Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-11-2011) 25-11-2011, n. 43723

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Roma, in data 20.1.2011, confermava la sentenza emessa dal Tribunale della stessa sede, in data 12.11.2009, con la quale, con le circostanze attenuanti generiche, condannava B.S. alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, perchè violava la prescrizione della misura di prevenzione alla quale era sottoposto ed in particolare l’obbligo di restare in casa negli orari stabiliti.

La Corte, in specie per quel che qui rileva, riteneva congrua l’entità della pena inflitta all’imputato, proporzionata alla gravità del reato e alla personalità dell’Imputato gravato da plurimi precedenti penali.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il B., a mezzo del difensore di fiducia, denunciando in primo luogo la violazione di norma processuale prevista a pena di inammissibilità avendo la Corte d’appello celebrato l’udienza in assenza dell’imputato in stato di detenzione per altra causa.

In particolare, si deduce che il ricorrente non era stato posto in condizione di manifestare la volontà di presenziare all’udienza camerale, non essendo tale possibilità indicata nel decreto di citazione per il giudizio di appello.

Il ricorrente, quindi, lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla determinazione della pena inflitta non avendo il giudice di seconde cure preso in alcun modo in considerazione le allegazioni difensive tra le quali quelle attestanti lo stato di tossicodipendenza.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Invero, dagli atti emerge che all’imputato, detenuto per altra causa, era stato regolarmente notificato il decreto di citazione a giudizio dinanzi alla Corte di appello contenente l’indicazione che si procedeva in camera di consiglio e con il riferimento specifico alle disposizioni di legge tra le quali quella dell’art. 599 c.p.p..

Conseguentemente, diversamente da quanto affermato, il ricorrente è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di chiedere di essere ascoltato secondo quanto previsto dall’art. 127 c.p.p.; pertanto, in mancanza di tale richiesta alcuna violazione processuale può rilevarsi.

Invero, è stato affermato che l’omissione nel decreto di citazione a giudizio dell’avvertimento per l’imputato che ha facoltà d’intervenire e di essere eventualmente sentito, non è causa di nullità del decreto stesso. Tra i requisiti del decreto di citazione a giudizio la legge non annovera il predetto avvertimento, sicchè, in forza del principio di tassatività delle cause di nullità enunciato dall’art. 177 c.p.p., non è consentito ipotizzarne altre al di là di quelle normativamente previste (Sez. 5, n. 14569, 14/02/2005, Arziliero, rv. 231776).

2. Sono, altresì, manifestamente infondate le ulteriori doglianze del ricorrente in ordine alla entità della pena inflitta, tenuto conto della compiuta motivazione sul punto della sentenza impugnata che ha sottolineato la natura del reato e la personalità dell’imputato gravato da plurimi precedenti penali. Peraltro, all’imputato è stata Inflitta la pena meno grave prevista per la fattispecie di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1, pur potendosi configurare – come si rileva specificamente nella sentenza di primo grado – il reato di cui al comma 2 della citata norma, posto che lo stesso era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

3. Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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