Cass. civ. Sez. II, Sent., 11-06-2012, n. 9466 Testamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.S. proponeva appello avverso la sentenza n. 926 del 2004 con la quale il Tribunale di Trieste aveva rigettato con addebito delle spese processuali la domanda proposta dall’appellante contro la signora S.M. vedova M. per la declaratoria della nullità per mancanza di autografia e di sottoscrizione del testatore nel testamento olografo di Mi.

M., con il quale era stata nominata erede universale sua moglie S.M..

Con l’appello C. rivendicava la propria qualità di erede legittimo siccome nipote del suddetto quale figlio ex sorore A.. In particolare, C. in via preliminare chiedeva la rinnovazione dell’espletata CTU in considerazione delle gravi contraddittorietà emerse tra i diversi elaborati tecnici e ribadiva che il testamento fosse affetto da nullità perchè, in realtà, stilato per intero dalla S.M., nei confronti della quale chiedeva la conseguente dichiarazione di indegnità a succedere. Lamentava inoltre l’ingiusto regolamento delle spese processuali.

Si costituiva la signora S. chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Analoghe conclusioni sono state poi ribadite dalla sua erede testamentaria s.m. in si. che si costituiva in causa per la prosecuzione della stessa.

La Corte di Appello di Trieste, dopo aver disposto ed espletato nuova CTU con sentenza n. 557 del 2009 rigettava l’appello proposto e condannava C. al pagamento delle spese processuali. A sostegno di questa decisione la Corte triestina osservava: a) la scheda testamentaria oggetto del presente giudizio sicuramente è di mano di Mi.Ma. ad eccezione della data vergata in effetti da S.M.; b) il principio dell’autografia previsto dall’art. 602 cod. civ. non impedisce che nell’ambito di uno stesso documento siano enucleabili da un lato un testamento olografo pienamente rispondente ai requisiti di legge e dall’altro scritti di mano di un terzo apposto dopo la sottoscrizione del testatore e perciò collocati in una parte del documento diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria; c) andava disattesa la censura relativa al regolamento delle spese perchè correttamente improntato al criterio della soccombenza.

La cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trieste è stata chiesta da C.S. con atto di ricorso affidato a cinque motivi. S.M. in si., regolarmente intimata, in questa fase non ha svolto alcuna attività processuale.

Motivi della decisione

1.= Con il primo motivo C. lamenta la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto e cioè dell’art. 602 c.c., commi 1 e 2, e art. 606 c.c., comma 1. Scrive il ricorrente "nel mentre da un lato la mancanza totale di autografia deve portare necessariamente alla dichiarazione di nullità del testamento in oggetto dall’altro l’insanabile contrasto ancora esistente tra le consulenze tecniche della dott.ssa T. e della dott.ssa Ti. da un lato e le consulenze tecniche della dott.ssa D. dall’altro; inducono a nominare un terzo consulente tecnico d’ufficio che svolga il dovuto raffronto tra l’originale del testamento di Mi.Ma. di data 8 gennaio 1997 e l’originale di quello di S.M. ved.

M. di pari data superando le astute mosse del perito della controparte dott. De.Ma..

1.1.= Il motivo è inammissibile perchè privo dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, considerato che si risolve in una richiesta istruttoria, ovvero nella richiesta della nomina di un nuovo Consulente tecnico di ufficio, non proponibile al Giudice di legittimità.

2- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto e cioè dell’art. 602 c.c., commi 1 e 2, e art. 606 c.c., comma 1. Avrebbe errato la Corte di Trieste, secondo il ricorrente, nell’aver considerato valido il testamento olografo nel quale: a) la data, suo elemento indispensabile, era stata opposta, dopo la sottoscrizione del testatore da terzi, che per altro, avevano interesse all’esecuzione del testamento medesimo; b) risultava privo di sottoscrizione;

c) che tutte le consulenze peritali ad eccezione della CTU della dott.ssa T.R., avevano evidenziato la presenza nel documento oggetto di causa alcune parti apografe.

2.1= Il motivo, oltre che espresso in forma non del tutto chiara, è infondato e non può essere accolto perchè la sentenza impugnata ha correttamente interpretato la normativa d cui all’art. 602 c.c., commi 1 e 2 e art. 606 c.c., comma 1, ed ha applicato correttamente la normativa e principi che governano l’istituto del testamento olografo.

2.1.a).= Intanto va qui osservato che, ai fini dell’identificazione del requisito dell’autografia del testamento olografo è necessario distinguere tra la dichiarazione d’ultima volontà ed il documento cartaceo sul quale essa è vergata, così che detto requisito è rispettato quando la disposizione di ultima volontà sia stata interamente scritta di pugno dal testatore e da lui sottoscritta pur se il documento cartaceo che la reca contenga scritti di mano aliena in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria; mentre la nullità per difetto di autografia del testamento è configurabile allorquando l’intervento del terzo ne elimini il carattere di stretta personalità, interferendo sulla volontà di disporre del testatore, come avviene quando nel corpo della disposizione di ultima volontà anche una sola parola sia di mano altrui e risulti scritta dal terzo durante la confezione del testamento, ancorchè su incarico o col consenso del testatore.

Ora, nel caso in esame la sentenza impugnata ha accertato, oltre ogni ragionevole dubbio, che il testamento oggetto della controversia fosse il testamento olografo del signor Mi.Ma.: a) perchè dall’esame analitico della scheda testamentaria non erano state rilevate incoerenze grafomotorie interne e la stessa risultava scritta da un’unica mano scrivente, quella del signor Mi.

M.; b) perchè la firma apposta in calce alla scheda testamentaria era sicuramente quella del Mi.Ma..

Nè ad inficiare il testamento di cui si dice sarebbe sufficiente la scritta "N. 3" perchè essa non solo non interferisce sulla volontà di disposizione del testatore, considerato che non apporta alcuna modifica della, nè integra la volontà del de cuius, ma non vi è stata, neppure, prova che quella scritta sia stata apposta durante la confezione del testamento e, comunque, non starebbe a rappresentare una parola espressiva di una volontà, ma semplicemente l’indicazione di un numero civico, cioè un dato della realtà oggettiva.

2.1. b).= A sua volta, va osservato – che in materia di testamento olografo la falsità, l’erronea o l’incompleta indicazione della data non è essa stessa determinante ai fini dell’invalidità del testamento, considerato, come pure afferma la dottrina civilistica, che la funzione della data nel testamento olografo è quella di risolvere in via presuntiva le questioni che dipendono dal tempo di compimento dell’atto, cioè stabilire se il testatore era capace nel giorno in cui il testamento è stato redatto e, nel caso di più testamenti successivi, quale sia l’ultimo. Pertanto, l’annullabilità del testamento ai sensi dell’art. 606 c.c., comma 2, per falsità, erronea o incompleta indicazione della data può essere chiesta da chi ha interesse a far accertare che al tempo della redazione del testamento il testatore fosse incapace, oppure per fare accertare l’efficacia di altro testamento ritendendolo posteriore a quello senza data o con data falsa. Epperò, nel caso in esame, considerato che la capacità del de cuius non sia stata messa in discussione avuto riguardo a tutto l’arco della vita dello stesso, nè sembra che esistano più testamenti dello stesso de cuius, rimane ininfluente la non appartenenza al testatore della data riscontrata sul foglio che riporta il testamento di cui si dice.

3.= Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 602 c.c., commi 1 e 2, e art. 606 c.c., comma 1. Scrive il ricorrente, che, ove si dovesse accettare che solo le date e l’indicazione del numero civico sono opera della signora M. S., che tale aspetto non inficia l’insieme delle disposizioni testamentarie e che, pertanto, il difetto di indicazione della data e del numero civico può dar luogo solo all’azione di annullamento prevista dall’art. 606 c.c., comma 2 dobbiamo considerare il fatto che il C. è venuto a conoscenza di tale aspetto solo a seguito dell’emissione della sentenza della Corte di Appello impugnata, per cui solo ora sopravviene il suo diritto a chiedere l’annullamento del testamento di Mi.Ma. con necessaria sua remissione in termine per presentare la relativa domanda. Per altro, in seguito all’apposizione della data e all’annullamento del testamento la signora S. deve essere dichiarata indegna a succedere ex art. 463 c. c., comma 1, n. 5 ed il C. deve essere dichiarato erede universale.

3.1.= Questo motivo è assorbito da quello precedente. Tuttavia, va qui osservato che la decorrenza del termine di cinque anni che l’art. 606 cod. civ. stabilisce per impugnare il testamento olografo per difetti di forma diversi dalla mancanza di autografia o di sottoscrizione, è riferita al giorno in cui è stata data anche da uno soltanto dei chiamati alla eredita esecuzione alle disposizioni testamentarie. Ne è necessario, perchè abbia inizio la prescrizione dell’azione di annullamento, che siano eseguite tutte le disposizioni del testatore, bastando anche la esecuzione di una o di alcune di esse, altrimenti la situazione giuridica che inerisce allo status dei chiamati all’eredita e alla qualità stessa di eredi rimarrebbe indefinitamente incerta, il che la legge ha inteso evitare assoggettando al breve termine dei cinque anni dalla esecuzione anche parziale dell’atto di ultima volontà l’azione di chiunque abbia interesse ad impugnarlo.

4.= Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio. La Corte triestina, secondo il ricorrente, avrebbe omesso di motivare sulla mancanza del tanto motivato raffronto fra l’originale del testamento di Ma.

M. di data 8 gennaio 1997 e l’originale del testamento di M. S. di pari data. E’ indispensabile, secondo il ricorrente, l’espletamento di una terza consulenza tecnica d’ufficio che prenda finalmente in esame comparativo l’originale del testamento di M. S. di data 8 gennaio 1997 con quello in verifica.

4.1.= Anche questo motivo al pari del primo motivo e per la stessa ragione è inammissibile perchè anche questo motivo si risolve in una richiesta istruttoria, ovvero nella richiesta della nomina di un nuovo Consulente di ufficio, non proponibile al Giudice di legittimità, e come tale è privo dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4.

5.= Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 191 e 193 c.p.c. con conseguente nullità della consulenza tecnica d’ufficio della dott.ssa Ti. e di quella della dottoressa T. e nullità dei procedimenti di primo e secondo grado.

Considerato che il Giudice istruttore di primo grado aveva disposto l’esame degli atti e dei documenti in causa e, quindi anche del testamento di data 8 gennaio 1997 di S.M. allegato ab origine agli atti di causa e considerato che il raffronto tra il testamento appena indicato e quello oggetto di causa non è stato effettuato, nulla sarebbe, secondo il ricorrente, la consulenza tecnica di ufficio di primo e di secondo grado con conseguente nullità dei procedimenti e di entrambe le sentenze emesse.

5.1.= Anche questo motivo è inammissibile perchè si risolve nella richiesta di una valutazione dell’operato del CTU non proponibile con il ricorso per cassazione al Giudice di legittimità.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento delle spese perchè Si.Ma. in Si.

regolarmente intimata, in questa non ha svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2 sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2012

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