Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-11-2011) 25-11-2011, n. 43803

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 5 novembre 2010 e depositata il 12 novembre 2010, la Corte di appello dell’Aquila ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da D.L.A. avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Pescaia, 13 dicembre 2005, di condanna "alla pena di giustizia" per il delitto previsto e punito dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 2, motivando: la impugnazione non contiene "alcuna critica specifica contro uno o più punti della decisione", sicchè "potrebbe attagliarsi a qualsiasi sentenza avente il medesimo oggetto"; la inosservanza della disposizione dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), comporta la inammissibilità dell’appello.

2. – Ricorre per cassazione l’imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Mario Iraggi, mediante atto del 6 dicembre 2010, col quale deduce: con l’appello l’imputato "ha soltanto chiesto l’applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53"; la ordinanza impugnata "appare del tutto scollegata a tale richiesta";

il provvedimento lede il diritto di difesa, negando la possibilità di "discutere in udienza il petitum". 3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data del 15 luglio 2011, rileva ad adiuvandum:

non sono generici i motivi dell’appello "che chiede l’applicazione di un beneficio". 4. – Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.

L’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) prescrive a pena di inammissibilità, sanzionata dall’art. 591 c.p.p., che i motivi di impugnazione contengano la "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta".

Nella specie l’appellante, con l’atto di gravame presentato il 14 dicembre 2005 (v. il fascicolo processuale, p. 29) ha chiesto la sostituzione della pena detentiva irrogata colla libertà controllata, specificamente motivando che D.L. si era "sicuramente incamminato sulla strada della riabilitazione"; aveva ottenuto permessi premio ed era stato ammesso ad una udienza pontificia.

Pertanto l’appello proposto corrisponde al modello legale della impugnazione; sicchè illegittima è la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte territoriale.

Conseguono l’annullamento, senza rinvio, della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello dell’Aquila per il giudizio di secondo grado.

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello dell’Aquila per il giudizio di secondo grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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