Cass. civ. Sez. II, Sent., 11-06-2012, n. 9464 Capacità processuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 2462/2002 il Tribunale di Messina – adito da P. G. nei confronti di P.A. e del fallimento di P.F., di H.K. e della s.a.s. Kuhn Panzera – respinse la domanda proposta dall’attrice, intesa ad ottenere la dichiarazione dell’avvenuta usucapione, da parte sua, di un magazzino e di una limitrofa parte di fabbricato.

Impugnata dalla soccombente soltanto nei confronti del fallimento di P.F., di H.K. e della s.a.s. Kuhn Panzera (essendo stata la controversia transatta con P.A., riguardo alla porzione immobiliare a lui intestata), la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Messina, che con sentenza n. 55/2005 ha rigettato il gravame.

P.G. ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. Il fallimento di P.F., di H.K. e della s.a.s. Kuhn Panzera non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Motivi della decisione

Il ricorso per cassazione è stato proposto in nome di P. G. in base alla procura da lei rilasciata a margine della citazione intro-duttiva del giudizio.

E’ dunque evidente la violazione dell’art. 365 c.p.c. da cui è affetto l’atto di impugnazione, poichè la procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa; ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, sia conferita a margine dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorchè per tutti i gradi del giudizio (Cass. 9 marzo 2011 n. 5554).

Nè si può aderire alla tesi prospettata in udienza dal difensore di P.G., secondo cui la dichiarazione di persistenza di interesse, da costei presentata ai sensi della L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 26 e autenticata dai procuratori che in precedenza l’avevano rappresentata, ha avuto l’effetto di ratificare retroattivamente il loro operato in questa sede. L’assunto è infondato, poichè il principio secondo cui gli effetti degli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere rilasciata con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purchè però anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica (Cass. 9 aprile 2009 n. 8708).

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l’intimato non ha svolto attività difensive.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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