Cass. civ. Sez. II, Sent., 11-06-2012, n. 9462 Servitù coattive di passaggio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 22/5/2000 P.R., P.L. C. e R.F.L. convenivano in giudizio B. G., T.P. e F.C. e chiedevano dichiararsi l’inesistenza di una servitù di passo a carico dei propri fondi identificati con i mappali 92, 93, 94, 107, 110 e 447 e a favore dei confinanti fondi di proprietà dei convenuti. I convenuti si costituivano, assumevano di essere titolari di una servitù di passaggio in forza di atto notarile del 26/11/1911 con il quale F.S. (nonno della F.) aveva venduto i mappali oggetto della negatoria servitù, riservandosi il diritto di passaggio; in via riconvenzionale chiedevano accertarsi e dichiararsi l’acquisto per usucapione di una servitù di passo sui fondi dei mappali 93, 107, 110 ed esponevano di avere sempre utilizzato la strada posta sul confine tra il mappale 93 da una parte e i mappali 107, 110, 111 e 116 dall’altra.

Con sentenza del 3/3/2007 il Tribunale di Alessandria, esclusa la servitù convenzionale, accertava e dichiarava, all’esito di CTU e di prove testimoniali, l’acquisto per usucapione della servitù di passo sui mappali 93, 107 e 110.

La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 14/9/2009 rigettava l’appello degli attori principali. La Corte territoriale rilevava che il motivo di appello fondato sulla pretesa novità della domanda introdotta in sede di precisazione delle conclusioni rispetto alla domanda iniziale era infondato perchè il Tribunale aveva deciso e accolto la domanda così come originariamente proposta in atto di citazione, avente appunto ad oggetto l’accertamento di una servitù di passo sui mappali 93, 107 e 110 e quale era risultata in corso di causa sulla base di testimonianze riscontrate dal CTU che aveva rinvenuto i segni del transito.

Quanto al motivo di appello sul merito della domanda, incentrato sulla genericità delle testimonianze che non avrebbero precisato l’ubicazione della strada, la Corte rilevava che tutti i testi avevano riferito in merito ala passaggio sul fondo (compresa la precedente proprietaria dei fondi pretesi serventi) e inoltre F. M.C. aveva anche dato indicazioni sull’ubicazione del sito.

In ordine al motivo con il quale si censurava la ritenuta (dal primo giudice) apparenza della servitù, richiamava gli accertamenti del CTU, fatti propri dal Tribunale e secondo i quali vi erano tracce definite e identificabili del percorso, che erano poco evidenti solo in un tratto, ma il tracciato doveva essere valutato nella sua interezza.

P.R., P.L.C. e R.F.L. propongono ricorso affidato a sei motivi; resistono con controricorso B.G., T.P. e F.C.; i ricorrenti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono, ex art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di motivazione della sentenza impugnata che non avrebbe considerato le censure svolte in appello, relative all’accoglimento da parte del primo giudice di una domanda formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni e, quindi, nuova rispetto a quella introdotta con la domanda riconvenzionale con la quale era stato chiesto l’accertamento di una servitù di passo su una strada posta sul confine esistente tra i mappali 93 e i mappali 107, 110, 111, 116; i ricorrenti sostengono di avere dedotto, con la precisazione delle conclusioni, che le controparti, con la precisazione delle conclusioni, avevano modificato sia il petitum che la causa petendi, richiamando il diverso percorso individuato dal CTU e che era diverso di quello indicato nella domanda riconvenzionale e negli atti successivi.

2. Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 4, i ricorrenti deducono la nullità del procedimento per il mancato esame, da parte del giudice di appello, dei motivi di censura formulati con l’atto di appello;

3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto:

sia con riferimento agli artt. 189 e 183 c.p.c. perchè la Corte territoriale avrebbe respinto la motivata e specifica censura di novità della domanda ravvisabile nell’individuazione di un sito completamente diverso da quello indicato in comparsa di costituzione – sia con riferimento all’art. 111 Cost. per violazione del contraddittorio in quanto i ricorrenti si erano sempre difesi sostenendo che non v’era passaggio sul sito indicato dagli attori in riconvenzionale;

– sia con riferimento all’art. 112 c.p.c. in quanto la Corte di appello avrebbe pronunciato eccedendo i limiti della domanda, che aveva ad oggetto la servitù di passo su un tracciato diverso rispetto a quello individuato dal CTU e senza tenere conto:

– delle risultanze della relazione tecnica del CTP geom. Pr.

prodotta in primo grado e sulla cui utilizzabilità il primo giudice non si era pronunciato;

– della terza memoria tecnica dello stesso CTP (censurata in appello), relativa ad osservazioni alla CTU e ad una denuncia-querela contro ignoti in data 8/10/2002 per il taglio di roverelle e altri arbusti con apertura di un varco simile ad una strada nel bosco ceduto di proprietà di P.R.;

– della querela del 7/9/2007 con la quale, quando la causa era già stata decisa in primo grado, era stato denunciato il taglio di vegetazione in sito diverso da quello indicato dal CTU; la memoria e la documentazione allegata sarebbero rilevanti, secondo i ricorrenti, perchè, insieme ad una lettera del 21/1/2003 (con la quale i B. chiedevano al P. di indicare le zone ritenute più idonee al transito) consentirebbero di presumere che in sito non v’era alcuna strada.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove testimoniali avendo i testi riferito su capitoli che richiamavano un passaggio sulla strada posta a cavallo del confine, ai quali i testi avevano risposto in modo generico senza precisare l’ubicazione della strada; dalle testimonianze non poteva evincersi che il passaggio fosse esercitato proprio sulla strada individuata dal CTU. 5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono il vizio di motivazione sul requisito dell’apparenza della servitù, che aveva costituito specifico motivo di appello, con specifico riferimento all’accertamento del CTU per il quale il tracciato nel tratto C-D era poco evidente.

6. Con il sesto motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 1061 c.c. per il quale è esclusa la possibilità di usucapire una servitù non apparente.

7. I primi tre motivi vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, in quanto attengono alla valutazione sulla inammissibilità della domanda relativa all’usucapione della servitù di passaggio sul tracciato individuato dal CTU invece che su quello indicato con l’iniziale domanda riconvenzionale; su questo presupposto i ricorrenti affermano:

a) che il giudice di appello non avrebbe motivato sulla specifica censura (primo motivo);

b) che avrebbe omesso la relativa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità della domanda in quanto domanda nuova formulata solo con la precisazione delle conclusioni (secondo motivo);

c) che il procedimento sarebbe nullo perchè concluso con una pronuncia viziata da extrapetizione e su una domanda inammissibile con violazione del contraddittorio e comunque con pregiudizio dei diritti di difesa (terzo motivo).

7.1 I tre motivi sono manifestamente infondati. Il primo e il secondo motivo sono infondati perchè il giudice di appello non ha omesso di motivare e non ha omesso di pronunciare sulla censura di novità della domanda, ma ha motivato escludendo che la domanda formulata in sede di precisazione delle conclusioni (che i ricorrenti infondatamente assumono essere domanda nuova) fosse diversa da quella formulata con l’iniziale domanda riconvenzionale e ha fondato la propria decisione sul rilievo che entrambi i casi era richiesta la declaratoria dell’usucapione della servitù di passo sui mappali 93, 107 e 110 e, quindi, la domanda non era qualificabile come domanda nuova e il giudice di primo grado aveva riconosciuto la servitù sui mappali oggetto della richiesta; trattasi, dunque, di attività interpretativa del giudice del merito adeguatamente motivata e, quindi, in suscettibile di sindacato di legittimità.

Con il terzo motivo i ricorrenti sostengono che, individuato, con la parte espositiva della citazione, un determinato percorso sul quale è esercitato il transito verso il fondo di proprietà, costituirebbe domanda nuova, come tale inammissibile, la richiesta di accertamento dell’usucapione della servitù di passo su un percorso diverso rispetto a quello indicato nell’esposizione della domanda.

La circostanza (evidenziata dal giudice di appello) che nelle conclusioni della domanda introduttiva (formulata con la domanda riconvenzionale) vengano esattamente individuati, con l’indicazione dei numeri di mappali i fondi gravati della servitù di passaggio è sufficiente per l’esatta individuazione della causa petendi (l’usucapione della servitù), del petitum immediato (il provvedimento dichiarativo dell’usucapione richiesto al giudice) e il petitum mediato (il passaggio sul fondo altrui), mentre l’individuazione del luogo di esercizio attiene alla prova che deve fornire il soggetto che richiede l’accertamento dell’usucapione della servitù; infatti, la domanda di riconoscimento dell’usucapione di una servitù di passaggio presuppone la specificazione del fondo servente, ma non richiede (con riferimento alla determinatezza del petitum) l’esatta specificazione del tracciato del passaggio rivendicato essendo connaturato alla domanda di accertamento dell’intervenuta prescrizione il riferimento alle opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù esistenti sul fondo servente e che dovevano essere provate in causa, così come effettivamente sono state provate, con ampia possibilità di difesa da parte dei convenuti in riconvenzionale.

Ne discende che non è stato violata la preclusione processuale per le domande nuove, non v’è stata extrapetizione e non sono stati violati i diritti della difesa, posto che i giudici hanno pronunciato sulla domanda proposta; le prove in merito al possesso della servitù (e al passaggio su tratto di strada) sono state raccolte nel contraddittorio delle parti e non risulta (nè viene dedotto) che la consulenza tecnica di ufficio, diretta ad individuare le tracce della strada costituente il luogo di esercizio della servitù sia stata espletata in assenza di contraddittorio. In ordine alla mancata pronuncia, da parte del giudice di primo grado, sull’utilizzabilità della CTP e di alcuni documenti (compresa una querela contro ignoti)la censura è inammissibile in quanto la questione non era stata proposta con l’atto di appello e comunque attiene a circostanze fattuali del tutto irrilevanti (v. infra, al punto 9.1 più diffusamente).

8. Il quarto motivo (per vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5) attiene alla critica della valutazione delle prove testimoniali che sarebbero state generiche in ordine a luogo del passaggio e non avrebbero fatto riferimento al sentiero individuato dal CTU. 8.1 Il motivo è inammissibile in quanto attiene alla valutazione delle testimonianze sulla quale il giudice di appello ha fornito adeguata e sufficiente motivazione sulla censura proposta con il gravame, richiamando plurime testimonianze e rilevando, in particolare, che la teste F.C. aveva fatto riferimento ad un percorso che interessava la strada vicinale del (OMISSIS) e poi un sentiero e che il sito così individuato corrispondeva a quello individuato dal CTU; d’altra parte, neppure risulta che vi fossero altri percorsi possibili sui fondi serventi oltre a quello individuato dal CTU. 9. Il quinto e il sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, in quanto attengono alla valutazione del giudice di appello sul requisito dell’apparenza della servitù. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono il vizio di motivazione la sentenza di appello perchè non avrebbe dato risposta alla censura secondo la quale il tracciato dal punto C al punto D, come indicato nella CTU, era "poco evidente per l’intera percorrenza" secondo lo stesso consulente, così che non avrebbe potuto integrare il requisito per la concessione della servitù di passaggio.

Con il sesto motivo, le stesse censure sono richiamate per sostenere la violazione dell’art. 1061 c.c. per il quale le servitù non apparenti non possono essere acquistate per usucapione.

9.1 La Corte distrettuale, quanto all’apparenza, ha ritenuto che "il tracciato va valutato nella sua interezza e per il suo logico sviluppo… e, sul punto, vi è ampio riscontro nella sentenza impugnata e assoluta mancanza di contestazione nell’atto di appello";

ha richiamato Cass. n. 22829/2005, che, peraltro, riguarda l’usucapione di una servitù di scarico, ma effettivamente contiene l’affermazione per la quale "è, quindi, essenziale, per chi possegga il fondo servente, che le opere che di fatto asservirlo tale fondo a quello altrui siano obiettivamente manifeste e visibili nel loro insieme".

I due motivi di ricorso si concentrano sul tratto di strada delimitato dai punti C-D che il CTU aveva definito "poco evidente";

la Corte di Appello, su tale censura, già formulata come motivo di appello, ha dato una risposta convincente, affermando che l’apparenza deve essere valutata sul complessivo tracciato, non essendo sufficiente la scarsa evidenza di una sua parte, mentre il tracciato era evidente nelle restanti parti; occorre aggiungere che già in primo grado il giudice aveva accertato, facendo proprie le conclusioni del CTU, che era meno marcato il tratto di strada dal punto C al punto D (della consulenza), ma era decisamente marcato il tratto D – E- F precisando che "il tratto che interessa il presente giudizio, quello passante per i mappali 93, 10 e 110, di proprietà attorea è costituito da una strada ben visibile, stabile e con caratteristiche di destinazione al transito"; ne discende che sussisteva pure accertamento che la strada, nel tratto rilevante per il giudizio era ben visibile.

La circostanza che il tracciato sia stato individuato e che la servitù sia stata motivatamente ritenuta apparente, rende superflua la valutazione di altre circostanze (prospettate come vizio di motivazione), come la richiesta formulata per avere indicazioni, dal proprietario, sulle zone più idonee al transito (che non esclude che comunque il passaggio fosse esercitato proprio sul sito individuato dal CTU mentre le denunce a carico di ignoti circa il taglio di roverelle e altri arbusti, addirittura in sito diverso da quello accertato dal CTU, risultano del tutto irrilevanti. Pertanto non sussiste il vizio di motivazione dedotto con il quinto motivo e non sussiste la violazione dell’art. 1061 c.c. per il quale non sono usucapibili le servitù non apparenti, perchè la servitù, nella fattispecie, era apparente essendo presentì opere visibili e permanente destinate al suo esercizio.

10. Il ricorso deve quindi essere rigettato con la condanna dei ricorrenti, in quanto soccombenti, al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti P. R., P.L.C. e R.F.L. a pagare ai controricorrenti B.G., T.P. e F. C. ved. Ri. le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2012

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