Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-11-2011) 25-11-2011, n. 43807 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 25.1.2011 il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava il reclamo di C.T. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Torino con il quale in data 29.11.2010 era stata dichiarata inammissibile l’istanza volta ad ottenere la sospensione condizionata della pena ai sensi della L. n. 207 del 2003 (c.d. indultino).

A ragione il tribunale rilevava che – indipendentemente dalla individuazione della sentenza di condanna oggetto di esecuzione – dovendosi equiparare il provvedimento richiesto ad un beneficio premiale ovvero ad altra misura alternativa, presuppone la valutazione del percorso rieducativo del condannato e che nel caso di specie doveva ritenersi evidente come la mancata fruizione di precedenti benefici non consentisse una prognosi di sicura affidabilità e di idoneità della misura richiesta.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il C., a mezzo del difensore di fiducia, denunciando il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata che ha erroneamente affermato che il ricorrente non aveva usufruito di precedenti benefici penitenziari, omettendo di valutare che, al contrario, il C. è stato ammesso dal Magistrato di sorveglianza ad eseguire la pena presso il domicilio, aveva beneficiato della liberazione anticipata e di più permessi premio ed era stato ammesso dal direttore del carcere di Torino al lavoro esterno.

Non aveva, invece, valutato il tribunale la questione relativa al titolo cui si riferisce la condanna in esecuzione ai fini della ammissibilità della richiesta sulla quale era fondato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza oggetto del reclamo.

Motivi della decisione

L’Interesse richiesto dall’art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente.

Il requisito dell’interesse deve sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame, anche in quello della sua decisione e deve configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale (15.3.1996, Cascio, rv. 204605; 29.9.1994, Bruzzise, rv. 199607;

7.3.1995, rv. 202251).

Alla luce di questi principi, nel caso in esame, non sussiste l’interesse al ricorso alla luce dell’intervenuta scarcerazione del ricorrente per espiazione della pena alla data del 26.2.2011, come attestato dal certificato del D.A.P. acquisita in atti.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Al sensi dell’art. 616 c.p.p., deve essere esclusa la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara Inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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