Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-06-2011) 24-11-2011, n. 43627

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 17/5/2005 il Tribunale di Ravenna assolveva per non aver commesso il fatto, B.P. dal delitto di cui all’art. 590 c.p. per lesioni colpose aggravate in danno del dipendente S.G. (acc. in (OMISSIS)).

All’imputato era stato addebitato che, in qualità presidente del Consiglio di Amministrazione della soc. "Mantovani s.p.a." aveva consentito che il predetto dipendente lavorasse allo scarico da autocarri di tubi di PVC in assenza di condizioni di sicurezza e senza che fosse adeguatamente formato in ordine alle operazioni da svolgere; sicchè durante lo scarico dei tubi pativa lesioni gravi, scivolando dal pianale di carico di un autocarro.

Il Tribunale assolveva l’imputato, riconoscendo nel capocantiere colui che aveva la posizione di garanzia ed era deputato alla sicurezza dei lavoratori.

2. Con sentenza del 11/6/2010 la Corte di Appello di Bologna, decidendo sull’appello del P.M., riformava la decisione di primo grado, condannando l’imputato alla pena di Euro 300 di multa, concesse le attenuanti generiche equivalenti. Osservava la Corte che:

– la procura speciale conferita al geometra F.L. non aveva attribuito a quest’ultima una delega antinfortunistica, riguardando la procura attività eminentemente amministrative;

– in ogni caso la eventuale delega concessa non aveva i caratteri di contenuto e forma necessari;

– inoltre il conferimento di una delega, implicita rispetto alle dimensioni aziendali, in ogni caso non esonerava il datore di lavoro dalla vigilanza sul rispetto delle misure di sicurezza.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando il difetto di motivazione, laddove il giudice di merito non aveva adeguatamente valutato che la nomina del geometra F. quale direttore tecnico, radicava in capo a quest’ultimo la posizione di garanzia in relazione ai cantieri da lui seguiti; inoltre, indipendentemente dalla procura notarile, essendo la soc. Mantovani di grandi dimensioni, l’articolato organigramma aziendale prevedeva il controllo sul rispetto delle misure di sicurezza in capo cantiere, dotata di autonomia gestionale e decisionale.

Con memoria del 16/5/2011 il difensore dell’imputato segnalava la prescrizione del reato.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è infondato, ma la sentenza deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta prescrizione del reato.

Invero la citazione a giudizio per il dibattimento di primo grado è intervenuta il 9/2/2004, la sentenza di condanna in appello il 23/10/2009. Considerato che la pronuncia della sentenza di assoluzione (di primo grado), ai sensi dell’art. 160 c.p. non è idonea ad interrompere la prescrizione, la causa di estinzione quinquennale si è maturata nelle more del giudizio, tra il primo e secondo grado.

Ciò premesso, vanno ricordati quali siano i limiti del potere decisionale del giudice quando ricorre una causa di estinzione del reato quale è appunto la prescrizione.

Questa Corte di legittimità, con recente giurisprudenza ha statuito che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2, (formula di merito più favorevole) soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Ud.

(dep. 15/09/2009), Tettamanti, Rv. 244274).

Ne consegue, pertanto che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria di causa estintiva (Cass. Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Ud. (dep. 15/09/2009), Tettamanti, Rv. 244275; conf. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 14450 del 19/03/2009 Ud. (dep. 02/04/2009), Stafissi, Rv. 244001).

Nel caso di specie, valutata la coerenza e non manifesta illogicità della motivazione della sentenza di condanna in ordine alla inidoneità dell’incarico conferito al F. a costituire una delega capace di trasferire al preposto la posizione di garanzia del datore di lavoro ed, in ogni caso, la violazione da parte di quest’ultimo degli obblighi di vigilanza; richiamati i consolidati principi sopra esposti, la maturata prescrizione non consente di rilevare eventuali contraddittorietà o illogicità della sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinto il reato per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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