Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-01-2012, n. 14 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Società appellata ha presentato nel novembre del 2008 una richiesta di rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico nel comune di Ribera ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003.

Decorso inutilmente il termine di 180 giorni – previsto dal comma 4 del citato articolo per la convocazione della Conferenza dei servizi – la istante nel maggio del 2010 ha quindi adito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. il TAR Palermo, il quale con la sentenza in epigrafe indicata ha accolto il ricorso, accertando l’illegittima natura omissiva del comportamento silente tenuto dall’Amministrazione.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dall’Amministrazione regionale la quale ne ha chiesto l’integrale riforma osservando – sulla scorta di recente pronuncia di questo Consiglio – che il silenzio non poteva dirsi nella fattispecie formato dal momento che la società non aveva soddisfatto una specifica richiesta di integrazioni documentali avanzata dal responsabile del procedimento sulla base di quanto previsto dalle linee guida al PEARS approvate con delibera di G.R. in data 3 febbraio 2009 e medio tempore entrate in vigore.

Si è costituita la società appellata instando per il rigetto dell’avverso gravame.

Con ordinanze n. 182 del 4.2.2011 e n. 649 del 10 giugno 2011 questo Consiglio ha disposto adempimenti istruttori, ai quali l’Amministrazione ha provveduto depositando nella camera di consiglio del 30 giugno 2010 una nota dirigenziale.

Nella predetta camera di consiglio l’appello è stato trattenuto in decisione, per essere definito con sentenza succintamente motivata.

Motivi della decisione

L’appello non è fondato e va pertanto respinto.

Al fine di perimetrare i confini fattuali della presente controversia giova ricordare che la società appellata ha presentato l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione unica per l’installazione di un impianto fotovoltaico in data 11 novembre 2008 e, nell’inerzia dell’Amministrazione, ha notificato il ricorso avverso il silenzio dalla stessa serbato in data 13 maggio 2010.

Con successiva nota del 17 giugno 2010 l’Amministrazione ha richiesto integrazioni documentali sulla base di quanto previsto dalle linee guida al PEARS approvate con delibera di G.R. in data 3 febbraio 2009.

L’appellata sostiene di aver prodotto tale documentazione in data 27 luglio 2010.

Ciò premesso va altresì evidenziato che con le ordinanze nn. 182/2001 e 649/2011 questo Consiglio ha richiesto all’Amministrazione di riferire per iscritto chiarendo quale documentazione integrativa è stata richiesta all’impresa e se la stessa abbia compiutamente adempiuto a tale richiesta.

Al riguardo l’Avvocatura ha depositato in data odierna una nota dirigenziale del 23 giugno 2011 nella quale, a giudizio del Collegio, non sono in realtà forniti gli elementi istruttori richiesti e vengono invece riportate informazioni (ad es. sulla data di richiesta da parte della Regione delle integrazioni documentali) palesemente generiche se non contraddittorie.

Tale nota, in ogni caso, è stata depositata ben oltre il termine perentorio all’uopo assegnato nelle predette ordinanze istruttorie e comunque in violazione del termine dilatorio risultante dal combinato disposto degli artt. 73 ed 87 c.p.a.

A giudizio del Collegio, il comportamento inadempiente tenuto dall’Amministrazione va necessariamente valutato ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. e dell’art. 116, 2° comma, c.p.c., come del resto preannunciato all’atto dell’istruttoria.

In tale ottica, con il primo motivo e con il terzo motivo d’appello l’Amministrazione sostiene che la società non avrebbe riscontrato la richiesta di integrazioni documentali avanzata dall’Amministrazione.

I mezzi sono inammissibili per la loro genericità, esistendo agli atti nel fascicolo di primo grado copia della nota in data 27 luglio 2010 con la quale la società afferma di aver dato completo riscontro alla richiesta e non risultando questo punto in alcun modo chiarito dal sopracitato adempimento istruttorio.

Con il secondo motivo l’Amministrazione deduce che il silenzio inadempimento può sostanzialmente concretizzarsi solo una volta decorsi 180 giorni dal momento in cui l’amministrazione procedente è stata posta in condizioni di esaminare compiutamente la relativa domanda, in quanto integrata dalla documentazione necessaria.

Anche questo mezzo va disatteso.

Il criterio orientativo richiamato dall’appellante – che trova preciso riscontro nella giurisprudenza di questo Consiglio: cfr. C.G.A. 213 del 2011 – va interpretato a giudizio di questo Collegio nel senso che il termine semestrale non decorre solo se la documentazione inoltrata presenti carenze tali da non consentire di sottoporre la relativa istanza all’organo deliberante: in caso diverso, secondo i principi, spetta invece a tale organo di richiedere le integrazioni istruttorie che reputi necessarie ai fini della definizione del procedimento.

Nel caso in esame, non avendo l’Amministrazione chiarito alcunchè al riguardo, deve ritenersi operante il criterio generale e fisiologico secondo cui spettava alla Conferenza rilevare le eventuali incompletezze della documentazione presentata a corredo dell’istanza e di quella versata in via integrativa.

A ciò deve aggiungersi che in linea generale la richiesta di integrazione documentale non interrompe il termine per la conclusione del procedimento ma lo sospende sino all’avvenuta integrazione, come chiaramente si evince dall’art. 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990.

Quindi di norma la richiesta istruttoria dà luogo a sospensione, fermo restando che a livello normativo ben possono configurarsi ipotesi di interruzione del termine procedimentale conseguenti a richieste di natura istruttoria o assimilabile, come previsto ad esempio dall’art. 10-bis della citata legge n. 241 per il caso specifico del preavviso di rigetto.

Con l’ultimo motivo l’Amministrazione sostiene, se ben si comprende, che nella Regione Sicilia in virtù delle competenze esclusive ad essa demandate dallo Statuto costituzionale non si applica il termine procedimentale di 180 giorni divisato dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003.

Il mezzo va disatteso per la sua assoluta genericità in quanto l’appellante non indica quale diverso termine sarebbe applicabile a livello regionale.

In ogni caso è evidente, alla stregua della pertinente normativa comunitaria e nazionale nonchè avuto riguardo alle pronunzie della Corte costituzionale in materia, l’impossibilità di ipotizzare un procedimento la cui conclusione sia rimessa all’arbitrio dell’Amministrazione procedente, con ulteriore patente violazione della normativa regionale in tema di procedimento amministrativo.

Sulla base delle esposte considerazioni l’appello va quindi respinto.

Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese di questo grado del giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alle richiamate oscillazioni giurisprudenziali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Compensa tra le parti spese e onorari di questo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 30 giugno 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: Luciano Barra Caracciolo, Presidente, Antonino Anastasi, estensore, Gerardo Mastrandrea, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.

Depositata in Segreteria il 2 gennaio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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