Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-11-2011) 25-11-2011, n. 43811

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 28 gennaio 2011 e depositata il 9 maggio 2011, il Tribunale ordinario di Catania, in funzione di giudice distrettuale del riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, ha confermato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa sede, 10 dicembre 2010, a carico di A.G., indagato per il delitto di associazione di tipo mafioso per aver partecipato alla cosca Nardo di Lentini (capo sub 1-A della rubrica), per il delitto di estorsione continuata in danno dell’impresario di pompe funebri C. S. (capo sub 2-F), per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo sub 3-A) e per il delitto di traffico di stupefacenti (capo sub 3-B).

Il Collegio ha motivato: sussistono a carico dell’indagato gravi indizi di colpevolezza costituiti, quanto al delitto di associazione di tipo mafioso (pel quale A. ha riportato due condanne in relazione a pregresse condotte associative), dalle dichiarazioni dei collaboranti S.S. e M.G. e dalle conversazioni intercettate, riportate in estrema sintesi; quanto alla estorsione dalle intercettazioni e della attività di diretta osservazione della polizia giudiziaria; quanto all’ulteriore delitto associativo e ai reati fine di traffico da "numerosissime conversazioni captate", dal numero e dalla frequenza dei contatti tra i sodali e l’indagato; in ordine alle esigenze cautelari opera la presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3; il periculum libertatis è, peraltro, suffragato dalla gravità dei fatti, dalle modalità delle condotte e dalla personalità dell’ A. caratterizzata dalla pericolosità "particolarmente qualificata"; le deduzioni difensive circa la "distanza temporale dai fatti" e la "assenza di iniziative giudiziali" sono resistite dalla considerazione della "notevole dimensione della caratura criminale" dell’indagato; la custodia intramuraria è imposta dalla presunzione assoluta comportata dal delitto di associazione di tipo mafioso; ogni altra più blanda misura appare, comunque, inadeguata per la inidoneità dell’indagato a conformarsi alle prescrizioni.

2. – Ricorre per cassazione l’indagato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Puccio Forestiere, mediante atto del (OMISSIS), col quale sviluppa tre motivi, dichiarando promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all’art. 273 c.p.p., comma 1 bis, e art. 192 c.p.p., comma 2, (primo motivo), in relazione all’art. 274 c.p.p. (secondo motivo) e in relazione all’art. 275 c.p.p. (terzo motivo), nonchè mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

2.1 – Con il primo motivo il difensore contesta la ricorrenza dei gravi indizi di reità, opponendo: gli elementi considerati sono "insufficienti, confusi e contraddittori"; le dichiarazioni dei collaboranti "necessitano di ulteriori riscontri probatori", in quanto sono state "rese parecchi anni fa".

Col medesimo mezzo il difensore nega la pericolosità dell’indagato – tema ripreso nel successivo motivo – e deduce: i fatti sono risalenti nel tempo; il Collegio ha misconosciuto "l’effetto dissolvente del decorso del tempo"; i precedenti penali sono "datati"; la pericolosità non è attuale.

2.2 – Con il secondo motivo il difensore ribadisce le censure circa le esigenze cautelari, opponendo: non ricorrono esigenze cautelari "attuali e gravi tali da giustificare il mantenimento in vinculis";

il supposto reato è stato commesso in epoca non recente; la considerazione dei precedenti rappresenta "mera formula di stile";

difettano "l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterano criminis". 2.3 – Con il terzo motivo il difensore sostiene: la custodia in carcere è "eccessivamente afflittiva"; non è proporzionata alla probabile sanzione; le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure "meno afflittive". 4.- Il ricorso è infondato.

4.1 – Non ricorre il vizio della violazione di legge:

– nè sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);

– nè sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Tribunale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, nè, oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.

4.2 – Neppure ricorre vizio alcuno della motivazione.

Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente – come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. – delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove le deduzioni, le doglianze e i rilievi residui espressi dal ricorrente, benchè inscenati sotto la prospettazione di viti a della motivazione, si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito, sicchè, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell’art. 606 c.p.p., comma 3. 4.3 – Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Cancelleria provvedere agli adempimenti di rito ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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