Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-01-2012, n. 7

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) La Siculcarta S.p.A. adiva il Tribunale amministrativo regionale, sede di Palermo, chiedendo l’annullamento del provvedimento del 7 agosto 1998, con il quale il Comune di Favignana le aveva comunicato che la sua istanza di concessione edilizia, relativa alla costruzione di otto appartamenti, era stata respinta.

Il diniego era stato reso con espresso riferimento al parere contrario espresso reso dalla commissione edilizia comunale di Favignana nella seduta dell’8 luglio 1988, che, a sua volta, si era uniformata alla relazione dell’Ufficio tecnico comunale, rilevando che l’area non sarebbe servita da opere di urbanizzazione primaria e che sarebbe occorso un piano di lottizzazione "possibilmente unitamente alla ditta confinante Mi.Fr. e comp.".

2) Con sentenza n. 14156 del 26 novembre 2010, il giudice adito accoglieva il ricorso.

A suo avviso, in mancanza di contestazione da parte del Comune di Favignana, poteva assurgere a valido principio di prova l’assunto della ricorrente secondo cui l’area su cui insiste il progetto "confina con la via pubblica Seniella ed è contigua alla Piazza S. Anna dello stesso Comune" e che "nel comparto edilizio prospiciente alla predetta via Seniella e, quindi, in prossimità del terreno di proprietà della ricorrente, vi sono moltissimi fabbricati abitati da lungo tempo".

Inoltre, con nota del Sindaco del 25 marzo 1998, era stato chiesto alla ricorrente, ai fini dell’istruttoria della domanda di concessione edilizia, che fosse prodotto, tra l’altro, il nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali di Trapani e il parere igienico-sanitario (atti questi che erano stati esibiti dalla ricorrente).

Ad avviso del T.A.R., la predetta richiesta documentale evidenziava, nel contesto fattuale nel quale era stato adottato il diniego di concessione edilizia, che in effetti il Comune non aveva svolto un’attenta istruttoria, poiché altrimenti si sarebbe reso conto dell’esatta ubicazione del progetto e, nel caso l’area interessata dai costruendi appartamenti non fosse risultata servita da opere di urbanizzazione primaria, al punto da rendersi necessario un piano di lottizzazione, non avrebbe logicamente chiesto alla ricorrente di acquisire la detta documentazione.

3) Il Comune di Favignana ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.

A suo avviso, le circostanze dedotte dalla Sicilcarta con il ricorso di primo grado, fatte proprie dal T.A.R., non rispondono al vero.

L’area in cui insiste il progetto per cui è stata negata la concessione è più chiaramente descritta nella relazione dell’Ufficio tecnico del Comune, allegata nel ricorso in appello, dove si legge:

"a) il lotto di terreno ricade in parte in zona omogenea "B" per mq. 1933,43 e in parte per mq. 653,31 in zona verde agricola. Mentre la superficie complessiva risulta di mq. 2596,00.

b) la parte di lotto confinante con la strada ricade in zona omogenea "E" (agricola), mentre la restante parte in zona omogenea "B" è ubicata all’interno.

c) il lotto di terreno in esame è ubicato entro cava. Detta cava a partire dal 24.4.2004 (data di pubblicazione all’Albo pretorio comunale del P.T.P. vigente) risulta nominata "cava n. 29" di valore basso (tav. 5 del P.T.P. delle Isole Egadi).

d) la strada più vicina al lotto di terreno è costituita da una strada aperta al pubblico non inserita nell’elenco delle strade comunali".

Quanto illustrato sarebbe confermato da una aerofoto dell’11 ottobre 2008 e da una ortofoto del 20 luglio 2008.

4) La società Siculcarta ha eccepito che l’appello è inammissibile e, comunque, infondato.

5) In via preliminare, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del gravame, che è stata sollevata sul presupposto che la produzione documentale del Comune di Favignana, esibita per la prima volta in grado di appello, si pone in contrasto con l’art. 345 c.p.c., concernente il divieto di domande ed eccezioni nuove.

L’eccezione è infondata, perché non vale per il resistente soccombente il principio del divieto dello ius novorum in appello con la conseguente possibilità per questi di formulare in grado di appello tutte le eccezioni di rito e di merito non opposte in primo grado (cfr. C.d.S., Sez. V, 24 agosto 2007, n. 4486 e 17 settembre 2010, n. 6979).

6) La società appellata ha, altresì eccepito che l’appello dovrebbe essere dichiarato inammissibile per un’altra ragione, ossia perché la documentazione versata in atti costituisce integrazione postuma in sede giudiziale della motivazione del provvedimento impugnato.

7) Il Collegio ritiene che si possa prescindere dall’esame di siffatta eccezione, stante l’infondatezza nel merito dell’appello.

Come rettamente opposto dalla difesa della società appellata, la summenzionata relazione dell’Ufficio tecnico comunale del Comune di Favignana non è idonea a smentire quanto affermato nella relazione tecnica prodotta in primo grado dalla ricorrente e cioè che l’area interessata dal progetto costruttivo "è contigua alla via Seniella nel comparto di Piazza S Anna, zona largamente urbanizzata".

Inoltre, dalle stesse riprese fotografiche esibite dall’Amministrazione, emerge che in prossimità dell’area interessata al progetto esistono numerosi immobili abitati.

Non v’è, quindi, dubbio che alla controversia in esame debba applicarsi il pacifico principio giurisprudenziale secondo il quale "è illegittimo il diniego di concessione edilizia fondato sulla carenza del piano attuativo prescritto dal piano regolatore qualora l’area interessata dal progetto risulti urbanizzata e l’Amministrazione abbia omesso di valutare in modo rigoroso l’incidenza sulla situazione generale del comprensorio del nuovo insediamento, oggetto della richiesta, quando cioè non si sia adeguatamente tenuto conto dello stato di urbanizzazione già esistente nella zona della futura insistenza dell’edificazione, né siano state congruamente evidenziate le concrete, ulteriori esigenze di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzione" (cfr., C.d.S., Sez. IV, 4 dicembre 2007, n. 6171 e Sez. V, 17 luglio 2003, n. 5127).

8) La reiezione del motivo di appello in esame consente di assorbire ogni altra censura o eccezione, siccome irrilevanti e ininfluenti ai fini della decisione.

L’appello va, quindi, respinto con conseguente conferma della sentenza appellata.

Si ravvisano, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli altri oneri del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo l’8 giugno 2011, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Guido Salemi, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 2 gennaio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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