Cass. civ. Sez. II, Sent., 11-06-2012, n. 9472 Territorio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto del 16 novembre 2004 il giudice di pace di Bari ingiungeva al sig. C.F., titolare dell’omonima ditta con sede in (OMISSIS), il pagamento della somma di Euro 553,27 (oltre spese del procedimento monitorio), a titolo di mancato pagamento della fattura n. (OMISSIS) emessa a fronte di una fornitura di merce per impianti idraulici effettuata da parte della Gamma Plast s.r.l. . Proposta opposizione da parte dell’ingiunto (che deduceva l’incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria e l’insussistenza di un’idonea prova del credito su cui era stato fondato il ricorso), il giudice di pace di Bari, nella costituzione della società opposta, con sentenza n. 5792 del 2005, rigettava l’opposizione e condannava l’opponente al pagamento delle spese giudiziali. A sostegno dell’adottata sentenza il suddetto giudice di pace sosteneva che la competenza territoriale apparteneva al suo ufficio in considerazione della circostanza che il contratto di vendita era stato concluso nella sede legale della società opposta in Bari, ove era stata anche consegnata la merce, e, nel merito, rilevava che era stata raggiunta la prova in ordine alla dedotta pretesa creditoria sulla scorta dei documento prodotti e della prova orale esperita.

Avverso la suddetta sentenza del giudice di pace di Bari (depositata il 29 novembre 2005) ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, e dell’art. 339 c.p.c., comma 3, (nella loro versione "ratione temporis" applicabile), la Gamma Plast s.r.l., in liquidazione, basato su due motivi, in relazione al quale non si è costituito in questa sede l’intimato.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione delle norme sulla competenza e, in particolare, degli artt. 18 e 20 c.p.c., nonchè dell’art. 1498 c.c., comma 3, sul presupposto che, nel caso di specie, non sarebbe stato applicabile il foro relativo alla stipulazione del contratto non essendo stati dedotti in giudizio gli elementi per derogare all’applicabilità dei criteri generali per la determinazione della competenza territoriale, in virtù dei quali, perciò, la competenza si sarebbe dovuta ritenere appartenente al giudice di pace di Casamassima, nella cui giurisdizione ricadeva il luogo di residenza di esso ricorrente e risultava stabilita la sede della sua omonima ditta.

1.1. Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

Infatti, nella sentenza impugnata risulta affermato che il giudice di pace adito aveva riscontrato la sua competenza in base al "forum contractus" sul presupposto che era rimasta provata la circostanza che il contratto di vendita intercorso tra le parti era stato concluso nella sede legale della società creditrice opposta, sita in Bari, presso la quale si era provveduto anche alla consegna della merce con l’emissione contestuale della fattura e della ricevuta bancaria di pagamento. Pertanto, alla stregua di tale accertamento effettuato sulla scorta degli atti e degli elementi già dedotti nella fase monitoria, il giudice di pace di Bari ha correttamente ritenuto – in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es. Cass. n. 14236 del 1999 e, da ultimo, Cass. n. 15110 del 2007, ord.) – che emergevano le circostanze idonee, in applicazione dell’art. 20 c.p.c. ed in deroga al criterio generale di cui all’art. 18 c.p.c., per ritenere che la causa era stata legittimamente radicata presso il suo ufficio, come prescelto dalla parte ricorrente in via monitoria in base al criterio del "forum contractus".

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la supposta violazione dell’art. 633 c.p.c., comma 2, dell’art. 634 c.p.c., dell’art. 214 c.p.c. e segg., degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 2702 e 2721 c.c., oltre a prospettare il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione con riferimento all’assunta erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto comprovato il fatto costitutivo della pretesa creditoria dedotta in sede monitoria malgrado l’intervenuto disconoscimento della sottoscrizione risultante apparentemente apposta all’ordinativo del materiale e la mancata riconducibilità della sottoscrizione della fattura e del documento di trasporto relativo alla merce consegnata ad esso C. o ad un suo preposto.

2.1. Anche questo motivo è privo di pregio e deve essere rigettato.

Al di là del profilo relativo alla sua possibile inammissibilità per la mancata indicazione specifica dei principi regolatori della materia sulla scorta del regime impugnatorio della sentenza in questione antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 (ed in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004: cfr., da ultimo, Cass. n. 4282 del 2011), rileva il collegio che il giudice di pace di Bari non è incorso delle dedotte violazioni.

Infatti, alla stregua di una sufficiente motivazione, lo stesso, senza considerare il documento di cui era stata disconosciuta la sottoscrizione dal C., ha ritenuto provato il fatto costitutivo del credito della Gamma Plasta s.r.l. sulla scorta delle prove complessivamente emerse dall’istruzione probatoria (e, soprattutto, in dipendenza della espletata prova orale), dalle quali si era potuto evincere che lo stesso opponente a decreto ingiuntivo aveva provveduto a ritirare la merce presso la sede della predetta società che aveva agito in via monitoria accusando, di volta in volta, ricevuta delle singole forniture di articoli idraulici, senza che, tuttavia, fosse rimasta riscontrata la circostanza dell’intervenuto pagamento della complessiva fornitura eseguita. Non si prospettano, inoltre, come ammissibili (cfr., ad es., Cass. n. 1188 del 2007 e Cass. n. 17630 del 2010) in questa sede le censure mosse con riferimento alla prospettata inattendibilità della testimonianza di B.A., sul presupposto del suo rapporto di parentela (in quanto padre) con l’amministratore dell’anzidetta società Gamma Plast, avendo il giudice di pace pugliese adeguatamente valutato l’attendibilità delle sue dichiarazioni (escludendo una sua incapacità ex art. 246 c.p.c.), anche nel quadro degli ulteriori elementi risultati acquisiti.

3. In definitiva, alla stregua delle ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, senza che occorra adottare alcuna pronuncia sulle spese della presente fase, non essendosi la società intimata costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2012

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