Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-01-2012, n. 15 Avanzamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il tenente colonnello del Corpo della Guardia di Finanza Em.Li. ha partecipato al giudizio di avanzamento al grado superiore riferito all’anno 2006 ed è stato giudicato idoneo ma non iscritto in quadro in quanto collocato al 171° posto della graduatoria su 29 posti disponibili.

L’Ufficiale ha quindi proposto ricorso al T.A.R. Palermo al fine di ottenere per quanto di interesse l’annullamento del deliberato della C.S.A. ed ha dedotto a tal fine censure di eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo, riferite ad alcuni dei parigrado promossi.

A seguito della produzione in giudizio da parte dell’Amministrazione della documentazione caratteristica degli ufficiali controinteressati il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, reiterando ed articolando le censure in precedenza dedotte.

Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale, dopo aver espressamente disatteso la censura di eccesso di potere in senso assoluto, ha accolto il ricorso.

A sostegno del decisum il Tribunale ha rilevato che la Commissione, incorrendo nel vizio di eccesso di potere in senso relativo, ha utilizzato nei confronti del ricorrente un metro di valutazione troppo restrittivo rispetto a quello valorizzato – con riferimento alle qualità morali di carattere e fisiche nonchè alla motivazione al lavoro – nei confronti degli ufficiali Ca., To. e Fo.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dalla socccombente Amministrazione la quale ne ha chiesto l’integrale riforma, previa sospensione dell’esecutività, deducendo a tal fine due articolati motivi di impugnazione.

Si è costituito per resistere l’appellato il quale ha altresì proposto ricorso incidentale, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha assorbito profili di censura volti a contestare nella sua integralità il deliberato della Commissione Superiore.

Con ordinanza n. 673 del 2010 questo Consiglio ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’Amministrazione ed ha sospeso l’esecutività della sentenza di primo grado.

Alla pubblica udienza del 30 giugno l’appello è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è fondato e va pertanto accolto.

Come riferito in premessa, la sentenza impugnata ha riscontrato nella deliberazione della C.S.A. in controversia il vizio di eccesso di potere in senso relativo rilevando che:

a) per quanto riguarda le condizioni fisiche e il portamento e decoro (sottoprofili delle qualità morali fisiche e di carattere di cui alla lett. a), comma 4, art. 21 del D.Lgs. n. 69/2001) i giudizi espressi dai componenti nelle schede di valutazione contrastano con quelli desumibili dalla documentazione caratteristica del ricorrente e dei controinteressati, dalla quale si evince una prevalenza del t. col. Li.;

b) per quanto riguarda la motivazione al lavoro (sottoprofilo delle qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito … di cui alla lett. b) del comma citato) i giudizi espressi dai componenti nelle schede di valutazione contrastano con quelli desumibili dalla documentazione caratteristica del ricorrente e dei controinteressati, dalla quale si evince una situazione di sostanziale parità tra gli ufficiali posti a confronto.

Riordinando quanto dedotto – in modo obiettivamente assai poco sintetico – dall’Amministrazione, con un primo rilievo l’appellante deduce che ha errato il Tribunale nell’utilizzare come base per il riscontro le aggettivazioni contenute nelle schede di valutazione, per un duplice ordine di motivi.

Per un verso, infatti, la redazione delle schede rappresenta un atto di sintesi successivo alla fondamentale fase orale e non sostituisce il punteggio assegnato a ciascun ufficiale; per altro verso, i giudizi espressi dai componenti della C.S.A. non sono comparabili con quelli attribuiti in sede di documentazione caratteristica, essendo diversa la normativa di riferimento, il periodo oggetto di valutazione nonchè la finalità del giudizio.

Il rilievo è fondato, alla luce della consolidata giurisprudenza.

Come infatti da questa chiarito, in tema di procedure di valutazione connesse all’avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, l’assegnazione del punteggio rappresenta soltanto la conclusione di un articolato processo valutativo che comprende un approfondito esame collegiale e una conseguente discussione, fermo restando che l’esposizione delle ragioni determinanti l’assegnazione di un certo punteggio, espressamente richiesta dall’art. 13, comma 4, D.M. 2 novembre 1993, n. 571, non costituisce la motivazione ovvero la traduzione del punteggio dal dato numerico al linguaggio, ma rappresenta un dato complementare in grado di meglio illustrare il procedimento valutativo utilizzato per la formazione del punteggio stesso, che rimane il momento centrale del giudizio e il solo in grado di precisare anche le più sottili sfumature di merito (cfr. IV Sez. n. 7841 del 2004).

Per altro verso, per quanto riguarda il preteso contrasto con le risultanze dei documenti caratteristici, è evidente che il giudizio della C.S.A. si fonda sulle risultanze dell’intero libretto personale dell’ufficiale e dunque non soltanto sui giudizi caratteristici da questi ricevuti negli anni ma anche sul suo integrale stato di servizio.

Come dedotto dall’Avvocatura, deve quindi concludersi che dal punto di vista sistematico non può seguirsi l’impostazione fatta propria dalla sentenza impugnata la quale ha in sostanza erroneamente circoscritto il suo esame critico ai giudizi letterali espressi dai componenti della Commissione invece di esaminare i punteggi e cioè il momento essenziale del giudizio valutativo.

Come altresì dedotto dall’Avvocatura, tale errore metodologico ha comportato – come ulteriore e decisiva conseguenza – un esame isolato dei profili riguardanti doti fisiche degli scrutinandi, laddove la normativa di riferimento richiede alla Commissione un giudizio unitario e contestuale, da esprimersi appunto mediante punteggio, sull’insieme delle doti "fisiche, morali e di carattere" degli scrutinandi.

Invece, secondo un granitico orientamento giurisprudenziale dal quale questo Collegio non ritiene di doversi discostare, il giudice amministrativo non può scindere i singoli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione, o peggio ciascuna delle qualità prese in considerazione nell’ambito di essi, per poi assumere che uno solo di essi isolatamente considerato sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo o, se illegittimo, a travolgerlo, in quanto i titoli vantati da ciascun ufficiale sono bilanciabili fra loro conducendo ad un giudizio indivisibile, che è massimo per gli ufficiali di grado più elevato (cfr. da ultimo IV Sez. n. 926 del 2011).

Quanto sin qui osservato è sufficiente all’accoglimento dell’appello principale alla integrale riforma della sentenza impugnata.

Giova però comunque precisare – sulla base della analitica disamina svolta dall’Amministrazione con riguardo alle risultanze dei documenti caratteristici degli ufficiali interessati, alle quale si rinvia – che il concreto raffronto tra la posizione del ricorrente e quella dei controinteressati non conduce in alcun modo al rilievo di quella patente disparità di trattamento che il ricorrente stesso pretende.

Ciò comporta sul piano processuale che l’operato della Commissione deve ritenersi del tutto indenne dalle censure dedotte nel ricorso introduttivo, non potendosi in esso riscontrare alcuna palese irrazionalità emergente per la sua macroscopica evidenza.

Infatti, secondo principi consolidati, la discrezionalità tecnica attribuita alla Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione.

In altri termini, sono apprezzabili solo quelle palesi aberrazioni in presenza delle quali il vizio di valutazione di merito trasmoda in eccesso di potere per la manifesta irrazionalità in cui si manifesti il cattivo esercizio del potere amministrativo, sì da far ritenere che i punteggi siano frutto di elementari errori ovvero il risultato di criteri impropri, volti al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei alle funzioni del grado superiore da conferire.

Deve quindi procedersi all’esame dell’appello incidentale col quale il colonnello Li. lamenta l’incompletezza della disamina svolta dalla sentenza impugnata, la quale in sostanza si è arrestata al riscontro dei vizi denunziati in relazione ai requisiti di cui alle lettere a) e b).

In altri termini il Tribunale non avrebbe percepito che le censure dedotte dal ricorrente investivano l’intero operato valutativo della Commissione, la quale in sostanza non ha condotto l’esame di merito dei singoli ufficiali in coerenza con i parametri di giudizio enunciati in via generale.

L’appello va disatteso in primo luogo perchè, come sopra visto, non sussistono elementi in base ai quali affermare che la Commissione ha disapplicato – come pretenderebbe l’appellante incidentale – i criteri valutativi generali fissati nella riunione del 20 gennaio 2006.

In ogni caso, dal punto di vista processuale, va considerato che la sentenza impugnata non ha assorbito le doglianze riferite alle altre voci di valutazione ma le ha espressamente respinte nel merito e quindi, implicitamente ma necessariamente, aveva già disatteso il rilievo di fondo ora richiamato dall’appellante incidentale.

Sulla base delle esposte considerazioni l’appello principale va quindi accolto, con riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso introduttivo mentre l’appello incidentale va respinto.

Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese del giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alle peculiarità di alcune delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, così decide:

– accoglie l’appello principale in epigrafe, riforma la sentenza impugnata e respinge il ricorso di primo grado;

– respinge l’appello incidentale;

– compensa tra le parti spese e onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 30 giugno 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: Luciano Barra Caracciolo, Presidente, Antonino Anastasi, estensore, Gerardo Mastrandrea, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.

Depositata in Segreteria il 2 gennaio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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