non già nel corso della stessa, sta di fatto che quell’udienza – e gli adempimenti al cui espletamento essa è deputata – rappresentano il limite invalicabile oltre il quale l’intervento è precluso. Peraltro la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, se il momento di chiusura del processo esecutivo va individuato nella data del deposito in cancelleria dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione contenente lo stato definitivo di riparto, la distribuzione del ricavato, in quanto fase che segna l’esaurimento della procedura, deve essere intesa non letteralmente, come ripartizione effettiva e concreta dell’attivo, ma come ordine di distribuzione e di pagamento, ordine che, pur essendo previsto dall’art. 598 c.p.c., quale adempimento successivo all’approvazione del progetto di riparto, può anche essere emesso contemporaneamente (confr. Cass. civ. 28 luglio 2005, n. 15826; Cass. civ. 23 aprile 1982, n. 2534).

4 Venendo al caso di specie, nella sentenza impugnata si da atto che l’udienza del 4 maggio 2006 non fu affatto un’udienza di mero smistamento, ma un’udienza in cui, il piano di riparto, esaminato nel contraddittorio delle parti, venne definitivamente approvato, con contestuale emanazione dell’ordine, non revocabile, alla cancelleria di emettere i mandati di pagamento.

A fronte di tale ricostruzione della vicenda processuale, la scelta decisoria del giudice di merito si appalesa giuridicamente corretta.

Non par dubbio, infatti, che la disciplina dettata dall’art. 566 c.p.c. – la quale, è bene ribadirlo, prefigura l’intervento tempestivo come l’intervento effettuato prima dell’udienza – mira a evitare che, discusso e approvato il piano di riparto, lo stesso debba essere ulteriormente rivisto per effetto di interventi dell’ultima ora di creditori, ancorchè muniti di cause legittime di prelazione, il che comporta che, chiusa la discussione non tanto sul quantum da dividere, ma sui criteri di riparto, il processo esecutivo debba considerarsi, ai fini che qui interessano, chiuso. Corollario di siffatta prospettiva è poi, come correttamente ritenuto dal giudice di merito, da un lato, che le somme successivamente rinvenute avrebbero potuto essere distribuite tout court, secondo quanto già concordato, senza la convocazione delle parti; e, dall’altro, che l’intervento spiegato dall’opponente, improduttivo di effetti ai fini della distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del bene staggito, lo era anche ai fini del riparto di quelle sopravvenute, riparto che, a discussione definitivamente chiusa su chi avesse o meno il diritto di sedersi al tavolo della spartizione, costituiva solo un’appendice di operazioni meramente esecutive.

5 Deriva da tanto che, per confutare efficacemente la decisione del Tribunale, la ricorrente – nell’osservanza degli oneri imposti dal principio di autosufficienza – avrebbe dovuto contestare proprio la rispondenza al vero dello svolgimento del processo posto a base della stessa, precisando il momento esatto in cui aveva formalizzato il suo intervento ed altresì deducendo che nell’udienza del 4 maggio non era stato discusso e approvato il piano di riparto nè tanto meno emesso l’ordine alla cancelleria di predisporre i mandati di pagamento, ma, a bocce ferme, il processo esecutivo era stato rinviato puramente e semplicemente.

Invece l’impugnante, senza nulla argomentare al riguardo, affida le sue doglianze al contenuto del provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione ebbe a fissare l’udienza del 19 ottobre 2006, ignorando che, nell’ottica del decidente, il riferimento all’approvazione del progetto di distribuzione, in esso contenuto, aveva un valore affatto formale, e al postutto improprio, atteso che i criteri di riparto erano già stati irrevocabilmente decisi nell’udienza di maggio.

La sostanziale aspecificità delle censure, rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, ne comporta l’inammissibilità.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per ciascuno dei resistenti in complessivi Euro 4.200,00 (di cui Euro 4.000,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012

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