Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-06-2012, n. 9458

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con atto di citazione notificato il 5 ottobre 1989 O. M. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, l’Alitalia, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 9.470.000, a titolo di risarcimento dei danni subiti per il danneggiamento di tre bagagli e la perdita di numerosi oggetti contenuti al loro interno. L’Alitalia si costituì e contestò la fondatezza della domanda. Chiese di chiamare in giudizio la società SEA, concessionaria in esclusiva della gestione dei servizi di scalo presso gli aeroporti milanesi (presso cui l’attrice aveva presentato il reclamo al suo arrivo a (OMISSIS), avendo viaggiato sul volo proveniente da (OMISSIS)), e la società SEAV, poi STAM, che aveva curato la riconsegna dei bagagli presso la portineria dell’abitazione milanese dell’attrice.

Si costituirono nel giudizio di primo grado sia la SEA che, anche a seguito della chiamata in causa pure da parte della SEA, per esserne manlevata, la SEAV, poi STAM. Entrambe chiesero il rigetto della domanda dell’attrice.

1.1.- Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva del 18 dicembre 2000, accertò la responsabilità dell’Alitalia per il danneggiamento del bagaglio e la sottrazione dei beni, riservando alla sentenza definitiva la quantificazione dei danni; accolse la domanda di garanzia di Alitalia nei confronti di SEA e quella di quest’ultima nei confronti di STAM. Il Tribunale deferì giuramento estimatorio alla O..

1.2. – Con sentenza definitiva dell’8 maggio 2002, prestato il giuramento, il Tribunale condannò l’Alitalia a pagare all’attrice la somma di Euro 7.589,90, oltre le spese.

2.- La società TRAVEL INT (già STAM) propose appello; si costituì l’Alitalia e propose appello incidentale. Si costituirono in secondo grado anche O.M. e la SEA. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 29 novembre 2007, ha accolto l’appello incidentale dell’Alitalia ed ha condannato quest’ultima al pagamento in favore della O. della somma, già offerta, pari ad Euro 662,20, oltre interessi legali dal 14 aprile 1989, nonchè al pagamento, nella misura di 1/3, delle spese del primo e del secondo grado di giudizio; ha dichiarato la SEA tenuta a manlevare l’Alitalia di quanto tenuta a versare all’attrice, con compensazione delle spese tra le due so cietà. Ha altresì accolto l’appello della TRAVEL INT e, per l’effetto, ha rigettato la domanda di manleva proposta nei suoi confronti dalla SEA, spese compensate.

3.- Avverso la sentenza, O.M. propone il ricorso n. 11847/08, affidato a tre motivi. Si difendono con controricorso Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A. e TRAVEL – INT s.r.l. in liquidazione (già Società Trasporti Aereo-porti Milanesi – STAM).

3.1.- Avverso la stessa sentenza la S.E.A. – Società Esercizi Aeroportuali s.p.a. propone il ricorso n. 21514/08, affidato a tre motivi. Non si difendono gli intimati.

Motivi della decisione

Preliminarmente i ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti.

Entrambi sono soggetti, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (29 novembre 2007).

1.- Il primo motivo del ricorso proposto dalla O., per il profilo col quale si denuncia il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 952 c.n., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 ed il secondo motivo, per il profilo col quale si denuncia il vizio di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1681 e 2698 cod. civ., sono inammissibili per mancanza del quesito di diritto.

2.- Col primo e col secondo motivo si denuncia altresì il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, relativo, per il primo, all’esclusione della colpa grave del vettore, per il secondo, alla mancata prova da parte del vettore di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

2.1.- Col terzo motivo si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, relativo alla quantificazione dei danni subiti dalla Sig.ra O..

2.2.- Quanto alla denuncia del vizio di motivazione, sarebbe stato necessario il momento di sintesi che questa Corte ha ripetutamente ritenuto indispensabile per una corretta formulazione del motivo ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., nel testo come sopra vigente (cfr., tra le altre, Cass. n. 4556/09): non si rinviene nè nel corpo dell’illustrazione dei motivi, nè all’inizio od in calce, una parte che contenga le indicazioni di cui all’ultimo inciso dell’art. 366 bis cod. proc. civ., secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte appena richiamata.

3.- Queste ultime considerazioni valgono anche per i tre motivi del ricorso proposto dalla S.E.A., per i profili di essi con i quali si denuncia difetto di motivazione: ciò è avvenuto mediante il solo richiamo, nell’intitolazione dei motivi, all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5; si tratta di una tecnica redazionale che rende, per tali profili, i motivi inammissibili per la mancanza del momento di sintesi della censura, come sopra inteso.

3.1.- I tre motivi contengono anche la denuncia del vizio di violazione di legge, con la relativa enunciazione dei quesiti di diritto, secondo quanto appresso:

– primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 1693 cod. civ., concluso col seguente quesito di diritto: "Dica l’Eccellentissima Corte di Cassazione se nell’ipotesi di trasporto di merci la mancanza di prova delle cause esimenti di cui all’art. 1693 e.e. da parte del vettore, possa escludere la responsabilità dello stesso";

– secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 952 c.n., concluso col seguente quesito di diritto: "Dica l’Eccellentissima Corte di Cassazione se alla fattispecie di cui al presente giudizio e in relazione all’art. 952 c.n., sia configurabile la presunzione di responsabilità del vettore Travel Int s.r.l., dovendosi includere nella dizione di trasporto aereo tutto l’arco temporale che va dalla presa a bordo fino alla consegna delle merci";

– terzo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 952 c.n. e art. 1693 cod. civ., concluso col seguente quesito di diritto: "Dica l’Eccellentissima Corte di Cassazione se alla fattispecie di cui al presente giudizio e in relazione all’art. 1693 c.c. e art. 952 c.n. costituisca idonea prova esimente della responsabilità del vettore Travel Int s.r.l. l’aver lo stesso vettore inserito in buste di plastica i bagagli".

Orbene, ritiene il Collegio che i quesiti siano formulati in termini tali da non rendere in alcun modo evidente le questioni di diritto sottoposte all’esame della Corte, poichè i primi due sono espressi in termini generici e senza alcun cenno al caso di specie, in particolare con riguardo alla situazione di fatto e di diritto dedotta in giudizio, ed il terzo contiene soltanto un cenno a quanto affermato nella sentenza impugnata, mancando ogni riferimento ritenuto necessario da precedenti di questa Corte (tra cui Cass. n. 24339/08, n. 4044/09), che qui si ribadiscono – alla ratio decidendi della sentenza impugnata ed alle ragioni di critica sollevate dalla ricorrente.

Conclusivamente, nessuno dei tre quesiti di diritto consente a questa Corte l’individuazione dell’errore di diritto denunciato dalla ricorrente con riferimento alla fattispecie concreta nè l’enunciazione di una regula iuris applicabile anche in casi ulteriori rispetto a quello da decidere con la presente sentenza, poichè di tale caso e delle questioni che esso pone non è fornita valida sintesi logico-giuridica (cfr. Cass. S.U. n. 26020 del 30 ottobre 2008).

4.- Non vi è luogo a provvedere sulle spese del secondo ricorso, atteso che gli intimati non si sono difesi.

La ricorrente O. va invece condannata a rifondere le spese delle resistenti Alitalia e Travel Int s.r.l., in liquidazione, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili. Condanna O.M. al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A. nella somma di Euro 1.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), ed in favore di TRAVEL INT s.r.l., in liquidazione, nella somma di Euro 1.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA per entrambe.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2012

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