Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-01-2012, n. 8

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) La Fa. Costruzioni s.r.l. adiva il T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, chiedendo l’annullamento del verbale di gara e dell’aggiudicazione, effettuata dal Comune di Montagnareale, a favore dell’ATI Cu.An. – De.Pa.Se. – Vi.Fr., dei lavori relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano.

Con sentenza n. 115 del 19 gennaio 2011, il giudice adito accoglieva il ricorso.

In particolare, era accolto il primo motivo di censura con il quale la ricorrente aveva lamentato che il sig. Cu. aveva presentato una dichiarazione non veritiera, perché non faceva cenno della condanna a lui irrogata, con sentenza del Tribunale di Patti del 19 luglio 2002, per aver violato le norme di attuazione delle direttive 91/156/CE sui rifiuti, 91/689/CE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi ex art. 31 del D.Lgs. n. 22/1997.

Né rilevava la circostanza che di tale condanna vi fosse menzione nel certificato del casellario giudiziale prodotto dal Cu., in quanto tale certificato non poteva essere considerato integrativo di una dichiarazione mancante.

2) Il sig. Cu. ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.

A suo avviso, non sussiste alcuna falsa o incompleta dichiarazione, avendo egli compilato e sottoscritto il modello prestampato di istanza e dichiarazione, allegato al disciplinare di gara, e avendo reso edotta la stazione appaltante dell’esistenza a proprio carico dell’unica sentenza di condanna che aveva subito nella sua vita e che risultava dal proprio certificato del casellario giudiziale.

Inoltre, ha errato il T.A.R. a condannarlo al pagamento delle spese processuali, stante l’infondatezza del ricorso di primo grado, e, in ogni caso, a non disporre la compensazione delle spese stesse.

3) Resiste all’appello la controinteressata Fa. Costruzioni s.r.l.

4) Alla pubblica udienza del 9 giugno 2011, l’appello è stato trattenuto in decisione.

5) L’appello è infondato.

Come già osservato da questo Consiglio (cfr. la sentenza n. 149 del 18 aprile 2006), non sussiste equipollenza tra le dichiarazioni richieste dal bando o dal disciplinare di gara e la produzione dei certificati dei carichi pendenti o del casellario giudiziale.

Invero, il certificato del casellario ottenibile dal privato (al contrario di quello integrale, rilasciabile solo dalla pubblica autorità) non riporta tra le altre, né le sentenze di applicazione della pena su richiesta di cui agli artt. 444 e 445 c.p.p., né le condanne in cui viene concessa la non menzione (art. 175 c.p.), né le misure di prevenzione

Né persuade la tesi della parte appellante secondo cui essa, compilando e sottoscrivendo il modello predisposto dalla Stazione appaltante, avrebbe pienamente assolto ai propri obblighi declaratori imposti dall’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 163/2006 e dal disciplinare di gara.

Quest’ultimo imponeva soltanto che le dichiarazioni avrebbero dovuto essere rese "in unico documento", sicché era ben possibile, come argomentato dalla difesa della società appellata, che l’impresa appellante predisponesse una propria dichiarazione, la quale, anche ispirandosi allo schema predisposto dall’Amministrazione, integrasse quest’ultimo con una dichiarazione relativa anche ai precedenti penali.

Quanto, infine, alla censura sulla condanna alle spese in primo grado, la stessa è palesemente infondata alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la decisione in materia di spese processuali è censurabile soltanto quando le spese siano state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa; non è invece sindacabile, neppure per difetto di motivazione, la valutazione di merito sulla loro compensazione (cfr., di recente, C.d.S., Sez. VI, 24 novembre 2010, n. 8224).

6) In conclusione, per le suesposte considerazioni, assorbita ogni altra doglianza o eccezione, in quanto irrilevanti ai fini della decisione, l’appello in esame deve essere respinto.

Si ravvisano, comunque, giustificati motivi per compensare tra le spese e gli altri oneri di questa fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 9 giugno 2011 dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Guido Salemi, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 2 gennaio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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