Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-11-2011) 25-11-2011, n. 43798

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto deliberato ai sensi dell’art. 666, comma 2, in relazione all’art. 678 cod. proc. pen., il 3 marzo 2011, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile il reclamo proposto da R.D.S. avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione di permesso premio, "mancando l’indicazione – a sostegno del reclamo – dei motivi di legge". 2. Propone ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del suo difensore, denunziando violazione di legge, in quanto non era stato dato avviso del provvedimento di rigetto della richiesta di permesso al difensore del R., sebbene da questi nominato con dichiarazione in calce alla richiesta di permesso premio. Tale mancata notifica ha comportato il mancato rispetto del termine di 24 ore per proporre reclamo e depositare i relativi motivi, e sotto tale profilo ove si ritenesse non necessaria tale notifica, si deduce la illegittimità costituzionale dell’art. 30 bis ord. pen., comma 3 e 4, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., comportando la mancata notifica del provvedimento al difensore, una rilevante compressione del diritto di difesa.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondate.

Come già ritenuto da questa Corte con riferimento all’omesso avviso al difensore ed al reclamante del giorno fissato per la deliberazione sul gravame (Sez. 1, Sentenza n. 244 del 13/01/2000, dep. 14/02/2000, Rv. 215202 / imp. Forcieri), il rito previsto dall’art. 30 bis richiamato dall’art. 30 ter ord. pen. non prevede che anche al difensore del detenuto sia dato avviso del rigetto dell’istanze di permesso; Nè può attribuirsi una qualche fondatezza alla questione di costituzionalità prospettata anche in relazione all’esiguità del termine di 24 ore per proporre il reclamo, in quanto il procedimento in materia è regolato, per la particolarità della questione stessa, in modo da assicurare la massima speditezza con comunicazioni "senza formalità" e cadenze temporali ristrette.

D’altra para, il carattere giurisdizionale della procedura non impone di per sè la pienezza del contraddicono, conoscendo il sistema provvedimenti giurisdizionali emessi "de plano" e non comunicati al difensore ( art. 666 c.p.p., comma 2).

2. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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