Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-01-2012, n. 5

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza n. 1919 del 29 novembre 2009, il T.A.R. della Sicilia, Sezione staccata di Catania, decideva, previa riunione, due ricorsi (rispettivamente nn. 3502/05 e 2136/06), proposti entrambi dalla società Ca. s.a.s. di Ma.An. & C., per l’annullamento:

a) – con il primo ricorso:

– della nota, prot. n. 10145, del 4 ottobre 2005 con la quale il dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Torrenova chiudeva il procedimento di verifica dei presupposti di approvazione del piano di lottizzazione di un’area commerciale e delle aree attigue, proposto dalla PI.NA.GI.RO. s.r.l. per la realizzazione di una grande struttura di vendita in contrada Pietra di Roma del Comune di Torrenova;

b) – con il secondo ricorso:

– del verbale del 4 maggio 2006 della conferenza di servizi a conclusione della quale era respinta l’istanza della ricorrente volta a ottenere l’autorizzazione commerciale relativamente a un insediamento (medio centro commerciale) nella summenzionata località;

– nonché (in seguito alla proposizione di ricorso per motivi aggiunti) del verbale del 2 ottobre 2006 della conferenza per l’esame dell’istanza della PI.NA.GI.RO. volta a ottenere l’autorizzazione commerciale relativamente a un insediamento (centro commerciale) in località Pietra di Roma del Comune di Torrenova, a conclusione della quale si esprimeva "parere favorevole".

Con la summenzionata sentenza n. 1919 del 2007, il T.A.R. accoglieva i ricorsi limitatamente alla parte impugnatoria-costitutiva, mentre respingeva la domanda di risarcimento del danno, nonché il ricorso incidentale della controinteressata soc. PI.NA.GI.RO.

2) La PI.NA.GI.RO. proponeva appello.

Con sentenza n. 956 del 23 giugno 2010, questo Consiglio dichiarava l’appello improcedibile per carenza d’interesse sulla base del rilievo che, nelle more del giudizio, era stata adottata la deliberazione consiliare n. 51 del 6 luglio 2009 con la quale il Comune di Torrenova accoglieva le osservazioni della società Ca. e la relativa istanza di riesame, disponendo le attività consequenziali anche in ordine all’avvio del procedimento di ritiro della deliberazione di approvazione del p.d.l. a suo tempo presentato dalla PI.NA.GI.RO.

3) Quest’ultima società ha proposto ricorso per revocazione, sostenendo che:

a) – erroneamente questo Consiglio ha ritenuto che il T.A.R. avesse disposto l’estromissione dell’Assessorato regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca.

Il T.A.R., invero, non avrebbe potuto o dovuto estromettere dal giudizio il predetto Assessorato, posto che detto giudice, con la sentenza appellata, aveva annullato le determinazioni adottate in sede di conferenza dei servizi nell’ambito di un procedimento diretto a sfociare in un’autorizzazione rilasciata dall’Assessorato stesso;

b) – altrettanto erronea è la pronuncia sulle conseguenze dell’avvenuta adozione da parte del Comune della deliberazione consiliare n. 51 del 6 luglio 2009.

Questo Consiglio avrebbe dovuto astenersi dal procedere all’esame (peraltro meramente incidentale) delle censure riproposte dalla Ca. s.a.s., posto che sulla deliberazione consiliare pende un’impugnativa innanzi al T.A.R., senza darsi carico, al contempo, di esaminare anche le (difese articolate in appello che sono divenute) censure proposte innanzi al T.A.R. e non esaminate del tutto dal Consiglio.

4) Resistono al ricorso la società Ca., il Comune di Torrenova e l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo in rappresentanza dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, dell’Assessorato regionale delle attività produttive, della Presidenza della Regione siciliana e del Ministero delle infrastrutture.

5) In via preliminare va esaminata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, che è stata sollevata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato sul presupposto che il ricorso non sarebbe stato notificato all’Assessorato regionale per la cooperazione, commercio, artigianato e pesca.

L’eccezione è infondata, risultando dagli atti che, ai fini della notificazione è stato utilizzato il servizio postale e che il ricorso è stato spedito con raccomandata del 6 dicembre 2010, ricevuta il successivo 9 dicembre.

6) Ciò posto, il ricorso in esame è inammissibile.

6.1) Come è stato più volte affermato dalla giurisprudenza (cfr., di recente, C.d.S., Sez. V, 24 marzo 2011, n. 1776 e giurisprudenza ivi richiamata), l’errore di fatto, che può dar luogo alla revocazione si sostanzia in una falsa percezione da parte del giudice della realtà risultante dagli atti di causa, consistente in una svista materiale che abbia indotto ad affermare l’esistenza di un fatto incontestabilmente inesistente, oppure a considerare inesistente un fatto la cui verità, al contrario, risulti positivamente accertata. In ambo i casi ciò vale, però, solo se il fatto (erroneo) sia stato un elemento decisivo della decisione revocanda (l’errata percezione deve essere stata determinante sulla pronuncia, nel senso che occorre che l’errore si riveli decisivo, con la dimostrazione di un rapporto di necessaria causalità tra l’erronea supposizione e la pronuncia stessa), e se esso non attenga a un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato, perché in tale caso sussiste, semmai, un errore di diritto, e con la revocazione si verrebbe in sostanza a censurare la valutazione e l’interpretazione delle risultanze processuali.

Inoltre, tale errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche. Esso non può perciò consentire in un preteso, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze e documenti processuali, ovvero in un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, vertendosi in questo caso in un’ipotesi di errore attinente all’attività valutativa del giudice, che, come tale, esula dall’ambito della revocazione, pena, altrimenti, la trasformazione dello strumento revocatorio in un inammissibile terzo grado di giudizio.

6.2) Dopo questo richiamo dei consolidati indirizzi giurisprudenziali riflettenti le condizioni dalle quali è circondata l’esperibilità del gravame revocatorio, l’inammissibilità del ricorso in trattazione si rivela in maniera immediata.

E invero, quanto all’asserito primo errore revocatorio, concernente la ritenuta estromissione dal giudizio dell’Assessorato alla cooperazione, deve escludersi che esso abbia inciso sulla decisione di cui si chiede la revocazione, imperniata esclusivamente sulla deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 6 luglio 2009, per effetto della quale questo Consiglio ha ritenuto improcedibile l’appello della PI.NA.GI.RO.

Per quanto concerne, invece, il secondo motivo di censura, è agevole il rilievo che si tratta di una critica all’attività valutativa del giudice che, come tale, si concreta nella deduzione di un inammissibile errore di diritto.

7) In conclusione, per le suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese e gli altri oneri del giudizio sono posti a carico della società ricorrente e sono liquidati a favore delle Amministrazioni convenute in giudizio nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come in epigrafe proposto dalla PI.NA.GI.RO. s.r.l.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio che liquida complessivamente in Euro 7.50.000,00 (euro settemilacinquecento/00) di cui un terzo a favore alla società Ca., un terzo al Comune di Torrenova e un terzo alle Amministrazioni rappresentate dall’Avvocatura distrettuale di Palermo.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo l’8 giugno 2011, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Guido Salemi, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 2 gennaio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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