Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-11-2011) 25-11-2011, n. 43802

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 2 marzo 2011 il GIP del Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la domanda proposta da P.I. volta a far dichiarare non esecutivo il decreto penale con il quale, il 13.5.2010, lo stesso GIP lo aveva condannato al pagamento di Euro 958,00 di ammenda, decreto divenuto esecutivo il 3 novembre successivo.

A sostegno della decisione il giudicante osservava che l’istanza rigettata si fondava sulla ritenuta nullità della notificazione del titolo anzidetto, nullità non rilevabile nel caso di specie, posto che il decreto risultava ritualmente notificato a mezzo raccomandata postale della quale era stato dato avviso al destinatario con successiva raccomandata.

Erroneamente, motivava ancora il giudice territoriale, era stata eccepita la nullità della notifica, sul rilievo che la seconda raccomandata, quella imposta dalla legge per dare avviso dell’avvenuta spedizione assicurata del provvedimento giudiziale a mezzo posta, non portava esplicitate le ragioni del mancato recapito personalmente al P., indicazione, quest’ultima, non imposta dalla legge e comunque non rilevante come vizio dell’atto.

2. Ricorre per cassazione avverso tale provvedimento il P., personalmente, insistendo nella tesi che, la raccomandata con avviso di ritorno, con la quale l’agente postale da notizia al destinatario della precedente raccomandata contenente l’atto giudiziario da notificare, dell’avvenuto deposito di essa presso l’ufficio postale per la rilevata impossibilità di consegnare il plico principale ad altra persona idonea a riceverla, deve contenere, a pena di nullità, le indicazioni dei motivi della mancata consegna all’interessato ovvero ad altra persona idonea.

A fondamento della tesi difensiva il ricorrente pone l’insegnamento della C. Cost., sentenza n. 346 del 23.9.1998, recepite dal legislatore con L. 14 maggio 2005, n. 80. 3. Il P.G. in sede depositava motivata requisitoria scritta con la quale chiedeva dichiararsi inammissibile l’impugnazione per cui è causa.

4. Il ricorso è manifestamente infondato.

Come opportunamente rilevato dal giudice territoriale, il ricorrente nulla osserva in ordine all’avvenuta notificazione a mezzo posta del decreto penale di condanna, ma ne rileva la nullità perchè il plico raccomandato con il quale è stata data notizia della prima raccomandata non riportava le ragioni della mancata consegna all’interessato ovvero ad altra persona idonea a ricevere il plico raccomandato.

Ciò posto osserva la Corte che nessun adempimento di tale natura e siffatte caratteristiche è imposta, a pena di nullità, dalla disciplina regolatrice delle notificazioni a mezzo posta (in particolare la L. n. 890 del 1992, art. 8 come modificata dalla L. n. 80 del 2005 di conversione del D.L. n. 35 del 2005) di guisa che, in applicazione del principio di tassatività delle nullità processuali, la doglianza non può trovare ingresso (in tal senso:

Cass., Sez. 5, 20/12/1996, n. 5626; Finizio, ove si sottolinea che nella fattispecie il vizio denunciato di configura come mera irregolarità).

Va altresì considerato che lo stesso ricorrente non nega affatto la fondatezza di tali conclusioni, configurandone genericamente una incompatibilità con la lezione del giudice delle leggi di cui alla pronuncia di costituzionalità innanzi indicata, incompatibilità non adeguatamente illustrata dall’istante e comunque non condivisa da questa Corte proprio perchè aspecifica.

5. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1000,00.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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