Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-01-2012, n. 1 Trasferimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La difesa del sig. Ge.Fa., odierno appellante, riferisce in fatto quanto segue.

Con ricorso al TAR Sicilia – Palermo depositato il 29.3.2006, la sig.ra Te.Pa.Li., odierna appellata, impugnava il provvedimento n. 31595/2005 con il quale il Capo del Corpo Forestale dello Stato rigettava l’istanza di trasferimento dalla medesima presentata ai sensi dell’art. 33, comma 5°, legge n. 104/1992, deducendone l’illegittimità per:

1) Eccesso di potere per difetto di presupposti e incongrua rappresentazione dei fatti. Sostiene l’interessata che – non essendovi presso i Comandi personale con il grado da essa rivestito – la sua istanza avrebbe dovuto essere accolta;

2) Eccesso di potere per contradditorietà con altri provvedimenti – illogicità manifesta, per avere l’Amministrazione trasferito altro soggetto richiedente il medesimo trasferimento successivamente al diniego oppostole;

3) Eccesso di potere per disparità di trattamento, e violazione dell’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, non avendo l’Amministrazione tenuto conto dei benefici accordati alla ricorrente dalla legge n. 104/1992.

Le Amministrazioni resistenti si costituivano senza depositare memoria scritta.

Con successive ordinanze del 12 marzo 2007 e del 9 gennaio 2008 il Presidente del TAR adito ordinava alle predette Amministrazioni la produzione in giudizio della documentazione al fine della decisione.

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato all’appellante in data 5.5.2008 e depositato il 21.5.2008, la sig.ra Te. impugnava i successivi provvedimenti con i quali l’Amministrazione resistente disponeva il trasferimento di personale presso il Nucleo Operativo Cites e Comando Stazione Cites Dogana di Palermo.

Il gravame era sorretto dai seguenti motivi:

1) Violazione di legge, art. 3 legge n. 241/1990, per difetto di motivazione, non avendo l’Amministrazione motivato sulla prevalenza dell’interesse dei controinteressati rispetto a quello della ricorrente;

2) Eccesso di potere – illogicità manifesta – Violazione del principio di buona amministrazione, avendo l’Amministrazione provveduto ai trasferimenti in spregio al principio di priorità della domanda.

Con la sentenza n. 280 del 12 gennaio 2010, oggetto del presente appello, il TAR Palermo, sez. I, riteneva parzialmente fondato il ricorso e, in questi limiti, ha annullato i provvedimenti di trasferimento impugnati, tra i quali quello riguardante il sig. Ge.Fa., odierno appellante.

Con ordinanza n. 572/2010 adottata nella camera di consiglio dell’8.6.2010, su domanda dell’odierno appellante, il CGA ha accolto l’istanza di sospensione cautelare della decisione adottata dal Giudice di prime cure.

Con il presente ricorso, la difesa della parte appellante ha chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado sulla base dei seguenti motivi:

I) Inesistenza e/o nullità della sentenza per difetto di procura nel ricorso per motivi aggiunti;

II) Inammissibilità del ricorso per tardività dei motivi aggiunti;

III) Carenza di legittimazione processuale e interesse a ricorrere;

IV) Difetto di motivazione;

V) Legittimità del provvedimento di trasferimento dell’appellante;

VI) Erronea valutazione della situazione fattuale: perché l’appellante Ge. ha il grado di agente scelto e non di agente.

L’Amministrazione appellata, costituitasi in giudizio, insiste per la reiezione del gravame.

Non si è costituita la sig.ra Te.

In vista della discussione pubblica della causa, la difesa dell’odierno appellante ha depositato una nota d’udienza, con cui insiste su quanto già dedotto in sede di ricorso principale.

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento per le ragioni qui appresso indicate.

Come si legge nella parte motiva della sentenza oggi impugnata, nel provvedimento con cui aveva respinto la richiesta di trasferimento presentata dalla sig.ra Te., odierna appellata, l’Amministrazione si era riservata di "rivalutare l’istanza non appena saranno superate le condizioni ostative all’accoglimento della stessa, fermo restando la necessità dei requisiti normativamente prescritti". Tuttavia, nonostante tale riserva – dovuta per rispetto della preferenza assoluta sancita dall’art. 33, comma 5°, della legge n. 104/1992 a favore dei soggetti che assistono con carattere di continuità i familiari portatori di gravi handicap – secondo il Giudice di prime cure l’Amministrazione "avrebbe provveduto in periodi successivi a trasferire presso le sedi richieste dalla ricorrente svariati dipendenti, anche con profili funzionali analoghi a quelli della stessa ricorrente…" tra i quali l’agente Ge., appellante nel presente giudizio, "senza in alcun modo motivare in ordine agli eventuali motivi che l’hanno indotta a non assegnare almeno uno dei posti resisi vacanti alla ricorrente (sig.ra Te.), la cui istanza, a parità di omogeneità di mansioni richieste, per legge deve essere evasa prioritariamente anche con riferimento a domande precedenti".

Secondo questa narrazione, dunque, il Giudice di prime cure, dopo aver ribadito "la legittimità dei trasferimenti di soggetti aventi gradi e ruoli all’evidenza non omogenei rispetto alla ricorrente (Te.)" ha poi deciso l’annullamento del provvedimento del 2.8.2007 di trasferimento dell’appellante Ge. "sotto l’assorbente profilo del difetto di motivazione", scontando l’idea che la posizione funzionale di quest’ultimo fosse equivalente con quella ricoperta dalla sig.ra Te.

Dagli atti allegati al presente giudizio, risulta tuttavia che la richiesta di trasferimento dell’odierno appellante è stata presentata – così come quella inoltrata dall’appellata Te. – ai sensi dell’art. 33, comma 5°, legge n. 104/1992, per consentire la necessaria assistenza al fratello portatore di handicap e che la richiesta di trasferimento dell’appellante è anteriore a quella presentata dall’odierna appellata. Dalla documentazione risulta, altresì, che il sig. Fa.Ge., all’epoca del trasferimento, rivestiva il grado di "agente scelto" (v. Bollettino Ufficiale, p. 36 – doc. 4), mentre la sig.ra. Te. quello inferiore di "agente".

L’applicazione della "regola" posta dal giudice di prime cure per l’annullamento del provvedimento 2.8.2007 a firma del capo del Corpo Forestale dello Stato di trasferimento dell’odierno appellante, sconta dunque anche l’errore che tra le parti del presente giudizio di appello esistesse "omogeneità di gradi e di ruoli".

Ne consegue la piena legittimità del provvedimento del 2.8.2007, adottato dall’Amministrazione a favore dell’odierno appellante, nonché l’errore viziante nel quale è incorso il giudice di prime cure nel rilevare il difetto di motivazione del medesimo provvedimento.

D’altra parte, a ben vedere, non giova alla ricorrente neppure l’allegazione del trasferimento del sig. Sa.Gi., il quale, assistente capo già in servizio dal 1987, riveste comunque una qualifica più elevata dell’appellante e maggiore anzianità professionale ed il cui trasferimento per esigenze d’ufficio è avvenuto con decorrenza 2006, quando già era in atto la pratica relativa all’assegnazione in comando della sig. Te. presso il Comune di Erice.

Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata per le ragioni indicate nella parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 13 ottobre 2010, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Guido Salemi, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 2 gennaio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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