Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-11-2011) 25-11-2011, n. 43808 Trasmissione di atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 6 aprile 2011 e depositata in pari data, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto – per quanto qui rileva – la richiesta di applicazione dell’indulto avanzata dal condannato S.N., sulla base del rilievo che il titolo dei reati per i quali era stata inflitta la pena (estorsioni tentate, aggravate ai sensi del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203) ostava alla applicazione del condono, laddove era infondata la tesi difensiva secondo la quale il divieto di applicazione dell’indulto non concerneva i delitti tentati.

2. – Ricorre per cassazione il condannato, col ministero dei difensori di fiducia, avvocati Domenico Mignosa e Salvatore Caruso, mediante atto recante la data del 18 aprile 2011, col quale deduce:

il tentativo costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto al corrispondente delitto consumato; in difetto di espressa indicazione normativa l’esclusione dall’indulto, stabilita per il reato consumato, non si estende al tentativo; in tal senso di sono espresse le Sezioni Unite della Corte suprema di cassazione; il riferimento ai reati aggravati, contenuto nella L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 2, lett. d), si riferisce esclusivamente ai delitti consumati;

la aggravante del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, non è configurabile in relazione alle contravvenzioni.

3. – Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data del 15 luglio 2011, rileva: il ricorso è manifestamente infondato; il criterio letterale e quello della ratio legis concordano nel senso che il divieto di applicazione del condono ricorre anche per i delitti tentati; infatti "il fulcro della disposizione non è il tipo di reato, consumato o tentato, ma il fatto che a qualsiasi tipo di reato acceda quella aggravante"; alla declaratoria della inammissibilità del ricorso, concernente "mera quaestio iuris", può immediatamente procedersi nella sede del presente scrutino di legittimità (in alternativa alla qualificazione della impugnazione come opposizione e alla conseguente restituzione degli atti alla Corte territoriale) alla luce del "principio di efficienza processuale derivante dal principio di ragionevole durata del processo". 4. – Rileva la Corte che, alla stregua del combinato disposto dell’art. 672 c.p.p. e art. 667 c.p.p., comma 4, la legge appresta con riferimento ai provvedimenti in materia di indulto, adottati de plano dal giudice della esecuzione, lo strumento della opposizione al medesimo giudice, il quale provvede con le forme e con il rito degli incidenti di esecuzione.

Peraltro, in generale, secondo il più recente indirizzo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte rispetto al contrastante precedente orientamento (v. in proposito: Sez. 1, 24 febbraio 1995, n. 1146, Arrighini, massima n. 201023; Sez. 1, 2 dicembre 1996, n. 6387, Di Giannantonio, massima n. 206349), il rimedio della opposizione riveste carattere affatto esclusivo e deve essere inderogabilmente esperito anche nella ipotesi – ricorrente nella specie – in cui il giudice della esecuzione abbia proceduto (anzichè de plano) nel contraddicono tra le parti à termini dell’art. 666 c.p.p. (Sez. 3, 7 aprile 1995, n. 1182, Cancello, massima n. 202599;

Sez. V, 2 ottobre 2001, n. 44476, Costa, massima n. 220589; Sez. 3, 5 dicembre 2002, Salamone, n. 8124, massima n. 223464; Sez. 1, 28 marzo 2006, n. 15070, Cosmai, massima n. 233945; Sez. 1, 30 marzo 2006, n. 17331, Poggiolini, massima n. 234258; Sez. 1, 10 novembre 2006, n. 38694, Di Giovanni, massima n. 235983; Sez. 1, 20 febbraio 2007, n. 26021, Torcasio, massima n. 237334; Sez. 1, 9 marzo 2007, n. 18223, Siclari, massima n. 237361; Sez. 1, 22 marzo 2007, n. 14642, Stankovic, massima n. 236164; Sez. 1, 10 luglio 2007, n. 28045, Spezzani, massima n. 236903; Sez. 1, 20 settembre 2007, 36231, Brugnani, massima n. 237897; Sez. 1, 26 settembre 2007, n. 37343, Olivieri, massima n. 237508; Sez. 1, 27 settembre 2007, n. 39919, Raccuglia, massima n. 238046; Sez. 1, 16 gennaio 2008, n. 4120, Catania, massima n. 239076; Sez. 4, 29 gennaio 2008, n. 15149, Campanella, massima n. 239733; Sez. 1, 5 giugno 2008, n. 23606, Nicastro, massima n. 239733; e, da ultime, Sez. 1, 26 novembre 2008, n. 48169, Moukhlis; Sez. 1, 10 marzo 2009, n. 13991, Stimoli; Sez. 1, 14 ottobre 2010, n. 39679, Russo; Sez. 1, 17 dicembre 2010, n. 45624, Jentile; Sez. 1, 12 luglio 2011, n. 29499, Maugeri, non massimate).

Tale orientamento deve essere tenuto fermo, anche nel caso in esame, senza possibilità di deroga in considerazione del particolare contenuto dei motivi di impugnazione (come postula il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte): la qualificazione del mezzo di impugnazione esperito riveste invero carattere assolutamente preliminare in quanto concerne la competenza del giudice adito.

Nè, in proposito giova, il richiamo al "principio di efficienza processuale derivante dal principio di ragionevole durata del processo". Il principio de quo ben può essere assunto a canone ermeneutico, ma non abilita l’interprete a derogare alla disciplina positiva per esigenze di economia processuale.

Conclusivamente, il ricorrente, anzichè adire questa Corte, avrebbe dovuto correttamente attivare lo strumento specificamente previsto dalla legge e, pertanto, preclusivo del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (v. Cass., Sez. Un., 28 gennaio 1956, n. 4, ric. Anelli, massima n. 97605).

L’error in procedendo del ricorrente non comporta, tuttavia, l’inammissibilità del ricorso.

Soccorre, invero, il generale principio di conservazione del valore degli atti giuridici, di cui l’istituto della conversione costituisce particolare esplicazione.

E in applicazione di detto principio la Corte provvede alla corretta qualificazione del ricorso e ne dispone la trasmissione alla Corte di appello di Catania, in funzione di giudice della esecuzione, per il corso ulteriore.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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