Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-06-2012, n. 9454 Colpa concorso di colpa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’ANAS S.p.A. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha rigettato i gravame proposto contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Lecco che la aveva ritenuta corresponsabile, nella misura del 50%, di un sinistro avvenuto in (OMISSIS), in occasione del quale era deceduto il motociclista B.A..

L’ANAS era perciò stata condannata alla metà dei danni non patrimoniali sofferti da B.R., padre, da P. G., madre, e da B.S., fratello.

B.R., P.G. e B.S. resistono con controricorso, proponendo tre motivi di ricorso incidentale.

L’ANAS resiste con controricorso al ricorso incidentale.

L’Aurora Assicurazioni S.p.A., intervenuta volontariamente in primo grado, quale compagnia assicuratrice di Telecom Italia S.p.A., datrice di lavoro di B.A., non si è costituita.

Hanno depositato memorie l’ANAS e i ricorrenti incidentali.

Motivi della decisione

1.- Preliminarmente si rileva che il ricorso incidentale proposto nell’ambito del ricorso iscritto al R.G. n. 21978 dell’anno 2008, va deciso unitamente a quest’ultimo.

2.- Con il primo motivo la ricorrente principale, sotto i profili della violazione dell’art. 2697 cod. civ., della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e del vizio di motivazione, si duole della attribuzione di responsabilità nella misura del 50%.

2.1.- Il primo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

E’ inammissibile quanto alle denunce di violazione di legge e di nullità della sentenza per inidoneità dei quesiti di diritto richiesti dall’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie ratione temporis, trattandosi di sentenza depositata il 14/4/08. Le richieste a questa Corte di chiarire "se (…) gravi o meno interamente sul danneggiato l’onere di provare che la situazione di pericolo costituente la c.d. insidia era insorta da un lasso di tempo apprezzabile e consapevolmente non rimossa dal danneggiante, invece istituzionalmente tenuto ad attivarsi" e se "sia corretto o meno che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello si risolve in una violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato" sono infatti astratte e prive di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta.

La denuncia di nullità per omessa pronuncia in merito alla richiesta subordinata di valutare la sussistenza di una più ridotta percentuale di responsabilità dell’ANAS è inammissibile per la mancanza del quesito di diritto.

La denuncia relativa a vizio di motivazione, per non avere la sentenza indicato le ragioni per le quali sono state ritenute non decisive le dichiarazioni testimoniali menzionate dall’appellante ANAS, è infondata, non essendo onere del giudicante esaminare tutte le prospettazioni difensive ed i mezzi di prova incompatibili con la tesi accolta.

3.- Con il secondo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’ANAS si duole dell’accoglimento dell’appello incidentale quanto alla decorrenza degli interessi dalla data del sinistro e non da quella della sentenza.

3.1.- Il mezzo è inammissibile sotto il profilo del vizio di motivazione, trattandosi di questione di diritto rispetto alla quale non è configurabile il vizio di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

3.2.- Sotto il profilo della violazione di legge la ricorrente sembra dolersi in primo luogo del riconoscimento ai danneggiati degli interessi nonostante il difetto di prova in ordine al danno da ritardo.

Per tale aspetto il mezzo è inammissibile, non risultando che l’ANAS abbia proposto appello sul punto.

3.3.- Sempre sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente principale assume che il giudice di merito non avrebbe mai potuto riconoscere gli interessi "sulla somma originaria o rivalutata al momento della liquidazione".

Per tale aspetto il mezzo è fondato.

Va premesso che il giudice di primo grado liquidò il risarcimento del danno in moneta attuale.

Nei debiti di valore (come quello risarcitorio da fatto illecito) i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell’equivalente monetario attuale della somma dovuta all’epoca dell’evento lesivo. Non vanno quindi liquidati sulla somma integralmente rivalutata (o espressa dal giudice in moneta attuale) e con decorrenza dalla data dell’illecito, bensì al tasso legale e su somme progressivamente rivalutate, ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell’entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale (Cass. 16 novembre 2005 n. 23225).

4.- Con il terzo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’ANAS si duole del rigetto del capo di appello con il quale era stata censurata la decisione di compensazione delle spese tra essa e l’Aurora.

4.1.- Il terzo motivo è inammissibile. Questa Corte ha infatti affermato che, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 11 gennaio 2008, n. 406; 22 luglio 2009, n. 17145; 1 dicembre 2009, n. 25270).

5.- Con il primo motivo di ricorso incidentale B.R., P.G. e B.S. si dolgono, sotto il profilo della violazione di legge, del fatto che il giudice di appello non si sia pronunciato sulla applicabilità alla fattispecie dell’art. 2051 cod. civ. e di conseguenza abbia omesso di accertare la mancanza di prova liberatoria in capo all’ANAS. 5.1.- Il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile, in quanto i ricorrenti incidentali avevano proposto appello incidentale solo riguardo al quantum e d’altro canto la sentenza di secondo grado nulla ha innovato in punto di responsabilità.

6.- Con il secondo motivo, sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge, i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata in quanto ha stimato in misura paritetica il concorso colposo di B.A. nella produzione dell’evento.

6.1.- Anche il secondo motivo è inammissibile per le medesime ragioni rilevate sub 5.1.

7.- Con il terzo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, i ricorrenti incidentali si dolgono del rigetto del loro appello incidentale quanto alla liquidazione, da essi ritenuta insufficiente, del danno non patrimoniale, rilevando la mancata considerazione delle circostanze dai medesimi indicate.

7.1.- Il terzo motivo è inammissibile. La liquidazione del danno non patrimoniale è necessariamente equitativa e perciò sfugge al sindacato del giudice di legittimità, tutte le volte in cui (come nella specie) rispetti l’esigenza di una ragionevole correlazione tra gravita effettiva del danno ed ammontare dell’indennizzo, cosicchè questo non si riduca a mera espressione simbolica (tra le tante, Cass. 16 settembre 2008 n. 23725).

8.- Va dunque accolto, per quanto di ragione, il secondo motivo del ricorso principale, rigettati gli altri ed il ricorso incidentale.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, disponendo, in conformità ad una delle modalità prevalenti in giurisprudenza, che gli interessi legali decorrano sulla somma devalutata alla data del sinistro secondo gli indici ISTAT e quindi rivalutata anno per anno.

9.- La prevalente soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, accoglie per quanto di ragione il secondo motivo dei principale, rigettati gli altri e l’incidentale, e, decidendo nel merito, dispone che gli interessi legali decorrano sulla somma devalutata alla data del sinistro secondo gli indici ISTAT e quindi rivalutata anno per anno; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2012

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