Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-01-2012, n. 6

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – Il sig. Ma.Vi., nella qualità di amministratore della società Pulix s.r.l., proponeva tre ricorsi, rubricati ai nn. 885, 886 e 887 del 2010, chiedendo al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, l’annullamento di tre verbali relativi all’aggiudicazione del servizio di pulizia presso complessi monumentali ubicati in Palermo e altre località.

2) – Con le sentenze nn. 2936, 2937 e 2938 del 21 ottobre 2010, il giudice adito respingeva i ricorsi.

A suo avviso, nella fattispecie in esame, le gare in questione erano d’importo inferiore a 100.000,00 euro, il criterio di aggiudicazione era quello del prezzo più basso, sicché la stazione appaltante avrebbe potuto prevedere nel bando (lettera d’invito) l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentassero una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006.

Peraltro era questa una mera facoltà (non un obbligo) della P.A. che avrebbe potuto direttamente escludere le offerte ritenute anomale, senza che occorressero le giustificazioni di cui all’art. 87, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 163/2006.

Pertanto, la mancata previsione nelle lettere di invito della facoltà di disporre l’esclusione automatica delle offerte anomale, da un canto non impediva alla Commissione giudicatrice di valutare la congruità delle offerte della ricorrente che, proponendo un ribasso superiore al 51%, apparivano, di per sé, singolarmente basse, dall’altro non legittimava la pretesa – dedotta in ricorso – di aggiudicazione della gara, in virtù del massimo ribasso offerto, al di fuori di qualsiasi verifica di congruità spettante alla Commissione giudicatrice.

3) – La ricorrente ha proposto appello contro le summenzionate sentenze.

A suo avviso, il T.A.R. ha completamente omesso di pronunciarsi sulla censura principale, esplicitata in ordine al fatto che l’esclusione automatica per anomalia, deliberata dalla Commissione giudicatrice, era illegittima.

Infatti, la stazione appaltante non aveva previsto nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentassero una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2996, sicché la gara avrebbe dovuto essere aggiudicata in suo favore.

4) – Resiste agli appelli l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.

5) – Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2011, gli appelli sono stati trattenuti indecisione.

6) – Sussistono ragioni di connessione oggettiva e soggettiva per disporre la riunione dei tre appelli al fine di deciderli con un’unica decisione.

7) – Gli appelli sono infondati.

8) – L’appellante ripropone la tesi formulata nell’atto introduttivo del giudizio, che, peraltro, non merita accoglimento.

Come lucidamente esposto dal giudice di primo grado, e come rettamente eccepito dall’Avvocatura dello Stato, nell’ambito delle gare di appalto la disciplina dell’individuazione e della valutazione delle offerte anormalmente basse non viene mai meno, neppure quando il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso (come nella fattispecie): in questo caso, infatti, si applica l’art. 86 del codice dei contratti pubblici del 2006.

In sostanza, dalla mancata previsione nel bando di gara dell’esclusione automatica della gara non può inferirsi l’obbligo della stazione appaltante di accettare l’offerta migliore e di non procedere alla individuazione e valutazione delle offerte anormalmente basse (cfr. C.d.S., sez. V, 8 settembre 2008, n. 4270 e 8 luglio 2010, n. 4434).

9) – In conclusione, per le suesposte conclusioni, prescindendo dall’esame di ogni altra censura o eccezione, siccome ininfluenti e irrilevanti ai fini della decisione, gli appelli vanno respinti con conseguente conferma delle sentenze appellate.

Spese e onorari del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati in favore dell’Assessorato appellato nella misura complessiva di 6.000 euro (euro duemila per ciascun appello).

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, previa riunione degli appelli indicati in epigrafe, li respinge.

Condanna l’appellante al pagamento a favore dell’Assessorato appellato delle spese, competenze e onorari del giudizio in ragione di euro 6.000 (euro seimila).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella Camera di Consiglio dell’8 giugno 2011, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Guido Salemi, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 2 gennaio 2012.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *