Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-11-2011) 25-11-2011, n. 43797 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.F., detenuto in seguito ad una condanna di anni due e mesi otto di reclusione per i delitti di rapina aggravata e resistenza a p.u., ricorre avverso l’ordinanza 30.3/14.4.2011 del Tribunale di sorveglianza di Firenze nella parte in cui ha rigettato la di lui istanza di affidamento in prova al servizio sociale, motivandola per la di lui pericolosità sociale desunta da due puntuali circostanze: essere stati i delitti in ordine ai quali si chiede la misura alternativa alla detenzione commessi dopo essere intervenuta la riabilitazione per precedenti reati, da un lato, essere pendente un procedimento per un delitto di estorsione per il quale sarebbe potuto essere comminata una pena che,sommata a quella in esecuzione, precluderebbe per la sua entità la concessione del beneficio richiesto.

Con i motivi del ricorso il prevenuto deduce manifesta illogicità della motivazione per l’insufficienza delle circostanze considerate in relazione ai presupposti complessivi a cui il legislatore ha inteso condizionare la concessione del beneficio. Il ricorso ha fondamento e pertanto va accolto.

Non pare dubbio che ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, i riferimenti alla gravità del reato commesso o ai precedenti penali e giudiziari del condannato o al comportamento da lui tenuto prima o dopo la custodia cautelare ben possono essere utilizzati ma solo come elementi che concorrono alla formazione del convincimento circa la praticabilità della misura alternativa.

Invero la meritevolezza o meno in merito alla possibile concessione del beneficio deve essere valutato nell’ambito di un giudizio globale di tutti gli elementi emersi dalle indagini esperite e dalle informazioni assunte, che tenga anche conto della progressività e gradualità dei risultati del trattamento (Sez. 1, 6/31.3.2003, Chiara Rv 224029).In particolare In materia di affidamento in prova al servizio sociale ( L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47) i precedenti penali – pur costituendo il punto di partenza per l’esame scientifico della personalità del condannato – non possono essere considerati da soli elementi idonei a formulare un giudizio prognostico negativo circa il reinserimento nel contesto sociale. E’ necessario, per contro, che tale giudizio sia sorretto da una valutazione approfondita dei risultati emersi dall’osservazione. Ora nella specie lo stesso Tribunale da atto della condotta positiva intramuraria come dell’atteggiamento del condannato che riconosce la propria responsabilità in ordine al reato commesso per via delle ristrettezze economiche versate. Peraltro la pendenza giudiziaria, richiamata dai giudici della sorveglianza, è richiamata nella sua astrattezza, mentre richiederebbe, per la concretezza e specificità di ogni valutazione sul piano giudiziario, una puntualizzazione dalla quale si esalti o si depotenzi la caratura criminale del ricorrente.

P.Q.M.

Annulli l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Venezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *