Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-11-2011) 25-11-2011, n. 43799 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, in data 24 marzo 2011, accoglieva il reclamo proposto da S.F. avverso la sanzione disciplinare inflittagli il dì 8.01.2011 dalla direzione della Casa di Reclusione di Parma, giacchè, ad avviso di detto magistrato, priva la stessa di motivazione sufficiente, propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia, deducendo violazione di legge nel provvedimento impugnato.

Lamenta, in particolare, il procuratore ricorrente che il giudicante sarebbe entrato nel merito del provvedimento disciplinare, merito il cui esame gli sarebbe precluso dalla legge.

2. Il P.G. in sede con requisitoria scritta concludeva per l’annullamento della impugnata ordinanza.

3. La doglianza è fondata.

3.1 Come espressamente dettato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 69, comma 6, lett. b), in sede di decisione sul reclamo avverso l’irrogazione di una sanzione disciplinare, il magistrato di sorveglianza deve limitarsi ad effettuare un controllo di legittimità e di merito del provvedimento adottato dall’amministrazione penitenziaria, stante la natura meramente amministrativa di questo, sia per l’autorità dalla quale promana, sia per il suo intrinseco contenuto. Conseguentemente, il compito di detto magistrato è circoscritto alla verifica dell’osservanza delle norme riguardanti l’esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell’organo disciplinare la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa (Cass., Sez. 1, 28/04/1997, n. 3006, Bucinga; Cass., Sez. 1, 04/11/2004, n. 46051).

3.2 Nel caso di specie fondatamente si duole pertanto il procuratore ricorrente che il Magistrato di sorveglianza, delibando il reclamo del detenuto, lo abbia accolto dappoichè considerata esplicitamente la sua condotta non idonea a cagionare molestia e disturbo agli altri detenuti come contestatogli col la contestazione disciplinare. Quello espresso dal Magistrato di sorveglianza integra infatti un evidente giudizio di merito, inibitogli, per le ragioni dette, dalla norma regolatrice delle funzioni e potestà di detto magistrato quale giudice del reclamo in materia di sanzioni disciplinari (art. 69 citato O.P.).

Dalle esposte premesse consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

la Corte, annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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